Art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; esame del rinvio verso uno Stato terzo sicuro già competente per la protezione internazionale: l’assenza di entrata nel merito presuppone che il richiedente possa ritornare nello Stato terzo designato come sicuro e che la riammissione sia garantita. Se il richiedente ha già ottenuto asilo o protezione effettiva comparabile nello Stato terzo, la non entrata nel merito si giustifica di principio. L’esecuzione dell’allontanamento è inammissibile solo in presenza di un rischio reale e concreto di violazione degli obblighi internazionali; per la Grecia tale ostacolo è ammesso solo in condizioni rigorose (consid. 4, 6.3). Le difficoltà socioeconomiche o sanitarie devono raggiungere una soglia elevata e essere concretamente documentate; per i titolari di protezione internazionale in Grecia vige in linea di massima la presunzione di esigibilità dell’allontanamento (consid. 6.4).
Entscheiddatum: 14.08.2024Publikationsdatum: 23.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4922/2024
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Sentenza del 14 agosto 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 29 luglio 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 aprile 2024.
A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 18 marzo 2022 ed ottenuto la protezione internazionale in detto Paese il 18 novembre 2022.
A.c Il 28 maggio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, nel contesto del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al suo prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia.
A.d Il 29 maggio 2024, la SEM ha quindi presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]).
A.e Il 4 giugno 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato, confermando che quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia il 28 novembre 2022 a fronte del quale gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno valido dal 28 novembre 2022 al 27 novembre 2025.
A.f Con scritto del 29 luglio 2024, la rappresentanza legale ha presentato alla SEM il suo parere legale relativo al progetto di decisione trasmessa il 26 luglio precedente.
B.
Con decisione del 29 luglio 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura.
C.
Con ricorso del 6 agosto 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova.
Diritto:
1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3.1. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Tenendo conto delle dichiarazioni circa il suo stato di salute, il ricorrente potrebbe inoltre rientrare in Grecia senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del principio di non respingimento. Egli non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Il ricorrente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, per cercare lavoro, per richiedere assistenza medica e per denunciare la presa in ostaggio e le violenze che avrebbe subìto in Grecia da parte dei passatori. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
3.2. L'insorgente avversa tuttavia la valutazione della SEM, ribadendo sostanzialmente quanto già espresso in sede d'audizione e nel parere legale del 29 luglio 2024. Egli afferma in particolare che, giunto in Grecia, la sua intenzione sarebbe stata di raggiungere la Svizzera. Tuttavia, durante il tragitto, sarebbe finito nelle mani di una persona con la quale aveva avuto delle ostilità in Afghanistan. Inoltre, ad accompagnarlo durante il viaggio vi sarebbe stato un ragazzo che lo avrebbe duramente picchiato e minacciato di morte. L'insorgente sarebbe però riuscito a fuggire e rivolgersi alla polizia che, dopo averlo incarcerato e trattenuto per due mesi, lo avrebbe obbligato a depositare le impronte digitali. In caso di ritorno in Grecia, la sua vita sarebbe quindi in pericolo, considerato anche che le persone che lo avrebbero perseguitato si troverebbero ancora in detto Paese.
4.1. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
4.2. Nel caso concreto, va rilevato che il 28 novembre 2022 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno. Il 4 giugno 2024, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione del ricorrente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [...]-19/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso.
4.3. Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Ciò posto, il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
6.1. Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento.
6.2. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20) secondo cui la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
6.3.
6.3.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3).
6.3.2.
6.3.2.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
6.3.2.2 Inoltre, in assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessato sarebbe stato accolto in Grecia in pessime condizioni, senza alcun accesso alle cure mediche e poi ritrovatosi in serie difficoltà nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. [...]-14/7 D5-9, D21-24). I beneficiari della protezione internazionale possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari di protezione, derivanti dal diritto europeo, impongono infatti l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono inoltre adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
6.3.2.3 Va altresì osservato che il 28 novembre 2022 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e gli ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal 28 novembre 2022 al 27 novembre 2025 (cfr. atti SEM n. 8/1 e 19/1). Il 4 giugno 2024, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 19/1). Ne discende ch'egli potrà rivolgersi alle competenti autorità per far valere i diritti che gli spettano. Dagli atti di causa non emergono inoltre elementi per concludere che, in caso di allontanamento, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno infatti permettere all'interessato l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Del resto, malgrado abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ricevuto il permesso di soggiorno, l'insorgente non si è mai rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti (cfr. atto SEM n. 14/7 D9, D16, D24, D31, D35, D38). Per questi motivi, egli non sarà confrontato con una situazione d'emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
6.3.2.4 Per quanto riguarda la presa in ostaggio subìta in Grecia da parte dei passatori, il Tribunale rileva inoltre che tale atto non sarebbe stato perpetrato dalle autorità statali, bensì da terze persone (cfr. atto SEM n. 14/7 D13 e D45) Tali eventi non risultano quindi ostativi all'ammissibilità dell'allontanamento dell'interessato, in quanto è compito di quest'ultimo risvolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Inoltre, il preteso timore di morte derivante dalle persecuzioni perpetrate da alcuni cittadini afghani che lo accompagnavano in Grecia, con i quali nutriva delle ostilità nel suo Paese d'origine (cfr. ricorso, pag. 1), risulta pretestuoso poiché addotto soltanto in sede di ricorso e non giustificato da alcun elemento probatorio.
6.3.2.5 Da ultimo, non risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 6.4.4 infra), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
6.3.3. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
6.4.
6.4.1. Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può inoltre essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
6.4.2. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). A tal fine, essa deve presentare seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che sul suo territorio si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).
6.4.3. Il Tribunale ha inoltre recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporsi ad un rischio di cadere, in modo duraturo, in gravi difficoltà poiché non in grado di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).
6.4.4. Nel caso concreto, il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata.
Anzitutto, egli è attualmente maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età.
In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che, fino alla pronuncia del provvedimento impugnato, egli ha lamentato unicamente dei dolori alla schiena senza tuttavia svolgere delle visite mediche.
Il (...) 2024, egli è stato tuttavia visitato in ragione di dolori alle spalle e di una nevralgia addominale, a fronte dei quali sono state poste le seguenti diagnosi: "1. Periatrhropathia humeroscapularis bds (DD Rotatorenmanschettenläsion), 2. Epicondylitis medialis links, 3. Vd. a. rezidivierende Nierensteine, 4. Schlafstörungen bei posttraumatischer Belastungsstörung und chronischen Schmerzen" poste in trattamento con (...). I medici hanno inoltre indicato lo svolgimento di una sonografia all'addome (cfr. atto SEM n. 26/2, pag. 2), la quale ha dimostrato dei valori normali (cfr. atto SEM n. 27/1). Nell'ambito dell'ultima visita medica del (...) 2024, egli ha poi confermato la persistenza della nevralgia addominale e dell'insonnia. Entrambe le affezioni sono attualmente in trattamento con (...) (cfr. atto SEM n. 28/2).
Ciò posto, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia. Pur non volendo in alcun modo minimizzare la sua insonnia e i dolori addominali, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'egli non sarebbe capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure - richieste alle quali egli ha finora intenzionalmente rinunciato (cfr. atto SEM n. 14/7 D9, D16, D24, D31, D35, D38). Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3).
6.4.4.1 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile.
6.5. L'esecuzione dell'allontanamento risulta infine possibile sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.
Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione dell'autorità inferiore non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta dell'esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
Poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), dev'essere inoltre respinta.
Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione: