Entscheiddatum: 19.02.2013Publikationsdatum: 29.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5198/2010
Sentenza del 19 febbraio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),Christa Luterbacher, Walter Lang,cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),B._______, nata il (...), ed i figliC._______, nato il (...),D._______, nato il (...),Turchia,rappresentati dal Signor Mario Amato, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisioni dell'UFM del 15 giugno 2010 / N [...].
Fatti:
A.
A.a L'interessato - cittadino turco di etnia curda e religione islamica sunnita - è nato a E._______, provincia di F._______ (Turchia), dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al (...), dal (...) fino al (...) 2007 e da (...) sino all'espatrio avvenuto il (...) 2008. Tra il (...) e il (...) avrebbe vissuto tre anni a G._______ (Turchia) rispettivamente ad H._______ (Turchia). Egli ha presentato domanda di asilo in Svizzera in data (...), congiuntamente alla moglie ed al figlio.
Sentito sui motivi di asilo il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione di A._______ del 15 maggio 2008 [di seguito: verbale 1], verbale di audizione di A._______ del 2 giugno 2008, interrotto e completato il 9 giugno 2008 [di seguito: verbale 3] e verbale di audizione di A._______ del 19 aprile 2010 [di seguito: verbale 5]), di essere stato fermato, minacciato e torturato dal Servizio delle attività informative e della lotta al terrorismo (Jandarma Istihbarat ve Terörle Mücadele [di seguito: JITEM]) in quanto proprietario di una clinica che avrebbe accolto e curato indistintamente curdi e turchi. Il medesimo si sarebbe poi rifiutato di collaborare con il JITEM per raccogliere informazioni concernenti il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [di seguito: PKK]) ed avrebbe altresì curato membri del citato partito. A seguito di tali vicissitudini, a (...) 2007, egli sarebbe fuggito da E._______ e vi sarebbe ritornato a (...). In questa circostanza avrebbe constatato di non potersi più sentire al sicuro e pertanto sarebbe espatriato alla volta della Svizzera. Successivamente alla partenza sarebbe stato emesso un ordine d'arresto nei suoi confronti.
A.b La moglie B._______ - cittadina turca di etnia curda e religione islamica sunnita - è nata a I._______, provincia di F._______ (Turchia) ed ha avuto quale ultimo domicilio E._______. La medesima, a fondamento della propria domanda di asilo, ha fatto valere sostanzialmente gli stessi motivi enunciati dal marito (cfr. verbale di audizione di B._______ del 15 maggio 2008 [di seguito: verbale 2], verbale di audizione di B._______ del 2 giugno 2008, interrotto e completato il 9 giugno 2008, [di seguito: verbale 4] e verbale di audizione di B._______ del 19 aprile 2010 [di seguito: verbale 6]).
A.c A sostegno della propria domanda di asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:
un estratto del foglio ufficiale della Camera di commercio turca del (...) relativo all'apertura della clinica (doc. 1);
una copia del contratto del 15 dicembre 2005 tra l'interessato ed i medici (doc. 2);
il bilancio della clinica al (...) (doc. 3);
un documento militare del 26 giugno 2008 (doc. 4);
un plico di fotografie della clinica (doc. 5).
B. Con decisioni separate del 15 giugno 2010, notificate agli interessati il 16 giugno 2010 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto le succitate domande di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dei medesimi, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C. In data 16 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), i richiedenti sono insorti contro la succitata decisione con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per procedere ad un approfondimento e ad una nuova valutazione della fattispecie, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ed, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali.
D. Il (...) 2012 B._______ ha dato alla luce il secondo figlio, D._______.
E. Il Tribunale, con ordinanza del 20 giugno 2012, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 5 luglio 2012.
F. Con risposta del 22 giugno 2012, l'UFM ha rilevato ulteriori discrepanze nel racconto dei ricorrenti e, per il resto, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata proponendo la reiezione del gravame.
G. Il Tribunale, con ordinanza del 29 giugno 2012, ha invitato i ricorrenti ad inoltrare una replica allo scritto dell'UFM del 22 giugno 2012 entro il 16 luglio 2012.
H. Con replica del 16 luglio 2012, trasmessa all'UFM per conoscenza, gli insorgenti hanno contestato le presunte discrepanze messe in evidenza dall'UFM nell'atto di risposta.
I. In data 30 agosto 2012, il Tribunale ha concesso un termine ai ricorrenti per inoltrare la traduzione dei docc. 1-2 e 4 in una delle lingue ufficiali elvetiche.
J. In ossequio alla proroga concessa in data 14 settembre 2012, i ricorrenti hanno tempestivamente inoltrato la traduzione dei citati documenti in data 1°ottobre 2012.
K. Con decisione incidentale del 19 dicembre 2012, il Tribunale ha reso note le risultanze delle indagini svolte dall'Ambasciata Svizzera ad Ankara, invitando gli autori del gravame a prendere posizione in merito allo scritto del 30 agosto 2012 ed al relativo rapporto del 6 dicembre 2012 con gli annessi dokument 1 e dokument 2. Dalle indagini è, in sostanza, emerso che il ricorrente non è ricercato dalle autorità turche, non è schedato, non vi è alcun mandato d'arresto emesso nei suoi confronti e, non da ultimo, egli non è fondatore rispettivamente amministratore e/o proprietario della clinica (...).
L. In ossequio alla proroga concessa dal Tribunale il 7 gennaio 2013, i ricorrenti hanno tempestivamente inoltrato in data 18 gennaio 2013 la propria presa di posizione in relazione alle emergenze di cui al considerando K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di esse.
Vista e considerata la nascita del figlio D._______, dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, egli viene incluso nella presente procedura.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Il ricorso in atto unico presentato dai ricorrenti e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi termini di diritto, di modo che si giustifica la pronuncia di una sola sentenza (cfr. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 114 e s., n. 3.17).
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.1 Nelle querelate decisioni, l'UFM ha considerato le allegazioni degli interessati circa i motivi di asilo contraddittorie, non sufficientemente motivate, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e quindi inverosimili. Altresì, i mezzi di prova depositati non avrebbero nessuna forza probante.
In particolare, l'UFM ha rilevato diverse contraddizioni circa gli arresti subiti dai coniugi. La richiedente avrebbe dichiarato di essere stata prelevata una prima volta da casa, nel (...) 2007, e di essere stata rilasciata il giorno seguente l'arresto, mentre suo marito avrebbe asserito che il giorno stesso dell'arresto sarebbe stato riportato a casa e che l'interessata si sarebbe trovata già a casa. Inoltre, interrogata in un primo momento circa il terzo arresto avvenuto nel (...) 2007, la ricorrente avrebbe affermato di essere stata arrestata congiuntamente al marito ed al figlio, mentre in un secondo momento avrebbe asserito che il figlio sarebbe stato affidato ai suoceri. Peraltro, il ricorrente avrebbe dapprima dichiarato di essersi rivolto al procuratore al settimo mese del (...) per poi affermare di essere andato dal procuratore dopo l'arresto avvenuto nel (...) 2007. Per giunta, egli avrebbe spiegato che dopo l'ultimo arresto sua moglie sarebbe stata ricondotta al domicilio, mentre lui avrebbe avuto l'occasione di informare suo fratello, in seguito avrebbe per contro dichiarato di non aver potuto avvisare il fratello.
L'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni degli insorgenti sarebbero inoltre imprecise e poco circostanziate. Invero, sull'arresto del (...), la ricorrente avrebbe dichiarato che delle persone sarebbero venute la sera al suo domicilio per arrestarla insieme a suo marito senza saper aggiungere dettagli sulla maniera di procedere di tali persone, sulla durata di tale perquisizione né sulle stanze della casa nelle quali tali persone si sarebbero soffermate. Inoltre, chiesto all'insorgente se durante il percorso compiuto da casa sua fino alla prigione fosse seduto accanto a sua moglie, egli avrebbe risposto di non saperlo.
Le dichiarazioni degli insorgenti non rispecchierebbero inoltre l'esperienza generale di vita. Il ricorrente avrebbe dichiarato che anche dopo la chiusura della clinica, avvenuta poco dopo il mese di (...), sarebbe stato prelevato più volte da membri del JITEM i quali avrebbero voluto ottenere informazioni sulle persone che frequentavano la clinica e l'avrebbero minacciato di far chiudere la clinica. L'UFM ha rivelato che tali minacce sarebbero incomprensibili, in quanto la clinica sarebbe già stata chiusa.
Nondimeno, circa i mezzi di prova, il contratto firmato dai medici e dal richiedente in quanto proprietario della clinica avrebbe dovuto essere un atto redatto da un notaio. Inoltre non sarebbe convincente la giustificazione del ricorrente che nel foglio ufficiale devono comparire quali titolari unicamente dei medici. Non sarebbe parimenti plausibile che il ricorrente non compaia nelle foto dell'inaugurazione della clinica se fosse stato effettivamente proprietario.
Quo al rapimento della ricorrente e alle minacce dei suoi familiari, l'UFM ha osservato che gli insorgenti si sarebbero sposati nel (...), pertanto se i familiari non avessero approvato questo matrimonio ed avessero proferito delle minacce, avrebbero certamente agito nell'arco dei cinque anni. Che vi sia stata un'opposizione a tale legame sarebbe dunque possibile, ma passato un certo lasso di tempo la famiglia della sposa avrebbe poi accettato la situazione.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Sulla base di queste considerazioni, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo e pronunciato il contestuale allontanamento degli interessati, la cui esecuzione risulterebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno indicato che le proprie dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate nel loro complesso e che il giudizio sulla verosimiglianza non potrebbe prescindere da una valutazione complessiva di tutte le allegazioni determinanti. La mancanza di dettagli e le contraddizioni rilevate nel racconto della ricorrente sarebbero giustificate dal trauma vissuto a causa delle torture che avrebbe subito in occasione del terzo arresto, nel quale avrebbe perso il figlio che portava in grembo. D'altro canto, il racconto del marito sarebbe circostanziato e dettagliato e pertanto sarebbe indice del fatto che tali eventi sarebbero stati effettivamente vissuti. Circa l'improbabilità delle minacce da parte del JITEM di chiudere la clinica sebbene fosse già stata chiusa, i ricorrenti ritengono che la chiusura avvenuta sarebbe stata una misura cautelare e che le postume minacce di fare chiudere la clinica andrebbero lette come minacce di chiusura definitiva. I ricorrenti ritengono, inoltre, che l'UFM non avrebbe proceduto ad una accurata verifica dei mezzi di prova, ma avrebbe offerto solo ipotesi infondate.
In conclusione, la decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per il che andrebbe annullata qualora il Tribunale non giunga alla conclusione che i ricorrenti debbano essere considerati rifugiati.
In merito all'allontanamento, gli insorgenti hanno indicato che in caso di rimpatrio rischierebbero l'arresto con maltrattamenti, percosse e torture. Di conseguenza, il loro rimpatrio violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il ricorrente avrebbe dichiarato di essere stato detenuto nel (...) per dieci giorni nella prigione di J._______ (Turchia). Orbene, l'insorgente non avrebbe potuto essere stato detenuto per tale periodo senza una decisione scritta da parte di un giudice. Nondimeno, se effettivamente l'interessato avesse accolto e curato nella sua clinica dei membri del PKK, una procedura penale sarebbe certamente stata intentata nei suoi confronti. Per il resto, l'autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della propria decisione proponendo la reiezione del ricorso.
4.4 Nella replica, gli insorgenti hanno contestato quanto rilevato dall'UFM. Infatti, sarebbero molteplici le segnalazioni di detenzioni arbitrarie da parte delle autorità turche, senza rispettato delle formalità previste dalla legge e anche per periodi ben superiori ai dieci giorni a cui si è riferito il ricorrente. Pertanto, sarebbe verosimile che l'insorgente sia stato posto in detenzione per il periodo dichiarato senza la convalida da parte di un giudice.
5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda l'asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
6.1 Nel caso di specie, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, è d'uopo anzitutto constatare le diverse incongruenze che risultano dai racconti degli insorgenti. In particolare, secondo quanto esposto si evince che i medesimi avrebbero iniziato a riscontrare problemi con il JITEM dopo l'episodio del soccorso offerto ai due membri feriti del PKK, nella clinica che a loro dire sarebbe appartenuta all'insorgente stesso. Essi sostengono che, posteriormente a tale evento, avrebbero subito diversi arresti, tuttavia si sono ripetutamente contraddetti sulle circostanze e le descrizioni delle privazioni di libertà in questione.
In particolare, per quanto attiene al primo fermo, avvenuto ad (...) 2007, la ricorrente ha asserito di essere stata rilasciata la mattina seguente, mentre suo marito sarebbe rientrato la sera del medesimo giorno (cfr. verbale 4, F15 p. 5 e F99-F100 p. 15). Per contro, il ricorrente ha dichiarato che tale arresto sarebbe durato unicamente da mezzogiorno alla sera del medesimo giorno e che quando sarebbe stato rilasciato e sarebbe rientrato al domicilio (cfr. verbale 3, F84-85 p. 16) avrebbe trovato la ricorrente a casa (ibidem, F88 p. 16). Messa di fronte alla palese contraddizione, l'autrice del gravame ha confermato di essere sicura del proprio rilascio unicamente il giorno seguente (cfr. verbale 4, F101 p. 15). Dal canto suo il ricorrente ha ricondotto la contraddizione allo stato psichico della moglie (cfr. verbale 3, F89 p. 16).
L'ultimo fermo, il ricorrente lo avrebbe subito a (...) 2007 indicando costantemente di essere stato prelevato congiuntamente alla moglie ed al figlio (cfr. verbale 1, p. 7; verbale 3, F9 p. 5 e F109 p. 18 e cfr. verbale 5, Q10 e ss. pp. 2 e ss.), eccetto nell'ultima audizione nella quale egli non è più sicuro della presenza o meno del figlio durante il terzo ed l'ultimo arresto. Infatti, dapprima ha indicato che il bambino sarebbe stato presente in occasione dell'ultimo arresto e poi ha asserito che non vi era per niente, bensì sarebbe stato presente durante il secondo arresto (cfr. verbale 5, Q19 p. 3 e Q29-Q31 p. 4). Anche la ricorrente è apparsa alquanto confusa circa le sorti del figlio durante gli arresti. In particolare, in merito all'ultimo fermo, ella ha dapprima dichiarato di essere stata arrestata congiuntamente a marito e figlio (cfr. verbale 4, F32 e ss. pp. 6-7), allorquando successivamente secondo le sue asserzioni il figlio sarebbe rimasto a casa con i suoceri (cfr. verbale 6, Q20-21 p. 3). Sorprende, altresì, che la ricorrente sia apparsa confusa circa le sorti del figlio, considerato che la medesima ha dichiarato di non aver potuto assistere alla perquisizione svoltasi in casa, nella stessa circostanza, dal momento che era impegnata ad occuparsi del bambino (cfr. verbale 6, Q20-Q21 p. 3).
Visto quanto narrato dai ricorrenti, vista l'entità dell'ultimo arresto, il Tribunale ritiene che un dettaglio come la presenza o meno del figlio in tale circostanza non possa verosimilmente essere tralasciata o dimenticata.
I racconti relativi al trasporto verso il luogo dell'ultimo fermo sono alquanto confusi, contraddittori ed evasivi. Il ricorrente ha dapprima indicato che si sarebbe trovato nello stesso veicolo nel quale si trovava anche la moglie ma non ha saputo indicare se quest'ultima sarebbe stata seduta accanto a lui o meno (cfr. verbale 5, Q22 e ss. p. 3). Il bambino, a questo punto secondo il ricorrente, paradossalmente, dovrebbe essersi trovato sulle ginocchia della moglie (cfr. verbale 5, Q26 p. 3). I racconti si fanno confusi e contrastanti anche sul momento in cui sarebbero stati bendati e sbendati (cfr. verbale 5, Q21 e Q27 p. 3 e verbale 6, Q29-Q30 p. 3).
Durante il medesimo episodio, secondo il ricorrente, la moglie, incinta al quinto mese, avrebbe avuto delle perdite tanto che il medesimo sarebbe pure stato condotto nella sua stanza. In seguito, mentre la ricorrente sarebbe stata in stato di semicoscienza, i tre sarebbero stati ricondotti nelle vicinanze della loro dimora, sebbene il ricorrente non ne sarebbe certo dato che dal furgone non sarebbe riuscito a vedere fuori (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 3, F9 p. 5 e F114 p. 19). Anche su questo punto le contraddizioni non si esauriscono: dapprima il ricorrente ha indicato che avrebbe avuto tempo di informare il fratello dell'accaduto e poi ha negato tale evento indicando che probabilmente il fratello sarebbe stato informato dai membri del JITEM (cfr. verbale 3, F9 p. 5 e F119 e ss. p. 19). Infine, posteriormente a quest'ultimo fermo l'autore del gravame, stando alla sua seconda deposizione, si sarebbe recato presso il procuratore (cfr. verbale 3, F9 p. 6), mentre durante la prima audizione egli ha dichiarato che l'ultima denuncia presso la medesima autorità l'avrebbe fatta nel corso del settimo mese del (...) (cfr. verbale 1, p. 9).
Di tutte le privazioni di libertà che il ricorrente avrebbe subito, egli ha indicato che non vi sarebbe alcuna prova eccetto per una di esse (cfr. verbale 1, p. 9 e verbale 3, F44 e ss. p. 10 e F147 p. 22). Durante la prima audizione federale egli ha aggiunto che avrebbe dato mandato al suo avvocato al fine di ottenere tali documenti (cfr. verbale 3, F148 p. 23). Tuttavia, ad oggi il ricorrente non è riuscito a far pervenire alcun documento, per il che si ritiene che nemmeno l'unico arresto ufficiale sia effettivamente avvenuto.
Peraltro, non convincono nemmeno le spiegazioni del ricorrente sui motivi secondo cui il padre ed il fratello, seppure anch'essi - a suo dire - coinvolti nella clinica, non avrebbero mai avuto problemi con il JITEM (cfr. verbale 3, F135 e ss. p. 21-22).
Non da ultimo, per quanto riguarda il presunto disaccordo dei parenti della ricorrente sul matrimonio (cfr. verbale 2, p. 8), il Tribunale conferma quanto rettamente osservato dall'autorità inferiore, ossia che la coppia al momento dell'espatrio era sposata da cinque anni, tanto che se i famigliari della ricorrente avessero voluto realmente mettere in atto le asserite vie di fatto avrebbero certamente agito inizialmente in tal senso.
6.2 A prescindere dai racconti incongruenti e poco circostanziati dei ricorrenti, nemmeno i mezzi di prova presentati (docc. 1-5) sono atti a corroborare quanto allegato, bensì confermano semmai la tesi contraria.
A questo proposito, su precisa interrogazione da parte del Tribunale (cfr. consid. K), l'Ambasciata Svizzera ad Ankara in data 6 dicembre 2012 ha stilato un proprio rapporto. Essa ha rilevato, preliminarmente, che il ricorrente non è ricercato dalle autorità turche, non è schedato e non vi è alcun mandato d'arresto emesso nei sui confronti (cfr. rapporto Ambasciata, pt. 1-3, p. 1). Per quanto attiene poi, in particolare, ai docc. 1 e 2, prodotti dagli autori del gravame a comprova della proprietà/fondazione della clinica da parte del ricorrente, è emerso che il medesimo non è né fondatore né, rispettivamente, amministratore e/o proprietario della clinica (...)(cfr. rapporto Ambasciata, pt. 4, p. 1). Dalle indagini è peraltro risultato che la clinica in questione non è più attiva dal (...), anno a partire dal quale non è nemmeno più stata pagata l'iscrizione alla Camera di commercio di E._______ (cfr. rapporto Ambasciata, pt. 6, p. 1). Ciò stride ampiamente con quanto dichiarato dal ricorrente circa la chiusura della clinica in modo informale nel (...) da parte del Ministero della sanità su ordine del JITEM (cfr. verbale 3, p. 11) e con le presunte razzie avvenute in seguito all'episodio del ferimento dei due membri del PKK curati dopo il (...) 2007 (cfr. verbale 3, pp. 12 s.). Abbondanzialmente ed in relazione nello specifico al doc. 2, si rimanda a quanto esposto nel dok. 1 annesso al rapporto del 6 dicembre 2012 ("Erforderliche Dokumente für die Eröffnung einer privaten Poliklinik") nel quale sono elencati documenti necessari all'apertura di una clinica e dal quale si deduce che il doc. 2 prodotto dagli autori del gravame è sprovvisto di carattere probatorio oltre che di dubbia autenticità.
Nondimeno, quanto espresso dagli insorgenti nella presa di posizione del 18 gennaio 2013, tramite vaghe e mere argomentazioni di parte, non è suscettibile di giustificare una diversa valutazione delle emergenze di causa.
In conclusione, il Tribunale ritiene che le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, il Tribunale può astenersi dall'analisi della rilevanza dei motivi di asilo dei medesimi.
6.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
7.1
7.1.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. I ricorrenti infatti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
7.1.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
7.2
7.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34, consid. 10; GICRA 2005 n. 4, consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. ee).
7.2.2 Nel caso in disamina, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
7.3
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della Legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (cfr. GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 p. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e della situazione personale dei ricorrenti, dall'altro.
7.3.1 In Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
7.3.2 Nella fattispecie, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani e dispongono di una buona rete sociale in Patria, a E._______, dove - nella casa di famiglia - risiedono tutt'ora i genitori del ricorrente (cfr. verbale 1, p. 4 e verbale 5, Q16 p. 3, Q40 p. 4). Il ricorrente ha una buona formazione e un'altrettanto buona esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, p. 3 e verbale 3, p. 22). Infine, gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
7.3.3
7.3.3.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367 ss.; GICRA 2005 n. 6).
7.3.3.2 Nella fattispecie, i due figli sono nati rispettivamente nel 2004 e 2012. Per quanto riguarda il primo figlio, C._______, egli ha vissuto quattro anni in Turchia, avendovi soggiornato dalla nascita fino al 2008, ed altri 4 in Svizzera. Mentre il secondo figlio, D._______, ha oramai raggiunto l'anno di vita. Entrambi sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita. L'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento terrà debito conto dell'anno scolastico attualmente in corso per il piccolo C._______, in modo da evitarne una brusca interruzione. Di conseguenza, non vi è motivo di ammettere che un ritorno in Turchia equivalga ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare lo sviluppo e l'equilibrio dei due bambini. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 CDF.
7.3.4 Alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr).
7.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli autori del gravame, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.5 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e le querelate decisioni dell'autorità inferiore confermate.
In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento delle decisioni impugnate ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
La presente sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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