Art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 83 cpv. 2-5 LStrI; admissibility and reasonableness of removal to Greece as a safe third country for beneficiaries of international protection; mere assertions of hardship, medical problems or desired family planning do not suffice. For Art. 3 ECHR, a removal is inadmissible only where concrete evidence shows a real and imminent risk of severe deprivation reaching the threshold of inhuman or degrading treatment; for Art. 8 ECHR, a protected family life requires an existing close and effective family relationship and a right of presence in Switzerland of the relevant family member. The burden lies on the applicant to render an obstacle to removal probable. Where recent medical reports indicate a generally stable condition and necessary treatment can continue in the receiving state, removal remains reasonably enforceable (consid. 9-10).
Entscheiddatum: 03.10.2025Publikationsdatum: 23.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5223/2025
Sentenza del 3 ottobre 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Contessina Theis, cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Haiti, B._______, nata (...), Haiti, entrambi patrocinati dall'avv. Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione (...) - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM dell'8 luglio 2025 / N (...)
Fatti:
A.
A.a In data (...) aprile 2025 A._______ e B._______, coniugi ed entrambi cittadini haitiani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" dell'8 aprile 2025 è risultato che i ricorrenti avevano già depositato delle domande d'asilo in Grecia in data (...) ottobre 2023, e che in data (...) maggio 2024 avevano ricevuto protezione.
A.c In data 10 aprile 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale della Protezione giuridica Regione (...).
A.d In data (...) aprile 2025, gli insorgenti hanno sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo.
A.e In data 17 aprile 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]).
A.f In data 7 giugno 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (...) maggio 2024 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) maggio 2024 al (...) maggio 2027.
A.g Il 7 luglio 2025 i richiedenti, per il tramite della loro rappresentanza legale, hanno inoltrato il loro parere circa la bozza di decisione della SEM del 4 luglio 2025.
A.h In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche.
B.
Con decisione datata 8 luglio 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-49/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, incaricando il Cantone C._______ con l'esecuzione della misura.
C. Con ricorso del 15 luglio 2025 (data d'entrata: 16 luglio 2025; cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e dalla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; ed in via subordinata, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Altresì, hanno richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.
D. Per il tramite dello scritto datato 4 agosto 2025, i ricorrenti hanno inoltrato un foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del (...) luglio 2025, relativo a una visita medica effettuata dalla ricorrente (cfr. atto TAF n. 3).
E. Con scritto del 29 agosto 2025, i ricorrenti hanno fornito ulteriore documentazione medica, consistente in una fotografia di un test di gravidanza positivo con il relativo foglio di conferma del Servizio Medic Help datato (...) agosto 2025, il referto della consultazione presso l'Ospedale regionale di D._______ del (...) agosto 2025, nonché un F2 del (...) agosto 2025, inerente a una visita medica effettuata dall'interessato (cfr. atto TAF n. 4, allegati 1-3).
F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che gli insorgenti - affiancati da un rappresentante legale - pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impugnata, secondo il senso e i motivi del ricorso, hanno contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione dell'8 luglio 2025. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva innanzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, i ricorrenti hanno ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale ha designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto.
Mentre per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento la SEM l'ha ritenuta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità ha rilevato che, nel caso in esame, non emergerebbero elementi sufficienti per ritenere che un rinvio in Grecia esporrebbe i ricorrenti a un rischio reale e imminente di privazioni tali da rientrare nell'ambito dell'art. 3 CEDU o di altre disposizioni di diritto internazionali. Per l'autorità inferiore, i ricorrenti non si sarebbero attivati in misura adeguata a ottenere assistenza dallo Stato greco e non risulterebbe che gli stessi abbiano vissuto in condizioni di estrema indigenza. Invece, per quanto riguarda lo stato di salute, la loro situazione medica non rientrerebbe nei casi più gravi contemplati dalla giurisprudenza dell'art. 3 CEDU, ciò considerato anche l'adeguata infrastruttura sanitaria greca. L'autorità inferiore ritiene che non sia stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che i ricorrenti siano stati privati dell'accesso a servizi fondamentali dopo aver ottenuto lo status di rifugiati. Di conseguenza, non risulterebbero motivi gravi per ritenere che, con il rinvio, essi potrebbero correre un rischio concreto di subire trattamenti contrari al diritto internazionale. Infine, l'autorità inferire ha rilevato che in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
In merito all'esigibilità, l'autorità inferiore ha rilevato che, sulla base della documentazione medica agli atti, non emergerebbero elementi tali da qualificare i disturbi dei ricorrenti come gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia. Non vi sarebbero infatti indizi che le condizioni dei ricorrenti comporterebbero un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, rispettivamente che i trattamenti medici non possano essere proseguiti che in Svizzera. In assenza di prove concrete, oltre alle dichiarazioni di parte, non si potrebbe pertanto presumere che in Grecia verrebbero a loro negati i trattamenti medici adeguati. Non avendo figli né patologie gravi accertate, i ricorrenti non rientrerebbero nella categoria delle persone vulnerabili secondo la giurisprudenza. Non vi sarebbero quindi motivi oggettivi per ritenere che un eventuale ritorno in Grecia li condurrebbe a uno stato di abbandono o a un degrado serio della salute. Pur potendo incontrare alcune difficoltà al rientro, queste non sembrerebbero insormontabili, qualora si adoperassero in modo adeguato.
6.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano la decisione dell'autorità inferiore, sostenendo innanzitutto che l'allontanamento verso la Grecia comprometterebbe in modo grave e irreversibile il loro progetto di vita familiare, configurando una violazione dell'art. 8 CEDU. La ricorrente, infatti, avrebbe subito, mentre si trovava in Grecia, (...) aborti spontanei. Sebbene per (...) la stessa non si sia rivolta, per motivi economici, a una struttura sanitaria, per (...), pur avendo chiesto aiuto, le sarebbe stato negato l'accesso alle cure a causa del blocco del codice AMKA; circostanza quest'ultima riconducibile alla mancanza di un contratto di lavoro. Per i ricorrenti, il loro allontanamento in Grecia, e dunque l'impossibilità di accedere a servizi medici, implicherebbe la compromissione della possibilità di diventare genitori e, di conseguenza, la violazione del loro diritto ad una vita privata e famigliare.
L'esecuzione dell'allontanamento comporterebbe, a loro dire, anche un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto verrebbero privati del minimo sostentamento e di condizioni di vita dignitose. Dopo aver lasciato il centro d'accoglienza, avrebbero difatti vissuto per (...) mesi senza alcun sostegno istituzionale, lavorando in un (...) in condizioni che, a loro avviso, potrebbero configurare tratta degli esseri umani. A tale riguardo, i ricorrenti ritengono inoltre che l'autorità inferiore abbia omesso di indagare su tale eventualità, incorrendo così in un difetto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di essere sentito. Ma indipendentemente da ciò, i ricorrenti riferirebbero di aver vissuto in un alloggio condiviso privo di condizioni igienico-abitative adeguate, senza poter accedere ad alcun tipo di aiuto nonostante ripetuti solleciti agli uffici competenti. Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, sostengono di aver compiuto sforzi per raggiungere l'autonomia economica, lavorando e cercando di ottenere assistenza da parte dello Stato e di associazioni. Il rinvio li esporrebbe, dunque, a un trattamento inumano e degradante, in contrasto con gli obblighi previsti dall'art. 3 CEDU.
Infine, quanto all'inesigibilità dell'esecuzione, i ricorrenti riferirebbero diverse vulnerabilità personali, incompatibili con il loro allontanamento; la ricorrente sarebbe stata vittima infatti di violenze sessuali nel Paese d'origine e presenterebbe una condizione medica fragile, mentre il ricorrente soffrirebbe anch'egli di problemi di salute. In caso di allontanamento, temono di essere costretti a lavorare nuovamente in modo irregolare, perdendo così, in assenza del codice AMKA, la possibilità di accedere ai servizi sanitari.
7.1 Innanzitutto, nel caso in narrativa i ricorrenti propongono nel loro ricorso, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. In tal senso, essi ritengono come l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerare, ai fini di un accertamento completo ed esatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), le condizioni lavorative a cui erano sottoposti, e in particolare lo sfruttamento lavorativo subito in Grecia, ciò di cui la detta autorità non avrebbe invece tenuto conto per ammettere o escludere che questi siano stati vittime di tratta degli esseri umani, con conseguente carenza di motivazione e violazione del loro diritto di essere sentiti.
7.2 Ora, al contrario di quanto motivato dagli insorgenti nel loro gravame (cfr. ricorso, pag. 8), il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impugnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato considerato dall'autorità inferiore. I ricorrenti sono stati infatti sentiti, con i rispettivi colloqui in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il (...) aprile 2025. In merito alla loro situazione lavorativa, si evidenzia che sono stati gli stessi ricorrenti a fornire le relative informazioni sulle condizioni di lavoro, senza mai sollevare alcuna problematica che potesse indicare o far presumere di essere stati vittime di alcun sfruttamento da parte del datore di lavoro. Sono stati infatti i ricorrenti stessi a riferire di aver lavorato in un grande (...), il cui proprietario metteva a disposizione una spaziosa abitazione dove potevano alloggiare (cfr. atto della SEM n. 29/6, D21 pag. 3). Per il loro lavoro, ricevevano una retribuzione che veniva utilizzata per acquistare il cibo (cfr. atto della SEM n. 29/6, D21 pag. 3). Grazie a tale impiego riuscivano a guadagnare dai 30 ai 50 euro al giorno (cfr. atto della SEM n. 29/6, D22 pag. 3) e per la quale non vi era orario di lavoro fisso e si poteva scegliere liberamente quante ore lavorare (cfr. atto della SEM n. 30/7, D24 pag. 3). Considerato, inoltre, che l'abbandono della Grecia non sarebbe legato a tale circostanza, quanto piuttosto esclusivamente a motivi medici "ho lasciato la Grecia perché voglio essere curata e vorrei che anche mio marito ricevesse le cure per il suo mal di testa e per i problemi agli occhi" (cfr. atto della SEM n. 30/7, D44 pag. 5) ed economici "La Svizzera è il Paese in cui tutti sognano di vivere. Qui posso lavorare e mantenere la mia famiglia" (cfr. atto della SEM n. 29/6, D35 pag. 5), mal si comprende la censura, del tutto pretestuosa, sollevata oltretutto unicamente con il presente gravame. Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la SEM non aveva necessità di svolgere ulteriori accertamenti in merito, non essendovi elementi concreti tale da far propendere per tale circostanza.
7.3 Ne consegue che, la censura formale mossa dai ricorrenti nei confronti del provvedimento avversato deve quindi essere integralmente respinta. Non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM.
8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (verso la Grecia).
8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
8.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).
9.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.
9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).
9.4
9.4.1 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno ottenuto il (...) maggio 2024 lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) maggio 2024 al (...) maggio 2027 (cfr. atto della SEM n. 36/2), ciò che permette loro, quali beneficiari della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.
9.4.2 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possano contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
9.4.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le lo-ro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di priva-zioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale i ricorrenti non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco. Dagli atti emerge difatti che, una volta usciti dal centro d'accoglienza, i ricorrenti hanno prontamente trovato un'occupazione presso un grande (...) (cfr. atto della SEM n. 29/6, D21 pag. 3), grazie alla quale sono riusciti a sostenersi in modo dignitoso come, oltretutto, confermato dai ricorrenti con il loro gravame (cfr. ricorso, pag. 9). È pur vero che, alla domanda se avessero cercato sostegno presso le autorità locali, i ricorrenti hanno riferito di essersi rivolti all'Ufficio E._______ per tre o quattro volte senza ottenere risultati (cfr. atto della SEM n. 29/6, D25 pag. 4). Tuttavia, è altrettanto vero che gli stessi hanno anche ammesso di non essersi rivolti ad alcuna ONG, chiese o altri enti per ottenere supporto (cfr. atto della SEM n. 29/6, D27 pag. 4). Risulta dunque evidente che, sulla base delle loro stesse dichiarazioni, i ricorrenti non si sono attivamente informati in merito agli altri strumenti di sostegno potenzialmente a loro disposizione. Ciò che è confermato, tra l'altro, dalla stessa ricorrente, "conoscevo solo due associazioni" (cfr. atto della SEM n. 30/7, D29 pag. 4).
Quanto invece l'asserita impossibilità dei ricorrenti di accedere alle cure mediche, si osserva che questi si sono limitati a ribadire di non aver potuto ricevere le cure necessarie a causa del blocco del loro codice AMKA. I ricorrenti attribuiscono il blocco del codice AMKA al fatto di non svolgere un'attività lavorativa regolare. Tuttavia, non hanno fornito alcuna prova, né reso verosimile, di aver compiuto sforzi concreti per migliorare la propria situazione sotto questo profilo. I ricorrenti non hanno infatti dimostrato di aver cercato un impiego che avrebbe potuto consentire loro di regolarizzare la propria posizione e, di conseguenza, accedere alle cure mediche. È pertanto con piena ragione che l'autorità inferiore ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato che, in Grecia, verrebbero effettivamente privati dell'accesso a trattamenti medici adeguati e necessari. A rafforzare tale conclusione, si aggiunge il fatto che, alla domanda se avesse tentato di recarsi in ospedale per ricevere le cure di cui affermava di aver bisogno, il ricorrente ha risposto "no, non ci sono andato" (cfr. atto della SEM n. 29/6, D31 pag. 4). Risulta pertanto difficilmente comprensibile come si possa sostenere di non aver avuto accesso alle cure mediche, se egli stesso non ha nemmeno provato ad ottenerle. Infine, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame (cfr. ricorso, pag. 9), non è possibile concludere che i ricorrenti vivessero in Grecia in uno stato totale d'indigenza e abbandono totale, ai sensi delle norme succitate. Non appare dunque che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
9.5
9.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione dell'art. 8 CEDU.
9.5.2 I ricorrenti censurano inoltre, che l'esecuzione del loro allontanamento comprometterebbe in modo grave e irreversibile la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita familiare, con conseguente violazione del diritto ad una vita privata e famigliare secondo l'art. 8 CEDU.
9.5.3 Tuttavia, il Tribunale rileva che per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Ne consegue che, in concreto, i ricorrenti non possono prevalersi dell'art. 8 CEDU, in quanto non sono date le condizioni per la sua applicazione. Il desiderio di diventare genitori non rientra infatti nell'ambito di tutela di suddetta norma.
A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che tale desiderio - tenuto conto in particolare delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. infra consid. 11.5.2) e del sistema sanitario greco - non appare, allo stato, precluso neppure nell'eventualità che il progetto venga perseguito in Grecia. Le allegazioni dei ricorrenti secondo cui ciò non sarebbe possibile nel contesto greco si configurano come mere dichiarazioni di parte, non supportate da alcun riscontro agli atti e, pertanto, integralmente da respingere.
9.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 11.5.2), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
9.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile.
10.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.3).
10.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché i ricorrenti dispongono di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco risulterebbe loro accessibile. Nella fattispecie gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti. Anche per quanto riguarda l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui essi si troverebbero, nel caso di ritorno in Grecia, nell'impossibilità di trovare un impego regolare e sarebbero nuovamente costretti a lavorare illegalmente, in condizioni di sfruttamento, perdendo ogni possibilità di accesso ai servizi sanitari a causa della mancanza del relativo codice AMKA (cfr. ricorso, pag. 10), si deve ritenere, alla luce di quanto esposto in precedenza, che tale allegazione si configura come una mera allegazione di parte, non suscettibile di accoglimento.
10.5
10.5.1 Per quanto concerne lo stato di salute degli insorgenti, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
10.5.2 In merito alle patologie di cui soffrono gli insorgenti, dai più recenti certificati medici versati agli atti risulta che, a seguito al consulto specialistico del (...) aprile 2025, all'interessato è stata diagnosticata un'emicrania cronica senz'aura (cfr. atto della SEM n. 33/3). Tale problematica è stata oggetto di ulteriore visita del (...) giugno 2025, durante la quale è stato osservato un decorso migliorativo dell'emicrania, con una significativa riduzione della frequenza mensile. È stato inoltre programmato un nuovo controllo tra (...) mesi. Per l'emicrania è stato somministrato, quale terapia farmacologica, il (...) e (...) (cfr. atto della SEM n. 38/2). Al ricorrente è stato inoltre diagnosticata una sindrome da stress post traumatica (PTSD) in esito a consulto psichiatrico del (...) maggio 2025 (cfr. atto della SEM n. 34/4). In occasione di una successiva visita, effettuata il (...) maggio 2025, il ricorrente ha tuttavia dichiarato di non necessitare, allo stato attuale, di un supporto psicologico continuativo (cfr. atto della SEM n. 35/4). In occasione della visita specialistica del (...) agosto 2025, è stato rilevato un peggioramento dell'emicrania, per cui è stato aumentato il dosaggio del (...). Dall'esame clinico l'interessato è risultato neurologicamente indenne. Sono stati richiesti ulteriori accertamenti, tra cui un elettroencefalogramma (EEG) e una visita oftalmologica (cfr. atto TAF n. 4, allegato 3).
Per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente, dagli atti risulta che, con visita ginecologica del (...) aprile 2025, è stata confermata la presenza di una cisti ovarica (...), con indicazione di un controllo a distanza di (...) mesi (cfr. atto della SEM n. 23/2). In una successiva visita del (...) giugno 2025, la cisti precedentemente rilevata risultava riassorbita (cfr. atto della SEM n. 39/3). Alla ricorrente è stata diagnosticata la vaginosi e una probabile sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) (cfr. atto della SEM n. 39/3). La ricorrente ha inoltre richiesto una presa a carico psicologica, in quanto desidererebbe parlare con uno psicologo per elaborare eventi passati, riferendo di soffrire di insonnia. Riferisce di non voler assumere alcun farmaco al momento (cfr. atto della SEM n. 42/4). Infine, in merito all'ecografia mammaria (...) eseguita il (...) luglio 2025, non sono state rinvenute lesioni sospette (cfr. atto della SEM n. 44/1). In data (...) agosto 2025 l'interessata ha eseguito un test di gravidanza risultato positivo (cfr. atto TAF n. 4, allegato 1). Successivamente, durante la visita del (...) agosto 2025, è stata confermata una gravidanza iniziale. Inoltre, è stata diagnosticata una sospetta vaginosi da candida, per la quale è stata prescritta una terapia farmacologica con (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto TAF n. 4, allegato 2).
10.5.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che gli interessati non sono, al momento della presente sentenza, da considerarsi persone particolarmente vulnerabili la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione più recente agli atti emerge uno stato di salute complessivamente stabile dei ricorrenti, senza rilevare peggioramenti significativi ai fini del presente procedimento. Ciò posto, i ricorrenti potranno - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - proseguire le cure mediche necessarie in Grecia. Infatti, tale Paese dispone delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessari al loro stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). In particolare, si evidenzia che la gravidanza, attualmente in stato iniziale, non costituisce in linea di principio un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, richiamando la giurisprudenza sopra indicata (cfr. supra consid. 10.3). Pertanto, il trattamento di eventuali problemi di salute dei ricorrenti, così come l'assistenza legata alla gravidanza, potranno essere continuati in Grecia.
10.5.4 Infine, qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità greche dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute degli insorgenti. Altresì, eventualmente, potranno loro ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente.
10.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accerta-to in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic
Data di spedizione:
Comunicazione a:
rappresentante dei ricorrenti<xxx> (raccomandata)
SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
Autorità cantonale competente