Art. 6 LAsi, art. 12 PA, art. 29 cpv. 2 Cost.; joinder and remand in asylum proceedings with related family claims. Where several asylum appeals concern the same family and overlapping grounds, they may be joined into one procedure. If the later proceedings reveal additional facts relevant to credibility or to the removal assessment, and the case cannot reasonably be cured at the appellate stage without disproportionate effort, the decision under appeal must be annulled and remitted for a new, unified determination. The authority below should reassess the case on the basis of all available elements and, where necessary, hear the applicants again (consid. 4-7).
Entscheiddatum: 29.04.2024Publikationsdatum: 18.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1396/2024 e D-5456/2022
Sentenza del 29 aprile 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Bolz-Reimann, Chiara Piras, cancelliere Adriano Alari. Parti 1. A._______, nato il (...), 2. B._______, nata il (...), 3. C._______, nata il (...), Turchia, di cui 1. e 2. patrocinati dalla MLaw Natalie Marrer, (...) e 3. patrocinata da Giuseppina Santoro, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 / (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessata 3 ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022.
A.b Gli interessati 1 e 2 (marito e figlia dell'interessata 3) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2023.
B.
B.a Con decisione del 28 ottobre 2022, in procedura celere, notificata in medesima data, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata 3, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l'esecuzione del medesimo provvedimento.
B.b Con decisione del 31 gennaio 2024, in procedura ampliata, notificata il 2 febbraio 2024, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati 1 e 2, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, decretando l'esecuzione del medesimo provvedimento.
C.
C.a Per mezzo del memoriale ricorsuale del (...) novembre 2022 (cfr. risultanze processuali) l'insorgente 3 ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione. In via principale, ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, ancora più in subordine, ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
C.b Per mezzo del memoriale ricorsuale del (...) marzo 2024 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti 1 e 2 hanno impugnato dinanzi al Tribunale la succitata decisione, formulando, a titolo procedurale, che la causa degli insorgenti sia coordinata con quella dell'insorgente 3 (D-5456/ 2022). In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria. In via ancor più subordinata hanno concluso con il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un accertamento completo dei fatti e per garantire il diritto di essere sentiti. Contestualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Natalie Marrer quale rappresentante.
D.
Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest'ultime.
I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318] e art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge.
Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
4.1 I ricorrenti 1 e 2 chiedono, preliminarmente, che la propria procedura di ricorso venga coordinata con quella della ricorrente 3 (D-5456/2022) in ragione della loro interdipendenza.
4.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17).
4.3 Nella presente disamina, i ricorrenti 1 e 2 si avvalgono sostanzialmente degli stessi motivi d'asilo della ricorrente 3. Inoltre, i ricorrenti sono una famiglia, risulta pertanto opportuno che le proprie domande vengano giudicate in un'unica procedura. In sede di istruttoria, l'autorità inferiore aveva concesso inoltre il diritto di essere sentito alla ricorrente 3, circa la congiunzione delle procedure, ella non aveva eccepito nulla in tal senso (cfr. atto SEM n. [(...)]-38/3).
4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene giudizioso congiungere le summenzionate procedure.
5.1 Visto che le due procedure sono state congiunte e che le stesse sono state condotte dinnanzi all'autorità di prime cure in italiano ed in francese e gli allegati ricorsuali sono il primo in italiano e il secondo in tedesco, il Tribunale deve determinarsi sulla lingua della presente procedura.
5.2 Ai sensi dell'art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata. In casu, si prenderà in considerazione la lingua della prima decisione impugnata, in quanto il secondo ricorso è stato assegnato al Giudice istruttore della prima procedura.
5.3 La lingua della presente procedura è l'italiano.
6.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nei loro gravami, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel loro ricorso, lamentano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell'autorità inferiore, oltre che una violazione del diritto di essere sentito.
6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34).
6.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
6.4 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la storia processuale delle due procedure, avvenute in differenti periodi temporali, non ha permesso all'autorità inferiore di prendere in considerazione degli elementi emersi durante la seconda procedura. In particolare, il verbale del marito contiene nuovi elementi per la valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni della moglie. Inoltre, aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento della moglie non sono più attuali, in quanto tutta la famiglia si trova ora in Svizzera. Il Tribunale constata che sanare tali problematiche tramite un'istruzione sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e risorse. Di conseguenza il Tribunale ritiene giudizioso rinviare gli atti all'autorità inferiore, di modo che possa unire le procedure, effettuare una nuova analisi sulla scorta di tutti gli elementi ad oggi disponibili e pronunciarsi in una nuova decisione unica, che riguardi tutti i membri della famiglia e ciò anche a tutela dell'unità della stessa.
6.5 Ne discende che le censure formali sono accolte.
7.1 Pertanto i ricorsi sono accolti, le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione unitaria.
7.2 L'autorità inferiore è invitata a congiungere le procedure, armonizzandone la tipologia, e ad effettuare un'analisi della verosimiglianza dei motivi addotti sulla scorta di tutti gli elementi agli atti. Se lo riterrà necessario potrà nuovamente sentire gli interessati. Inoltre, dovrà, se del caso, esprimersi nuovamente circa l'esecuzione dell'allontanamento sulla scorta della nuova situazione di fatto, vale a dire che tutto il nucleo famigliare si trova in Svizzera e che la moglie può contare sul sostegno del marito già sin d'ora.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.
9.1 Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
9.2 Nella fattispecie, per quanto concerne l'impugnativa relativa all'interessata 3 del 28 novembre 2022, ai sensi dell'art. 111a ter LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto la ricorrente è assistita dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
9.3 Invece, per quanto riguarda l'impugnativa dei ricorrenti 1 e 2, la patrocinatrice ha prodotto una nota, in cui viene indicato un dispendio orario di 7 ore per la redazione dell'allegato, 2 ore per lo studio degli atti e 1 ora per colloquio cliente, per una tariffa di CHF 180.00/h senza IVA. Per quanto concerne i costi, la rappresentante legale ha indicato CHF 136.50 + IVA per costi di cancelleria e per una fattura per un interprete. Per un totale di CHF 1'936.50 più IVA. Ora, appare che la quantificazione delle ore per studio degli atti appare eccessiva, in quanto Caritas Svizzera già patrocinava i ricorrenti prima del passaggio alla procedura ampliata, pertanto le 2 ore indicate a talo scopo non verranno conteggiate. Riassumendo, vengono riconosciute un totale di 8 ore ad una tariffa di CHF 180/h (8 ore CHF 180/h = CHF 1'440.-) più IVA, oltre che CHF 136.50 più IVA a titolo di spese. Il totale complessivo ammonta pertanto a CHF 1'704.00 (CHF 1'576.50 più IVA) a titolo di ripetibili.
9.4 Di conseguenza, l'istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi dei ricorrenti 1 e 2, con la nomina della rappresentante legale quale patrocinatrice d'ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d'oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Le procedure D-5456/2022 e D-1396/2024 sono congiunte.
La lingua della procedura è l'italiano.
I ricorsi sono accolti. Le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
La SEM rifonderà ai ricorrenti 1 e 2 complessivamente CHF 1'704.00 a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
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