Art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 1bis LAsi; art. 1 sez. C n. 1 CR; presunzione di rinnovata protezione statale in caso di viaggio nel Paese d'origine: il rifugiato che si reca volontariamente nel Paese di origine/provenienza è presunto essersi posto sotto la protezione di tale Stato. La presunzione può essere vinta solo rendendo verosimile che una delle condizioni cumulative del disconoscimento manchi. Il giudizio sulla volontarietà, sull'intenzione di sollecitare protezione e sull'effettiva ottenuta protezione si fonda su una valutazione complessiva e credibile delle allegazioni e dei documenti. Referti contraddittori, formalmente dubbi o non coerenti con il racconto fattuale non sono idonei a infirmare la presunzione (consid. 3-4).
Entscheiddatum: 12.02.2024Publikationsdatum: 27.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5512/2022
Sentenza del 12 febbraio 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Simone Aldi. Parti A._______, Iraq, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, Avvocato, Studio legale avv. Yasar Ravi,..., ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'asilo; decisione della SEM del 1° novembre 2022 / N (...).
Fatti:
A.
A.a La signora A._______ ha depositato una domanda d'asilo in data 12 ottobre 2015.
A.b Con decisione del 14 giugno 2018, l'Ufficio federale dei rifugiati ha accolto la domanda della richiedente, riconoscendola come rifugiato e ponendola al beneficio dell'asilo in Svizzera.
B.
B.a In data 14 ottobre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (qui di seguito: SEM o autorità inferiore) ha informato la signora A._______ di essere venuta a conoscenza del fatto che ella sarebbe ritornata nel suo paese d'origine. La SEM ha quindi prospettato all'interessata l'eventualità di procedere a una revoca dell'asilo e al disconoscimento della qualità di rifugiato sulla base degli art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) in relazione con l'art. 1 sez. C n. 1 della Convenzione relativa allo statuo dei rifugiati (CR, RS 0.142.30) e l'art. 63 cpv. 1bis LAsi. L'autorità inferiore ha quindi concesso alla signora A._______ il diritto di essere sentito.
B.b Con scritto 21 ottobre 2022, inoltrato attraverso il servizio di Accompagnamento sociale della Città di Lugano, la signora A._______ ha fatto pervenire la sua presa di posizione. In tal occasione, ella ha indicato essersi recata in Turchia per effettuare un'operazione urgente allo stomaco. La signora A._______ sarebbe quindi atterrata in Iraq, per poi recarsi con un'automobile in Turchia ed essere operata il giorno successivo. In seguito all'intervento, ella avrebbe poi preso un volo notturno con destinazione Milano e questo « in quanto aveva timore di essere fermata di giorno ». In tal senso, sebbene la signora A._______ sarebbe effettivamente atterrata in territorio iracheno, non vi avrebbe fatto sosta: in tale paese vigerebbe infatti ancora la situazione di persecuzione nei suoi confronti, così come ella non avrebbe, in tale Stato, alcun legame, né famigliare né di conoscenza. Concludendo, la signora A._______ ha infine indicato che se non fosse stato per i suoi problemi di salute non si sarebbe mai recata all'estero: ella si troverebbe infatti bene in Svizzera, luogo dove vorrebbe dimorare con i suoi figli.
B.c A sostegno della sua tesi, la signora A._______ ha poi allegato in data 26 ottobre 2022 il rapporto medico dell'operazione eseguita in Turchia in data 3 settembre 2022 (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM).
B.d Con scritto 1° novembre 2022, l'autorità inferiore ha ritirato la qualità di rifugiato alla signora A._______ e le ha revocato l'asilo. A dire della SEM, non vi sarebbero infatti indizi in merito al fatto che ella si sarebbe trovata costretta a recarsi nel suo paese d'origine, così come dagli atti emergerebbe che - contrariamente a quanto dichiarato - ella sarebbe partita in volo dall'Italia fino all'aeroporto Sabiha Gökçen (Istanbul) e che solo in seguito si sarebbe recata a Erbil, nel Kurdistan iracheno. In tal senso e a dire della SEM, se lo scopo del suo viaggio era quello di recarsi a Istanbul in ospedale, la signora A._______ non avrebbe certamente avuto bisogno di passare dall'Iraq. Ora, tenuto conto di come in base alle rispettive disposizioni si procede al disconoscimento della qualità di rifugiato nel momento in cui il rifugiato riconosciuto si pone volontariamente sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza (art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con art. 1° sez. C n. 1 CR e l'art. 63 cpv. 1bis LAsi), non sussisterebbe motivo alcuno per astenersi dal disconoscimento della qualità di rifugiato. La signora A._______ si sarebbe infatti posta - tornando nel suo paese di origine - volontariamente sotto la protezione dell'Iraq, sicché la decisione di revoca della qualità di rifugiato e dell'asilo si giustificherebbe.
C.
C.a Con scritto 16 novembre 2022, la signora A._______ ha comunicato aver conferito mandato allo Studio legale Ravi a tutela dei suoi interessi. Nella medesima occasione, ella ha anche richiesto l'accesso atti e più precisamente una copia integrale del suo incarto.
C.b In data 17 novembre 2022, l'autorità inferiore ha concesso l'accesso atti alla signora A._______.
C.c In data 30 novembre 2022, la signora A._______ (qui di seguito: ricorrente o insorgente) ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (qui di seguito: Tribunale). Protestando tasse, spese e ripetibili la ricorrente domanda l'accoglimento del suo ricorso e che di conseguenza la decisione 1° novembre 2022 della SEM venga annullata. A suo dire, ella avrebbe fatto un breve ritorno a Erbil (Iraq) unicamente per intraprendere il viaggio verso Istanbul, luogo dove sarebbe stata operata di urgenza il giorno successivo. Non sarebbero dunque adempiuti i presupposti di cui ai punti 1-5 della sezione C della CR e questo in quanto la ricorrente non avrebbe domandato protezione allo Stato d'origine, non avrebbe riacquisito la cittadinanza irachena né tantomeno sarebbero cessate le circostanze per le quali ella avrebbe richiesto protezione alla Svizzera, ovvero la persecuzione da parte della sua famiglia, dall'ex marito e da quella di quest'ultimo. Con particolare riferimento al punto 4 dell'art. 1 sez. C della CR, tale disposizione prevederebbe due condizioni cumulative, ovvero (1) il ritorno volontario nel proprio paese d'origine e (2) la presa di domicilio nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata. Ora, nel caso di specie, il primo presupposto sarebbe adempiuto, seppur il ritorno avrebbe avuto luogo per breve tempo, allora che il secondo no. Infatti, la ricorrente non si sarebbe mai domiciliata nel paese di origine né tantomeno avrebbe mai avuto la volontà di farlo: la ricorrente aveva infatti - a suo dire - un forte timore di tornare in Iraq e non avrebbe avuto motivo alcuno per farvi ritorno. La sua presenza sul suolo iracheno sarebbe unicamente da ricondurre all'esigenza di sottoporsi all'urgente operazione chirurgica in Turchia. In tal senso, non essendo tali presupposti adempiuti, l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi non sarebbe applicabile al suo caso, sicché la decisione di revoca dell'asilo e di disconoscimento della qualità di rifugiato sarebbe ingiustificata (cfr. ricorso del 30 novembre 2022, pag. n. 1-6).
Per quanto concerne invece l'applicazione dell'art. 63 cpv. 1bis LAsi al caso di specie, a dire dell'insorgente, nemmeno le condizioni di tale disposizione sarebbero riunite. La ricorrente si sarebbe infatti recata nel paese di origine, ma senza mai avere l'intenzione di chiedere la protezione di tale paese, così come l'Iraq nemmeno le avrebbe mai effettivamente concesso tale protezione. Ella sottolinea innanzitutto come, un ritorno nel suo paese d'origine, la esporrebbe a serio pericolo, essendo ella - così come il suo attuale marito - oggetto di costanti minacce di morte della sua famiglia, dall'ex marito e da quella di quest'ultimo. Per quanto riguarda la situazione di urgenza medica, l'insorgente afferma che nel periodo intercorso tra agosto e settembre 2022, ella avrebbe avuto seri problemi di ematemesi, situazione che l'avrebbe condotta a recarsi con urgenza in Turchia per effettuare un'operazione allo stomaco. In data 1° settembre 2022, la ricorrente avrebbe dunque preso un aereo da Milano in direzione Erbil (con transito da Istanbul) dove, in data 3 settembre 2022, si sarebbe sottoposta a una delicata operazione chirurgica. La scelta del luogo non sarebbe poi casuale, poiché la ricorrente sarebbe già stata operata - in data 9 luglio 2021 - nella medesima città (cfr. Doc. C), aspetto che l'avrebbe condotta a recarsi presso il medesimo luogo in modo da poter essere seguita dagli stessi medici (cfr. ricorso del 30 novembre 2022, pag. n. 7-10).
In merito alle dinamiche del viaggio (Milano-Istanbul-Erbil), la ricorrente dichiara aver acquistato il biglietto aereo unicamente la sera prima (cfr. Doc. D): ciò andrebbe a ulteriore dimostrazione della sua situazione di urgenza medica. In merito al fatto che l'insorgente sarebbe atterrata in territorio iracheno - e non direttamente in Turchia - ella indica come nonostante il suo tentativo, non avrebbe provveduto a ottenere un visto per entrare in territorio turco. In tal senso, l'unica possibilità di cui disponeva per recarsi a Istanbul era quella di volare in direzione dell'Iraq per poi rientrare in Turchia in automobile: così facendo « il rischio di essere respinta dalle autorità doganali turche era nettamente minore (considerato che i controlli alla frontiera sono saltuari) ». La ricorrente sarebbe quindi atterrata a Erbil in data 2 settembre 2022 alle ore 02:40 di mattina e avrebbe preso immediatamente un'automobile in direzione di Istanbul dove, il giorno successivo, si sarebbe sottoposta al sopracitato intervento chirurgico. Tenuto conto dell'elevata distanza tra le due città - Erbil e Istanbul, circa 21 ore - sarebbe dunque evidente come la ricorrente non avrebbe potuto trascorrere tempo in Iraq, caso contrario non sarebbe giunta in tempo a Istanbul per l'operazione. Una volta concluso l'intervento, la ricorrente si sarebbe poi sottoposta - a suo dire - a un'ulteriore operazione in data 8 settembre 2022 (cfr. Doc. E). Ella sarebbe poi rimasta sino in data 11 settembre 2022 a Istanbul, per poi ripercorrere il tratto stradale Istanbul-Erbil e prendere l'aereo in direzione di Milano in data 14 settembre 2022 alle ore 02:40 (cfr. Doc. F). Visto quanto detto, la ricorrente avrebbe - contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM - reso verosimile che si sarebbe recata in Iraq unicamente per raggiungere « immediatamente ed urgentemente l'ospedale dove avrebbe dovuto operarsi allo stomaco ». I criteri stabiliti dall'art. 63 cpv. 1 e 1bis LAsi non sarebbero dunque adempiuti (cfr. ricorso del 30 novembre 2022, pag. n. 7-10).
C.d Con risposta del 23 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha preso posizione in merito a quanto indicato dalla ricorrente in sede di ricorso. Più precisamente, per la SEM se la ricorrente avesse effettivamente avuto una situazione di urgenza medica, avrebbe potuto rivolgersi a un ospedale in Svizzera - più precisamente a Lugano, luogo in cui vive - e questo senza intraprendere un lungo viaggio sino a Istanbul, passando per l'Iraq. Per quanto riguarda invece il fatto che la ricorrente non abbia provveduto a ottenere il visto, la SEM ha poi indicato che ella poteva entrare nei paesi dello Spazio Schengen senza essere munita di un visto: l'insorgente avrebbe quindi potuto passare dalla Grecia per poi raggiungere la Turchia in automobile, non dovendo così passare dall'Iraq. Infine, con particolare riferimento al rapporto medico del 3 settembre 2022 (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM), l'autorità inferiore ha indicato come lo stesso sia un rapporto radiologico, allora che l'intervento dell'8 settembre 2022 attesterebbe come la ricorrente si sarebbe sottoposta a un intervento di natura estetica, ovvero addominoplastica e liposuzione (cfr. Doc. E).
C.e Con replica del 6 febbraio 2023, la ricorrente si è riconfermata integralmente in quanto già esposto in sede di ricorso, precisandone alcuni aspetti da lei già indicati. Innanzitutto e contrariamente a quanto indicato dalla SEM, vi sarebbero diversi motivi alla base della sua scelta di intraprendere un viaggio verso la Turchia per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Infatti, ella avrebbe scelto tale luogo in quanto in passato si era già sottoposta a un intervento chirurgico nella medesima città. Non di meno, vi sarebbe anche l'aspetto linguistico e quello economico, tenuto conto di come il figlio della qui ricorrente sarebbe affetto da una grave forma di equinismo e necessiterebbe di cure costanti (cfr. Doc. G), aspetto che causerebbe importanti spese economiche all'insorgente. Per quanto riguarda l'argomentazione della SEM secondo la quale la ricorrente avrebbe potuto passare dallo Spazio Schengen (p.es. la Grecia) dato che non le richiedeva l'ottenimento del visto, essa sostiene come il passaggio della dogana per il tramite dell'Iraq era a lei più confacente e questo tenuto conto di come conosceva già tale dogana e sapeva quindi come e quando oltrepassarla una seconda volta. A suo dire infatti, « la probabilità di non essere fermata al confine era molto più bassa. Non avrebbe avuto alcun senso passare per altri Paesi dello spazio Schengen con il rischio di vedersi respinta al confine ».
In merito alla questione sollevata dalla SEM circa il rapporto medico del 3 settembre 2022 (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM), la ricorrente sostiene poi come quanto affermato dall'autorità inferiore sarebbe corretto - ovvero che tale referto si riferisca all'ambito medico della radiologia - ma che ciò nulla toglierebbe al fatto che si trattava comunque di un esame clinico urgente e che tale tipo di esame sia prassi prima di una qualsivoglia operazione. Ella infatti non si sarebbe recata - contrariamente a quanto asserito dalla SEM - a Istanbul in ragione di un intervento di chirurgia estetica, ma una volta terminata la visita radiologica, la ricorrente si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico destinato all'asportazione di una ghiandola dallo stomaco. Tale intervento richiedeva una certa urgenza e così la ricorrente, su esplicito invito del suo medico di riferimento ad Istanbul, avrebbe immediatamente preso un aereo (da Milano) e si sarebbe recata in Turchia. II rapporto medico dell'8 settembre 2022 (cfr. Doc. E) sarebbe infatti stato prodotto unicamente a comprova delle tempistica del soggiorno/transito della ricorrente in Iraq, così come, a suo dire, « Poco importa che l'operazione dell'8 settembre fosse di natura estetica o meno ».
D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA).
Pertanto l'insorgente è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
1.3 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati nell'art. 1 sez. C n. 1-6 della CR. Si tratta di motivi di revoca alternativi ed è sufficiente l'adempimento di uno di questi per giustificare il disconoscimento (cfr. Andreas Zimmermann, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, New York 2011, pag. 485 e seg.). Ai sensi dell'art. 59 della Legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e degli art. 3 e 12 cpv. 3 dell'Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, RS 143.5), i rifugiati riconosciuti hanno diritto a un titolo di viaggio che però non li autorizza a recarsi nello Stato di origine o di provenienza. Al rifugiato che intraprende - ciononostante - un simile viaggio, la SEM disconosce la qualità di rifugiato se costui ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di origine o di provenienza di cui è cittadino (cfr. art.1 sez. C n. 1 CR). Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, al fine del disconoscimento è necessario che tre condizioni cumulative siano soddisfatte, ovvero il rifugiato: (1) deve essersi recato volontariamente nel Paese di origine o di provenienza, ossia senza essere stato costretto; (2) deve aver avuto l'intenzione di chiedere la protezione di tale Paese; (3) deve aver effettivamente ottenuto la protezione di tale Paese (DTAF 2017 VI/11 considd. 4.1-4.3; 2010/17 consid. 5.1).
Poiché per l'autorità inferiore è difficile provare la concomitanza di queste tre condizioni, il legislatore ha introdotto nel 2019 l'art. 63 cpv.1bis LAsi - il quale costituisce una lex specialis per rapporto all'art. 63 cpv. 1 let. b LAsi in relazione all'art. 1 sez. C n. 1 della CR - che introduce una presunzione secondo la quale il rifugiato che si reca nel Paese di origine o provenienza si è volontariamente posto sotto la protezione di tale Stato. Spetterà quindi al rifugiato inficiare la presunzione legale dimostrando di essere stato costretto a recarsi nel Paese di origine o di provenienza, di non aver avuto l'intenzione di ridomandare la protezione di detto Stato o di non averla ottenuta. Al rifugiato basta rendere verosimile (i. e. onere probatorio limitato alla verosimiglianza) una delle tre condizioni sopracitate per invalidare la presunzione legale e far sospendere la procedura di revoca della qualità di rifugiato (cfr. Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri, FF 2018 1381, p. 1405).
4.1 Ora, nel caso di specie, l'autorità inferiore ha revocato l'asilo alla qui ricorrente e ha proceduto al disconoscimento della sua qualità di rifugiato in quanto ella si è recata nel suo paese d'origine. Per questo Tribunale, si tratta quindi - in sostanza - di esaminare se la qui insorgente ha reso verosimile l'inadempimento di una delle sopracitate condizioni, inficiando così la presunzione legale creata dall'applicazione dell'art. 63 cpv.1bis LAsi.
4.2 Con riferimento alla prima delle condizioni sopraesposte, ovvero quella in relazione al fatto che il rifugiato debba essere entrato volontariamente in contatto con il suo Paese di origine o di provenienza, la giurisprudenza richiede che tale presa di contatto avvenga senza coercizione esterna, né da parte delle autorità dello Stato che ha concesso l'asilo, né da parte delle autorità dello Stato di origine (DTAF 2017 VI/11 considd. 4.1-4.3; 2010/17 consid. 5.1). Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente si sia recata in territorio iracheno volontariamente, così come da ella più volte dichiarato in sede di ricorso e successiva replica (cfr. ricorso del 30 novembre 2022 e replica del 6 febbraio 2023).
Il primo requisito è dunque adempiuto.
4.3
4.3.1 Per quanto concerne invece la seconda delle condizioni, ovvero il fatto che il rifugiato debba aver avuto l'intenzione di sollecitare la protezione del Paese di origine/provenienza, la giurisprudenza del Tribunale prevede che per soddisfare tale criterio è generalmente sufficiente che la persona interessata accetti la concessione della protezione da parte del Paese d'origine. Nel valutare se questo criterio è adempiuto, anche le motivazioni del viaggio giocano un ruolo importante: un semplice viaggio di piacere e/o di vacanza - diversamente da viaggi per motivi che, senza escludere la volontarietà dell'atto, esercitano comunque un certo grado di pressione psicologica sull'interessato - sono indizio del fatto che il richiedente abbia accettato tale protezione e che la situazione di persecuzione e/o timore in tale Stato sia cessata (cfr. ATAF 2017 VI/11 consid. 5.2.3; EMARK 1996 n. 12 E. 8b pag. 103).
Ora, come già esposto nella parte in fatto del presente giudizio (cfr. fatti, sub. lett. C.c), la ricorrente afferma essersi recata nel suo Paese d'origine unicamente per transitare verso la Turchia, luogo dove sarebbe stata operata il giorno successivo. A sostegno della sua tesi, l'insorgente produce due referti medici (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM e Doc. E) i quali dimostrerebbero come - a suo dire - ella sarebbe stata operata - o perlomeno si sarebbe sottoposta a controlli di natura medica - in data 3 e 8 settembre 2022 a Istanbul. In tal senso, tenuto conto di come la ricorrente sarebbe atterrata a Erbil in data 2 settembre 2022 alle ore 02:40 e che la prima delle due operazioni (o visite) avrebbe avuto luogo il giorno successivo - ovvero il 3 settembre 2022 - sarebbe evidente come ella non avrebbe sostato in territorio iracheno, caso contrario non sarebbe giunta in tempo a Istanbul il giorno successivo. L'insorgente non avrebbe dunque mai domandato protezione all'Iraq, sicché sarebbe chiaro come ella avrebbe dunque reso verosimile - nel suo caso - l'inadempimento di tale condizione.
In merito a tale aspetto, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
4.3.2 Con riferimento al primo referto medico - ovvero quello datato 3 settembre 2022 (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM) - questo Tribunale constata come, dopo una dettagliata analisi dello stesso, sorgano dubbi circa la natura di tale documento. Il referto, seppur redatto in lingua turca, è infatti facilmente traducibile con gli strumenti informatici di uso comune. Da un esame del suo contenuto, emerge chiaramente come lo stesso - seppur composta da una singola pagina - contenga numerosi elementi poco chiari/inspiegati e controversi che mettono in serio dubbio la sua autenticità: questo menziona infatti, nel medesimo riquadro, ben due volte la data di nascita della ricorrente e due volte il suo sesso, così come presenta degli elementi visibilmente cancellati (i.e. censurati), quali il numero di telefono del medico, il suo numero di registrazione e il suo numero del diploma (« Doktor Tescil No.- Doktor Diploma No. »). A ciò si aggiunge che, tale documento, è stato redatto con caratteri di differente tipologia (i.e. font) e grandezza, così come a livello visivo appare evidente come lo stesso sia stato oggetto di alterazioni/modifiche strutturali. Tali aspetti, non possono certamente essere riconducibili a semplici errori di stesura, compilazione o battitura. L'insieme di tali elementi è piuttosto il chiaro indizio del fatto che - senza che sia necessario chiarire la questione di sapere se tale documento sia interamente inautentico o che lo stesso sia stato, solo in parte o nel suo insieme, alterato/modificato - tale referto non sia verosimilmente stato redatto da un medico in occasione di una presunta visita/operazione medica. Difficilmente saremmo, altrimenti, in presenza di tali elementi, quali doppioni, ripetizioni e alterazioni visibili della struttura del documento.
A quanto finora detto - e come anche rettamente indicato dall'autorità inferiore in sede di risposta - si aggiunge anche il fatto che il referto si intitola « Radyoloji Raporu » ovvero, tradotto in italiano, « rapporto radiologico ». Ora, la qui ricorrente non è mai stata in grado di spiegare - concretamente - di quale patologia ella soffriva e per la quale vi era un'urgenza tale di essere visitata/operata in Turchia. Nemmeno eventuali trattamenti medici, che le sarebbero stati prescritti, sarebbero mai da ella stati indicati, così come, concretamente, nemmeno sarebbe chiaro a quale tipo di intervento la ricorrente si sarebbe dovuta sottoporre con urgenza a Istanbul. Al contrario, ella ha cambiato più volte cambiato versione. La ricorrente ha infatti inizialmente, sia nella sua presa di posizione dinanzi alla SEM che in sede di ricorso, indicato essersi recata in Turchia per essere operata di urgenza in data 3 settembre 2022 (cfr. ricorso del 30 novembre 2022). Successivamente, solo a seguito della risposta dell'autorità inferiore - la quale le ha fatto notare come il referto medico da essa allegato (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM) non si riferiva a un intervento chirurgico ma bensì a un esame radiologico - ella ha cambiato la sua versione sostenendo come in data 3 settembre 2022 non si sarebbe operata ma che si sarebbe dovuta sottoporre a un esame medico necessario alla successiva operazione chirurgica, ovvero quella dell'8 settembre 2022 (cfr. replica del 6 febbraio 2023). Infine, in sempre in sede di replica, la ricorrente ha poi affermato che in ogni caso « Poco importa che l'operazione dell'8 settembre fosse di natura estetica o meno ».
Mal si comprende tale variazione e tali contraddizioni nel racconto della ricorrente: non vi è infatti modo di confondere un esame medico con il fatto di dover raggiungere « immediatamente ed urgentemente l'ospedale dove avrebbe dovuto operarsi allo stomaco ». In tal senso, alla luce di quanto finora detto, il documento prodotto dalla ricorrente (cfr. atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM), per i motivi sopra esposti, non può essere considerato attendibile ai fini della presente vertenza. Non vi è dunque traccia alcuna, che tale presunta operazione - o esame - al quale la ricorrente afferma essersi sottoposta in data 3 settembre 2022, abbia mai avuto luogo.
4.3.3 Con riferimento invece al successivo referto medico, ovvero quello datato 8 settembre 2022 (cfr. Doc. E), lo stesso è redatto in lingua inglese, sicché di facile comprensione anche per chi scrive. Anche tale referto presenta un elemento centrale che lo rende di dubbia natura: riporta infatti il numero di passaporto/carta d'identità errato. Sul referto viene infatti indicato ben due volte il numero (...) allora che i documenti di viaggio della qui ricorrente e versati agli atti (cfr. atto nr. 1198395-2/3,Inc. SEM), riportano i numeri (...) per il passaporto, rispettivamente (...) per la carta d'identità. Mal si comprende come il numero indicato sul referto, ben due volte, possa essere errato: non si può chiaramente trattare di un errore di trascrizione o di battitura, caso contrario saremmo in presenza di una divergenza minima, quale un numero mancante o invertito.
Anche tale referto, per questo Tribunale, non può dunque essere considerato attendibile ai fini della presente vertenza.
A ciò si aggiunge che, come già indicato nel considerando precedente, anche il nesso logico tra questo referto medico (Doc. E) e quello del 3 settembre 2022 (atto nr. 1198395-7/3, Inc. SEM) mancherebbe. Come anche indicato dalla SEM in sede di risposta, dal referto si evince infatti come in data 8 settembre 2022 la ricorrente sarebbe stata operata da un chirurgo estetico, più precisamente per addominoplastica e liposuzione, allora che il referto medico del 3 settembre 2022 riguarderebbe un esame radiologico: la ricorrente non ha mai illustrato quale sarebbe il nesso tra questi trattamenti medici. Al contrario, ella ha più volte cambiato versione nel corso dei suoi allegati (cfr. consid. 4.3.3 del presente giudizio), creando così un'esposizione poco lineare e difficilmente credibile.
Per quanto concerne poi il motivo del suo viaggio, e in particolare il carattere urgente di tali - presunti - interventi/esami medici, l'esposizione fattuale della ricorrente nemmeno convince chi scrive. Se la ricorrente avesse realmente avuto un'urgenza di tale natura, nel senso stesso del termine, ovvero la necessità impellente di essere sottoposta a un'operazione, ella avrebbe potuto - ma soprattutto dovuto - rivolgersi a un ospedale prossimo al suo domicilio in Svizzera. La mancanza di spiegazioni circa l'organizzazione del viaggio in macchina tra l'aeroporto di Erbil in Iraq sino a Istanbul in Turchia, la distanza e la durata di più di 21 ore, così come lo svolgimento in condizioni di presunta urgenza medica di questo viaggio, fanno - a prescindere da tutto quanto finora detto - venire meno l'ipotesi che si poteva realmente trattare di un'urgenza medica. Anche le motivazioni esposte poi dalla ricorrente in sede di replica (cfr. replica del 6 febbraio 2023, punti n. 2-3), al fine di giustificare il fatto di essersi recata fino in Turchia per le operazioni/visite - e non essersi rivolta a un ospedale svizzero - collidono con la credibilità del racconto. Sia la differenza linguistica che il fattore economico, sono entrambi aspetti che non giustificano in alcun modo il viaggio intrapreso dalla ricorrente ciò a maggior ragione tenuto conto di come ella per recarsi in Turchia sia passata dall'Iraq, luogo nel quale - a dire della ricorrente - sarebbe perseguitata e in pericolo di vita.
Il tal senso, questo Tribunale - alla luce di quanto finora detto - considera come la versione esposta dalla ricorrente in sede di ricorso - e successiva replica - non sia verosimile. Per questo Tribunale la ricorrente non si è mai sottoposta alle sopracitate operazioni e - senza che sia necessario comprendere le motivazioni alla base di tale scelta - considera che la ricorrente abbia sostato per l'intera durata del soggiorno in territorio iracheno. Conformemente alla giurisprudenza di questo tribunale (cfr. consid. 3 del presente giudizio), la ricorrente si è quindi sottoposta volontariamente sotto la protezione dell'Iraq.
Anche la seconda delle condizioni è dunque adempiuta.
4.4
Infine, per quanto concerne la terza ed ultima delle condizioni relative alla revoca dell'asilo e al disconoscimento della qualità di rifugiato, lo Stato di origine deve aver effettivamente concesso tale protezione. Ai sensi della giurisprudenza, tale criterio è adempiuto se vi sono indicazioni oggettive che la persona interessata non è più a rischio (DTAF 2017 VI/11 considd. 4.1-4.3; 2010/17 consid. 5.3).
Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato protezione alla Svizzera non in ragione di una persecuzione dalle autorità irachene, bensì in ragione delle costanti minacce da parte della sua famiglia, dall'ex marito e da quella di quest'ultimo. Ora, il fatto che la qui ricorrente abbia deciso di recarsi in Iraq e che ella vi abbia sostato durante la durata del suo soggiorno, testimonia come l'insorgente non sia più in una situazione di pericolo in tale Paese.
Anche la terza ed ultima delle condizioni è dunque adempiuta.
Ne consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2) e prelevate sull'anticipo spese versato il 21 dicembre 2022.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 750.-.
Non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Simone Aldi
Data di spedizione:
Comunicazione a:
rappresentante della ricorrente <xxx>(raccomandata)
SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
autorità cantonale competente (in copia)