Art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; Art. 83 cpv. 2-5 LStrI; removal to a safe third country and burden of showing obstacles to removal; the presumption of safety for designated third states is rebutted only by concrete, substantiated indications of a real risk of violation of binding international-law obligations. For beneficiaries of protection in Greece, hardship in reception or integration does not suffice; the applicant must show a particularly grave, individualized vulnerability or a concrete denial of effective protection. Medical objections render removal unreasonable only where essential treatment would be unavailable and the person would be exposed to a serious health emergency. Unsubstantiated allegations and failure to seek available state protection weigh against inadmissibility or unreasonableness (consid. 7-12).
Entscheiddatum: 06.08.2025Publikationsdatum: 18.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5650/2025
Sentenza del 6 agosto 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nata il (...), Yemen, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 23 luglio 2025.
Fatti:
A.
A.a In data 15 giugno 2025 A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 17 giugno 2025 è risultato che la ricorrente era entrata illegalmente in Grecia in data (...) 2025, depositando domanda d'asilo il (...) 2025, e che in data (...) 2025 aveva ricevuto protezione.
A.c In data 18 giugno 2025 l'interessata ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...).
A.d In data 19 giugno 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di presa a carico della richiedente in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]).
A.e In data 2 luglio 2025, è stato confiscato e depositato agli atti dell'autorità inferiore il permesso di soggiorno greco e in corso di validità della ricorrente.
A.f In data 4 luglio 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessata, poiché le è stato concesso lo statuto di rifugiata in data (...) 2025 ed ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) 2025 al (...) 2028.
A.g In data 8 luglio 2025 l'insorgente ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione del medesimo, ha consegnato alla SEM una copia del suo passaporto yemenita in corso di validità.
A.h In data 22 luglio 2025 la richiedente, per il tramite della sua rappresentanza legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 21 luglio 2025.
A.i In corso di procedura l'interessata è stata sottoposta a visite mediche.
B.
B.a Con decisione datata 23 luglio 2025, notificata all'interessata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata verso la Grecia, incaricando il cantone B._______ con l'esecuzione della misura.
B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessata.
C. Con ricorso inoltrato in data 29 luglio 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata è insorta dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo, secondo il senso, al suo annullamento e alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale richiesta processuale di esenzione dal versamento delle spese processuali, compreso il relativo anticipo nonché, in via subordinata e secondo il senso, di pagamento rateale dell'anticipo delle spese processuali.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). In merito alla pronuncia dell'allontanamento e l'esecuzione dello stesso, l'autorità inferiore ha svolto un esame materiale, motivo per cui il Tribunale esamina tali punti con piena cognizione.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
6.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, la ricorrente ha dichiarato anzitutto di essere entrata illegalmente in Grecia con un gruppo di circa 30 persone, rimanendo successivamente in un bosco per circa una settimana. Sarebbe in seguito stata trovata ed accompagnata da una persona al centro d'accoglienza, dove avrebbe chiesto asilo in data (...) 2025, ottenendo la protezione internazionale in data (...) 2025. Ha precisato che avrebbe voluto transitare dalla Grecia per poi lavorare in Europa, ma, avendo esaurito le proprie risorse economiche, ha chiesto asilo in Grecia rimanendoci per un mese, prima di partire intorno al (...) 2025. Sarebbe giunta in Svizzera - meta suggerita da un parente poiché si tratterebbe di un bel Paese con possibilità di lavoro - dopo essere transitata in Svezia con un titolo di viaggio greco, soggiornando lì per una settimana da un'amica. Mentre si trovava ad Atene, sua madre le avrebbe mandato soldi come da ella richiesto. Ha inoltre riferito che il campo d'accoglienza sarebbe stato molto sporco, il cibo non era buono ed i bagni non separati fra uomini e donne. Il giorno seguente la consegna dei documenti greci, la polizia greca avrebbe preso i suoi effetti personali cacciandola dal campo. Avrebbe trovato un alloggio in affitto per una settimana ad Atene grazie ad un contatto fornitole da una ragazza somala conosciuta nel campo. Le autorità greche, al momento della consegna dei documenti, non le avrebbero fornito alcuna informazione; da parte sua, ella non avrebbe chiesto aiuto né a loro, né alle ONG, né a chiese o terzi, poiché non sapeva a chi rivolgersi. In merito al suo mantenimento, la stessa ha riferito di non aver lavorato in quanto non vi era lavoro in Grecia e di non essersi nemmeno attivata in tal senso. Oltre a ciò, avrebbe mangiato solo una volta al giorno al campo avendo scarse risorse finanziarie. In merito alla sua formazione, la stessa ha riferito di essersi laureata in scienze economiche nel settore (...) in Yemen. Durante il suo soggiorno in C._______ avrebbe altresì svolto lavori in ambito di pulizie, in quanto avrebbe soggiornato illegalmente in tale Paese. Per quanto attiene alla sua salute, la ricorrente ha riferito anzitutto di avere problemi psicologici da quando si trovava in Turchia. Ha tuttavia riferito di non aver avuto problemi specifici durante il suo soggiorno in Grecia; avrebbe ricevuto solo pastiglie per il mal di testa, tuttavia si sarebbero rifiutati di effettuarle esami del sangue nonostante la sua richiesta.
6.2 Nella decisione avversata la SEM ha innanzitutto ribadito alla ricorrente che, in merito alle condizioni di vita durante il suo soggiorno nel campo in Grecia, essendo una persona beneficiaria di protezione internazionale in tale Stato, giusta la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]) sarebbe trattata allo stesso modo dei cittadini greci riguardo l'assistenza sociale, l'accesso alla giustizia e all'insegnamento pubblico, rispettivamente è sullo stesso piano degli altri stranieri riguardo al lavoro retribuito o la concessione dell'alloggio. In Grecia vi sarebbero infatti più programmi per aiuto ai rifugiati negli ambiti sopramenzionati. Spetterebbe dunque ad ella attivarsi presso le autorità greche preposte, fatto che tuttavia l'interessata non sarebbe riuscita a dimostrare. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto che non fosse stata in grado di provare una violazione da parte della Grecia del diritto internazionale. Quanto alla sua situazione medica, la SEM ha considerato sufficiente la documentazione già prodotta, ritenendo che dalla stessa risulterebbe la non necessità di ulteriori accertamenti nonché l'assenza di un'urgenza sanitaria. Di conseguenza, non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
Proseguendo nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessata la necessaria protezione o esponendola a condizioni di vita disumane, o che ella potrebbe trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. La ricorrente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni in merito alle precarie condizioni di vita alle quali sarebbe stata sottoposta in Grecia, non dimostrando nemmeno di aver sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che queste l'abbiano negato. Inoltre, in caso al momento del suo rientro si dovesse trovare in una situazione di forte disagio, l'interessata avrebbe l'incombenza di rivolgersi alle autorità competenti, inoltrando ricorso tramite le adeguate vie di diritto, ed adire in ultima istanza la corte EDU in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, la situazione medica della ricorrente sarebbe chiara e non ostativa ad un suo trasferimento in Grecia, non rientrando nella giurisprudenza restrittiva dell'art. 3 CEDU.
In merito all'esigibilità, spetterebbe alla richiedente far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Inoltre, in quanto donna laureata, sarebbe lecito attendersi dalla medesima maggiori sforzi d'integrazione. Altresì, lo stato di salute dell'interessata non sarebbe tale da mettere in pericolo la sua vita in caso di rientro, non essendo considerata particolarmente vulnerabile secondo la giurisprudenza del Tribunale, ed essendo dotata la Grecia di adeguate infrastrutture sanitarie. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio.
6.3 In sede ricorsuale l'interessata censura innanzitutto, secondo il senso, la non trattazione nel merito della sua domanda d'asilo, chiedendo lo svolgimento della procedura nazionale. In seguito, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente sostiene che un suo rimpatrio in Grecia comporterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU in quanto si ritroverebbe a vivere nelle stesse condizioni di precarietà in cui si trovava prima dell'espatrio. In particolare, in Grecia non avrebbe amici, né una famiglia né una qualsivoglia rete sociale. Inoltre, non riceverebbe assistenza da parte dello Stato per quanto concerne l'accesso ad un alloggio, alle cure mediche o ai corsi di lingua. Infatti, durante la sua permanenza in Grecia, ella si sarebbe sforzata per ottenere assistenza, tuttavia con scarsi risultati. Inoltre, durante il suo soggiorno in Grecia avrebbe subito una molestia sessuale che l'avrebbe traumatizzata. Si sarebbe quindi rivolta alla polizia ellenica, la quale tuttavia non l'avrebbe assistita.
7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento.
7.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.
7.3 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente è stato riconosciuto dalla Grecia lo statuto di rifugiata e che ella sia in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) 2028. Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 22/1). Tali circostanze non sono peraltro state contestate dall'insorgente.
7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente.
8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi e art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).
10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente viene rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento (cfr. supra, consid. 7.1).
10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).
10.4
10.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che la ricorrente sarebbe esposta al rischio reale di subire, come da ella censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.
10.4.2 Nella fattispecie, la ricorrente il (...) 2025 ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2025 al (...) 2028 (cfr. atto SEM 22/1), ciò che permette all'interessata, quale beneficiaria della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.
10.4.3 Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come l'interessata, quale beneficiaria della protezione internazionale, possa contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
10.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale la ricorrente non si è sforzata a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese circa un mese dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, ovvero attorno al (...) 2025 (cfr. atto SEM 24/8, D13-D14). Per di più, in sede di colloquio, ha dichiarato di essere riuscita a trovare un alloggio in affitto ad Atene, contattando tramite internet una ragazza conosciuta in precedenza, mostrandosi dunque intraprendente e capace di provvedere autonomamente a sé stessa. Ciò viene rafforzato dal fatto che ella già in C._______ abbia lavorato e sia riuscita in questo modo a mantenere sia sé stessa sia sua madre (cfr. atto SEM 24/8, D16, D26). Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contenute nel gravame - peraltro non corroborate da alcun mezzo di prova - non appare che l'insorgente, in caso di ritorno in Grecia, si troverebbe ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti vietati dal diritto internazionale.
10.4.5 In seguito, per quanto attiene l'allegazione contenuta nel gravame inerente ad un'asserita tentata molestia sessuale da parte di una persona ubriaca mentre soggiornava in Grecia, il Tribunale rileva come la ricorrente ne abbia tardivamente fatto menzione per la prima volta in sede ricorsuale. La stessa risulta inoltre poco circostanziata, non avendo fornito la ricorrente dettagli né riguardanti lo svolgimento della tentata molestia sessuale né in merito all'allegata presa di contatto con le autorità di polizia, in occasione della quale quest'ultime le avrebbero comunicato che non l'avrebbero aiutata. Le sue dichiarazioni sulla mancata tutela da parte dello Stato greco - peraltro nemmeno corroborate da alcun mezzo di prova - si configurano pertanto come mere allegazioni di parte, prive di riscontri oggettivi.
Ad ogni modo, si rileva che nulla negli asserti dell'insorgente o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti di molestie sessuali, d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. Alla luce di quanto sopra, si considera che l'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle preposte autorità elleniche.
10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile.
11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.3).
11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che spetta loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra, consid. 10.4.3). Quale rifugiata ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale.
Poiché la ricorrente dispone di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco le risulterebbe accessibile, essendo l'interessata oltretutto laureata in scienze economiche nel settore (...), capendo un po' l'inglese ed avendo esperienza lavorativa (cfr. atto SEM 24/8, D44-D45, D47). Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia circa un mese dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 24/8, D13-D14), l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Di conseguenza, non avendo dimostrato di essersi sforzata sufficientemente per integrarsi (cfr. supra, consid. 10.4.4), è lecito attendersi che la ricorrente faccia di più in tal senso, trattandosi, come già detto sopra, di una persona con un alto livello d'istruzione, giunta peraltro inizialmente in Europa per lavorare e senza intenzione di chiedere asilo (cfr. atto SEM 24/8, D12).
11.5
11.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
11.5.2 In merito alle patologie di cui soffre la ricorrente, risulta dalla documentazione medica agli atti che la stessa abbia sofferto di tubercolosi anamsetica per la quale è stata trattata per tre mesi nel 2022. Oltre a ciò, ha subito in passato una (...) e soffre d'incontinenza d'urgenza (cfr. rapporto medici del 24 giugno 2025 e 24 luglio 2025 [cfr. atti SEM 17/3 e 33/1]). Tali rapporti medici menzionano altresì una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD); tuttavia, la stessa non risulta né confermata da uno specialista, né vi è alcuna indicazione riguardo a un'eventuale presa a carico psichiatrica della ricorrente. Inoltre, la medesima non ha sollevato nulla in sede ricorsuale in merito al proprio stato di salute mentale.
11.5.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessata non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Inoltre, ciò non viene nemmeno contestato dalla stessa in sede ricorsuale. Ciò posto, si rileva che l'insorgente ha la possibilità di beneficiare di cure mediche in Grecia. Infatti, tale Paese dispone delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).
Inoltre, agli atti risulta che durante il suo soggiorno in Grecia l'interessata abbia già ricevuto assistenza medica dal personale dell'infermeria, in quanto le sono state somministrate pastiglie per il mal di testa (cfr. atto SEM 24/8, D48). Oltre a ciò, in Svizzera, ella ha inizialmente rifiutato una visita psichiatra, precisando tuttavia in seguito che si sarebbe trattata di un'incomprensione ed esprimendo il desiderio di voler consultare uno specialista (cfr. atto SEM 24/8, D10). In tale occasione le è stato fatto presente dall'autorità inferiore che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria Medic-Help del Centro federale d'asilo (cfr. atto SEM 24/8, D11). Nonostante ciò, agli atti non vi sono documenti inerenti ad una susseguente presa a carico psichiatrica della ricorrente e, come menzionato in precedenza, in sede ricorsuale non viene formulata alcuna censura riguardo la salute mentale dell'interessata.
11.6 L' esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche abbiano espressamente accettato la riammissione della ricorrente, la quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali e, in subordine, di pagamento rateale dell'anticipo sono divenute senza oggetto.
14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala
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