Art. 3 AsylA; asylum relevance of ethnic discrimination and draft-evasion fears in Turkey; the threshold of persecution is not met by episodic police controls or mistreatment that do not create an unbearable psychic pressure or make life objectively intolerable. Kurdish ethnicity alone in Turkey does not establish refugee status. Under Art. 3(3) AsylA, sanctions for refusal of military service are in principle lawful and not asylum-relevant absent proof of a persecutory motive or a special political-malus. Removal is admissible and reasonable under Art. 83 AIGA where no severe, Switzerland-specific medical need, no insurmountable social reintegration obstacle, and no country-wide enforcement bar are shown. Manifestly unfounded appeals justify refusal of legal aid and free representation; court costs may be imposed on the losing party.
Entscheiddatum: 25.04.2025Publikationsdatum: 07.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6275/2024
Sentenza del 25 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato (...), Turchia, patrocinato da Paul Faust, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 settembre 2024 / N (...).
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 gennaio 2023. Il 5 maggio successivo e il 22 agosto 2024, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) due audizioni approfondite sui motivi d'asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere espatriato a causa delle discriminazioni patite in quanto curdo di Diyarbakir e per sottrarsi al servizio militare. In particolare, il richiedente ha riferito di diversi episodi avuti con la polizia: nel 2013, all'uscita dal (...), sarebbe stato fermato dagli agenti, insultato e maltrattato prima di essere rilasciato; nel 2015 avrebbe assistito alle violenze delle forze dell'ordine durante un incontro del partito Halklarin Demokratik Partisi (HDP), tra cui l'aggressione di suo padre e, successivamente, l'irruzione con gas lacrimogeni nella propria abitazione a causa dei conflitti armati con il partito Partîya Karkerén Kurdîstan , (PKK); nel 2019, durante la festa del Newroz, sarebbe stato fermato perché in possesso della bandiera dell'HDP, portato in centrale, interrogato e poi rilasciato dopo qualche ora; nel (...) 2022 sarebbe stato posto in custodia cautelare per aver opposto resistenza a un agente, subendo violenze fisiche e verbali, tra cui l'essere sbattuto con la testa contro il finestrino dell'autovettura; infine, nel (...) 2022, sarebbe intervenuto per difendere suo cugino in uno scontro con la polizia, subendo violenze fisiche prima di riuscire a fuggire. Egli ha poi addotto che durante il suo soggiorno nella città di B._______ nel 2022, la famiglia lo avrebbe informato della notifica di una convocazione al servizio militare, decidendo così di espatriare per evitare possibili ripercussioni legate alla sua renitenza, tra le quali il rischio di essere considerato un simpatizzante PKK in ragione della sua etnia. Dopo la sua partenza, la polizia lo avrebbe cercato in tre occasioni presso la sua abitazione (per i dettagli, cfr. atti SEM n. (...)-23/17 e 36/9). Il richiedente ha presentato dei mezzi di prova, tra cui due verbali d'interrogatorio del (...) 2022, un verbale d'interrogatorio del (...) 2024 e diverse "catture schermo" del portale turco e-Devlet relative alla sua renitenza (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-8). L'11 aprile 2023, la domanda d'asilo è stata assegnata alla procedura ampliata.
B.
Con decisione del 3 settembre 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura.
C.
Con ricorso del 3 ottobre 2024, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo - e del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). A tale riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che la mera appartenenza all'etnia curda in Turchia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di persecuzione rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]). Altresì, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiate le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Infatti, l'imposizione di sanzioni penali o disciplinari per garantire l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare rientra, di principio, nei legittimi diritti di uno Stato (cfr. ex pluris DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2 con riferimenti).
3.2
3.2.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che l'autorità inferiore ha correttamente concluso che i timori relativi all'obbligo di prestare servizio militare, rispettivamente le pressioni statali patite dall'insorgente, non sono rilevanti per l'asilo (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7).
3.2.2 In primo luogo, i pregiudizi che il ricorrente avrebbe subìto a causa della sua appartenenza etnica non superano, per la loro intensità, le difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Egli ha sostanzialmente riferito di sette episodi (occorsi tra il 2015 e il 2022) in cui sarebbe stato oggetto di perquisizioni, controlli, custodie cautelari durante le manifestazioni, nonché di maltrattamenti fisici e verbali da parte della polizia, nell'ambito dei quali non è mai stato penalmente perseguito (cfr. atti SEM n. 23/17 D57-59, D66 e D102-129; n. 36/9 D20-29, D24, D47 e D48). Tali intimidazioni, pur rappresentando situazioni di tensione, non configurano tuttavia una pressione psichica insopportabile, in quanto l'insorgente non è stato vittima di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali che, dal profilo oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (per i dettagli, cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Infatti, le discriminazioni allegate non gli hanno impedito di condurre una vita stabile, di studiare e di lavorare. Il richiedente ha continuato a vivere a Diyarbakir fino al suo espatrio (cfr. atto SEM n. 23/17 D22-23) e dopo alcuni episodi narrati, come la custodia cautelare avvenuta del marzo 2022 (idem D109) nonché l'aggressione del luglio 2022 (idem D102), ha comunque fatto ritorno nel suo luogo d'origine - dopo un periodo lavorativo a D._______ (idem D35-39) - senza segnalare difficoltà o minacce imminenti. Anche dopo l'episodio in cui due poliziotti in borghese si sarebbero recati presso la sua abitazione in seguito alla rissa che avrebbe coinvolto il cugino, non risultano azioni concrete delle autorità volte a perseguitarlo (idem D107-108). Inoltre, a ridosso dell'espatrio, egli frequentava la sua famiglia senza difficoltà e lavorava con il cugino in un negozio di telefonia (idem D104-106). L'interessato ha infine potuto completare la sua formazione scolastica, ottenendo un diploma liceale, nonché lavorare fino alla sua partenza in diversi settori professionali, sia a Diyarbakir sia in altre città della Turchia (idem D31-39). Tali circostanze dimostrano quindi che i pregiudizi addotti non hanno reso la sua vita insostenibile sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, le censure si rivelano infondate (cfr. ricorso, pag. 3; decisione avversata, pagg. 5-7).
3.2.3 In secondo luogo, si rileva che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi (cfr. consid. 3.1 supra), l'asserita renitenza dell'insorgente non assume alcuna rilevanza per dell'asilo (cfr. atto SEM n. 23/17 D66-70, D85-86 e D95-98). Contrariamente a quanto censurato nel gravame senza il supporto di prove documentali (cfr. ricorso, pagg. 4-5), non sussistono inoltre validi motivi per ammettere che lo Stato turco impieghi sistematicamente militari curdi nei combattimenti contro le persone della propria etnia (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6026/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 7.2; D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 7 con riferimenti). Va altresì evidenziato che le pene detentive per la renitenza sono raramente applicate in Turchia (cfr. Home Office [Regno Unito], "Country policy and information note: military service, Turkey", ottobre 2023, pagg. 40-41, , consultato il 25 aprile 2025; DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade [Australia], "Country information report Turkey", 10 settembre 2020, pagg. 38-39, , consultato il 25 aprile 2025), anche in considerazione della possibilità legale di pagare una tassa di esenzione dal servizio militare. Il Tribunale osserva inoltre che l'interessato non ha versato agli atti alcun documento ufficiale a comprova della sua convocazione, nonostante abbia dichiarato di farlo (cfr. atti SEM n. 23/17 D67-69; n. 36/9 D45); le schermate del portale turco e-Devlet, che riportano un semplice elenco facilmente falsificabile, non sono sufficienti per dimostrare la chiamata alle armi né giustificare un intento persecutorio mirato da parte delle autorità (mdp SEM n. 7). Ad ogni buon conto, si ribadisce che eventuali sanzioni penali per la renitenza si rivelano legittime secondo lo Stato di diritto e, di riflesso, irrilevanti per la qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3129/2022 del 31 dicembre 2024 consid. 5.5; E-4142/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5.5; E-3694/2024 del 20 giugno 2024 consid. 6.3) - posta comunque l'assenza, nel caso specifico, di un motivo rilevante per l'asilo (cfr. consid. 3.2.2 supra) o di un politmalus (su quest'ultima definizione, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2; GICRA n. 2006/3 consid. 4.2).
3.3 In ultima analisi, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM in virtù dell'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), considerato segnatamente che il ricorrente non soffre di gravi affezioni di salute trattabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3), gode di una solida rete familiare a Diyarbakir e dispone di una valida esperienza professionale in diverse città della Turchia (cfr. decisione avversata, pag. 8; atti SEM n. 23/17 D23, D31-45 e D104-105; n. 36/9 D18-19). È quindi verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. L'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta poi ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Infine, i problemi di salute mentale dell'interessato, caratterizzati in particolare da attacchi di panico e disturbi della personalità, potranno essere pacificamente trattati anche nel Paese d'origine dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 8.4.3; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), come già avvenuto in passato (cfr. atto SEM n. 23/17 D8-13).
3.4 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata.
Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) e gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) vanno respinte.
Visto della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione: