Entscheiddatum: 06.02.2013Publikationsdatum: 26.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6394/2012
Sentenza del 6 febbraio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio) Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch;cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Nigeria ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 9 ottobre 2012 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel merito della domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 17 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 29 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012, notificata al ricorrente il 7 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 10 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 dicembre 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 12 dicembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente;
che, ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal 1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi di asilo è, di norma, di competenza dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269);
che quindi l'audizione non può più essere un sussunto a criterio nell'enumerazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va redatta o notificata la decisione;
che, pertanto, l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia il principio della territorialità unicamente relativo al luogo di residenza del richiedente l'asilo indipendentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione federale diretta (cfr. DTAF 2009/56);
che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c);
che in casu dall'inserto risulta che il ricorrente con decisione del 18 ottobre 2012 è stato attribuito al Canton Ticino;
che la decisione del 3 dicembre 2012 è redatta in lingua francese;
che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una decisione ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1 è eccezionalmente possibile se accompagnata dall'adozione di adeguate misure correttive, che tutelino il diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo, come per esempio la traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricorrente;
che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà di principio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti non rappresentati da un mandatario professionale, nella misura in cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemente compreso la decisione litigiosa;
che, nel caso concreto, si evince che il richiedente, probabilmente con l'aiuto di una terza persona, ha sufficientemente compreso la decisione litigiosa per il che, vista la circostanza del caso di specie, non vi è luogo di cassare già per questa ragione la decisione, ma che ciò non significa che l'UFM abbia tutta la latitudine di prendere le sue decisioni in una lingua che non sia quella stabilita dalla regola primaria giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi;
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che durante l'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e di religione cristiana; che egli sarebbe di etnia Edo, ma sarebbe nato e cresciuto a Kaduna, dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio, nel (...) aprile del 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 3-6);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, per quanto riguarda i motivi di asilo, l'insorgente ha allegato di essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto vittima delle gravi persecuzioni religiose da parte degli estremisti musulmani nei confronti dei cristiani; che in patria la sua vita sarebbe in pericolo e avrebbe assolutamente bisogno della protezione della Svizzera;
che il ricorrente ritiene assurda l'argomentazione della decisione dell'UFM secondo cui, a prescindere dalla verosimiglianza dei fatti addotti, non gli andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato in quanto le persecuzioni nei confronti dei cristiani avrebbero luogo solo nel nord del Paese e sussisterebbe dunque un'alternativa di rifugio interna; che l'insorgente sostiene infatti che la valutazione di un'eventuale esistenza di un'alternativa di rifugio interna avrebbe semmai dovuto costituire l'oggetto di una decisione nel merito sulla sussistenza della qualità di rifugiato;
che nel ricorso egli sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto sia la sua condizione personale sia quella generale del Paese sarebbero drammatiche; che la situazione in Nigeria non farebbe che peggiorare e non sarebbe affatto sicura;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere espatriato e di chiedere asilo in Svizzera a seguito dell'omicidio di suo padre, il quale era (...); che attorno al (...) 2012 delle persone si sarebbero recate presso la loro abitazione nello Stato di Kaduna e avrebbero detto al padre che tutti i cristiani di quella comunità avrebbero dovuto andarsene; che il padre avrebbe però rifiutato di abbandonare la sua congregazione e la sua famiglia; che due settimane dopo, il (...) 2012, sei persone sarebbero di nuovo venute e avrebbero ucciso il padre; che il richiedente sarebbe quindi fuggito assieme alla moglie e al figlio (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pag. 3);
che l'UFM ha negato la sussistenza delle eccezioni previste dall'art. 32 cpv. 3 lett. b e c LAsi ritenendo, in maniera generale, che le persecuzioni nei confronti dei cristiani avrebbero luogo unicamente nel nord del Paese e che all'interessato, se intimorito da potenziali attacchi da parte di terroristi musulmani, basterebbe stabilirsi in un'altra zona del Paese;
che non di meno, giusta la prassi sviluppata in DTAF 2007/8, se sulla base di un esame sommario materiale non può essere senz'altro constatato se il richiedente soddisfi o non soddisfi in modo manifesto la qualità di rifugiato, si deve entrare nel merito giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi allo scopo di accertare la qualità di rifugiato rispettivamente l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. giurisprudenza citata, consid. 5);
che quindi una decisione di non entrata nel merito è esclusa quando l'assenza della qualità di rifugiato o di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento non sono per l'appunto manifesti rispettivamente quando sono necessari ulteriori chiarimenti;
che con ciò il legislatore ha voluto evitare che, in particolare nell'ambito di una procedura sommaria venga fatta una valutazione affrettata o errata di una situazione di fatto o di diritto;
che d'altro canto a seguito della nuova giurisprudenza del Tribunale, definita nella DTAF 2011/51 e fondata sulla teoria della protezione, per ammettere l'esistenza di un'alternativa di protezione interna e quindi negare la qualità di rifugiato, è necessario che detta alternativa sia realistica e non solamente ipotetica;
che in casu, indipendentemente dalla questione della pertinenza che può mantenere la giurisprudenza sviluppata in DTAF 2007/8 circa l'analisi della sussistenza di un'alternativa di protezione interna nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito così come da DTAF 2011/51, il Tribunale non può giungere alla stessa conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore e ritiene che la questione dell'alternativa di rifugio interna andava, nel caso in esame, esaminata in una decisione di entrata nel merito;
che infatti risulta oltremodo sbrigativo affermare che, se al nord vi è persecuzione dei cristiani, al ricorrente basti stabilirsi in un'altra parte del Paese, senza che vi sia un esame delle condizioni affinché ciò possa effettivamente avvenire, in particolare dal punto di vista delle condizioni di vita nonché della situazione personale del richiedente, e che quindi tale alternativa non sia solo ipotetica ma anche realistica (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2);
che sulla base di quanto precede, considerata la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi l'UFM deve entrare nel merito della domanda d'asilo garantendo i diritti procedurali usuali;
che visto tutto quanto sopra, nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto, la decisione del 3 dicembre 2012 è annullata e gli atti sono trasmessi all'UFM per decidere nel merito della domanda d'asilo;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura si rinuncia al prelievo di spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto.
La decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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