Entscheiddatum: 07.01.2013Publikationsdatum: 16.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6501/2012
Sentenza del 7 gennaio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Repubblica democratica del Congo, patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N [...]
Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera;
l'audizione sulle generalità del richiedente del 20 settembre 2012 ed il relativo diritto di essere sentito, di medesima data, circa la competenza del Belgio per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontanamento (di seguito: verbale);
la procura, del 12 ottobre 2012, con la quale l'interessato conferisce mandato all'Antenna profughi di Chiasso affinché lo rappresenti nella presente procedura;
la decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata brevi manu all'interessato il 10 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il Belgio, precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
il ricorso inoltrato in data 14 dicembre 2012, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 17 dicembre 2012, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione, subordinatamente la trasmissione degli atti di causa non ancora notificati al patrocinatore, nonché la concessione di un termine per il completamento del gravame, la pronuncia dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'allontanamento verso il Belgio ed infine l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
un articolo pubblicato sul sito internet di Radio France internazionale (di seguito: RFI) il 6 dicembre 2011(doc. 1);
un articolo pubblicato sul sito internet di RFI il 13 dicembre 2011 (doc. 2);
un articolo del 17 dicembre 2011 pubblicato sul sito internet del Service public fédéral Affaires étrangères dello stato belga (doc. 3);
un articolo pubblicato sul sito della Radio télévision belge francophone il 19 gennaio 2012 (doc. 4);
un articolo pubblicato sul sito internet di RFI il 2 febbraio 2012 (doc. 5);
un articolo del 7 marzo 2012 pubblicato sul sito internet di Radio Okapi (doc. 6);
un articolo del 10 luglio 2012 pubblicato sul sito internet France 24 (doc. 7);
un rapporto di Crisis Group del 4 ottobre 2012 (doc. 8);
una relazione medica stesa il 5 dicembre 2012 dal Dr. med. B.\_\_\_\_\_\_\_ (doc. 9);
le misure supercautelari del 17 dicembre 2012 con cui il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente, giusta l'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021);
la ricezione da parte del Tribunale, in data 19 dicembre 2012, dell'incarto originale dell'UFM;
la trasmissione, in medesima data, degli atti non ancora notificati al patrocinatore e la concessione di un termine di 3 giorni dalla ricezione per il completamento del gravame;
la tempestiva memoria di completamento, inoltrata il 24 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali), nella quale vengono ribadite le conclusioni ricorsuali;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 - l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale pp. 5 e 6) è emerso che egli ha ottenuto un (...) belga, valido dal (...) al (...);
che il (...) l'UFM ha presentato all'autorità belga competente la richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II, volta a riprendere a carico il richiedente l'asilo (cfr. Atti A17/6, A18/2);
che tale autorità, in data 23 novembre 2012, ha accolto la richiesta dell'UFM (cfr. Atto A20/1);
che, di conseguenza, la competenza del Belgio è accertata;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che il Belgio non offrirebbe adeguate garanzie in merito ad un corretto trattamento delle domande di asilo presentate dai cittadini della Repubblica democratica del Congo (di seguito: RDC); che ciò sarebbe da ricondurre al rapporto storico che lega Belgio e RDC, alle reazioni del Belgio alle elezioni congolesi di fine 2011 ed alle tensioni sorte nel paese europeo a seguito di tali elezioni (il ricorrente rimanda ai docc. 1-5); che a fronte dell'aggravarsi della situazione nella RDC il Belgio ha comunque proceduto all'espulsione di diversi cittadini congolesi, a questo proposito il ricorrente annette al gravame i docc. 6 e 8; che l'insorgente teme di essere allontanato dal Belgio verso la RDC e di conseguenza di essere esposto a gravi persecuzioni in Patria sia per la sua appartenenza etnica che per il suo impegno politico anti-governativo (di cui al doc. 7); che, non da ultimo, il ricorrente ritiene che la comunicazione tra l'autorità inferiore e l'autorità belga circa il proprio stato di salute sia insufficiente, tanto da minare la garanzia di possibilità di continuare le cure attualmente in corso anche in quest'ultimo Stato;
che, tuttavia, il Belgio è segnatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità belga non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che, nello specifico, l'autore del gravame ha contestato le modalità di trattamento delle domande di asilo dei cittadini congolesi in Belgio;
che in particolare il doc. 6 citato nel gravame riguarda situazioni relative ad altre fattispecie, non assimilabili a quella del ricorrente se non per il Paese di origine; che il medesimo discorso va fatto per i docc. 1 e 4;
che, del resto, il rapporto di cui al doc. 8 e i docc. 5 e 7, relativi alla situazione nel Paese di origine dell'autore del gravame, non sono pertinenti nel caso di specie, essendo oggetto della presente procedura il trasferimento in un altro Stato Dublino; che l'autore del gravame potrà semmai utilizzare tali documenti ed i motivi ad essi correlati dinanzi alle competenti autorità in Belgio;
che incomberà quindi al ricorrente fare valere la propria situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al proprio statuto, nonché di prevalersene dinanzi all'autorità belga competente, utilizzando le adeguate vie di diritto;
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando ai rapporti medici in atti, non risulta essere allo stadio succitato, sebbene l'evoluzione favorevole del proprio stato di salute necessiti del trattamento prescritto (cfr. Atto A16/6 e doc. 9);
che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che, del resto, anche il medico curante nel proprio rapporto del 29 ottobre 2012 (p. 3) ha rilevato la possibilità di proseguire la terapia in Belgio;
che l'insorgente può essere trasferito in Belgio entro il 23 maggio 2013 secondo le modalità descritte nella decisione impugnata (cfr. decisione p. 4 i.f. e art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino II); che, pertanto, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato belga la situazione medica dell'autore del gravame; che, di conseguenza, non vi è ragione di temere per le condizioni di salute del medesimo;
che, visto quanto sopra esposto, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente verso lo stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso il Belgio (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645),
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto;
che la misura supercautelare concessa in data 17 dicembre 2012 cessa il suo effetto con la pronuncia della presente;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 17 dicembre 2012 è revocata.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: