Art. 3 and 7 AsylA; Art. 83 AIG; refugee status and subsidiary protection for non-state harm: isolated or cumulative discrimination, insults, workplace disadvantages and physical altercations do not suffice absent a severity threshold amounting to serious prejudice or unbearable psychological pressure. Protection is subsidiary; an applicant must at least credibly show that state protection was sought or would have been unavailable. Where the record shows completed schooling, employment capacity, family support and available medical treatment, removal to Turkey is not unreasonable or impossible, even for Alevi/Kurdish applicants. Unsubstantiated first-time allegations of political persecution raised only on appeal do not establish a well-founded fear (consid. 6-9).
Entscheiddatum: 15.01.2025Publikationsdatum: 19.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6551/2024
Sentenza del 15 gennaio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), Turchia, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 14 ottobre 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 9 settembre 2024.
A.b In data 12 settembre 2024 egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione B._______.
A.c Con scritto del 30 settembre 2024, l'interessato ha trasmesso, per il tramite della sua rappresentante legale, alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) copia della carta d'identità.
A.d In data 3 ottobre 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
A.e Con progetto di decisione del 10 ottobre 2024, la SEM ha prospettato all'interessato una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo.
A.f Con parere dell'11 ottobre 2024 il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 10 ottobre 2024.
B.
B.a Con decisione del 14 ottobre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione della misura.
B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione B._______ ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato.
C. In data 17 ottobre 2024 (data d'entrata: 18 ottobre 2024) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.2
4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
4.2.3 Vi è pressione psichica insopportabile, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
5.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, la Turchia, a causa della violenza, delle pressioni psicologiche e del razzismo subiti a causa della sua fede religiosa alevita. In particolare ha raccontato che sarebbe stato discriminato, emarginato, minacciato, malmenato e picchiato fin dai tempi della scuola da parte dei compagni, ma anche in età adulta da parte dei colleghi di lavoro e degli amici di quest'ultimi. A causa di una reazione fisica a un'aggressione risalente al 2020-2021 che avrebbe subito, per volere della scuola, sarebbe stato ricoverato in un "reparto di (...)" di un ospedale dove vi sarebbe rimasto per una settimana e avrebbe assunto una terapia a base di (...) e (...) per oltre un anno. Ha inoltre raccontato che, quando era bambino, il corpo insegnanti avrebbe espulso un compagno di classe in seguito a una sua denuncia (del ricorrente) e di essere per questo stato picchiato da 7-8 altri studenti. Ha raccontato che anche durante uno stage lavorativo avrebbe subito discriminazioni, per esempio carichi di lavoro superiori rispetto agli altri, nonché molestie verbali e tentativi di violenza fisica. Ha indicato di non avere però mai sporto denuncia perché avrebbe temuto delle forti ripercussioni così come successo ai tempi della scuola dopo l'espulsione del compagno di classe. Ha altresì indicato di essere sicuro che in caso di rientro in Turchia le violenze e le pressioni psicologiche aumenterebbero perché tutto, ha asserito, sarebbe andato aumentando negli anni.
5.2 Nella decisione impugnata la SEM, sotto il profilo della rilevanza dei motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ha osservato che le persecuzioni sarebbero state inflitte da terze persone e che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, un richiedente l'asilo dovrebbe prima avere esaurito nel suo Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo. Nella presente fattispecie, la SEM ha rilevato che lo Stato turco disporrebbe di una struttura di protezione statale funzionante ed efficace (segnatamente organi di polizia e un ordinamento giuridico) al fine di rendere possibile un procedimento penale. Conto tenuto che il richiedente non avrebbe mai fatto un solo tentativo di contattare la polizia e/o di sporgere denuncia, la SEM ha altresì osservato che in assenza di una denuncia non si potrebbe affermare che lo Stato turco - che disporrebbe di un sistema giudiziario concepito in modo tale da poter essere utilizzato da chiunque - non avrebbe potuto o voluto proteggerlo. La SEM ha ritenuto che il fatto che il richiedente non abbia mai sporto denuncia a causa del timore per la propria sorte non sarebbe un argomento atto a confutare la volontà e la capacità dello Stato turco di proteggere. In altre parole, la SEM ha constatato che non vi sarebbero indizi che potrebbero portare a credere che l'interessato non avrebbe ottenuto protezione dalle autorità se l'avesse richiesta. La SEM ha inoltre ritenuto che gli episodi durante il periodo scolastico di aggressioni, pressioni e razzismo, seppur spiacevoli, non avrebbero raggiunto una caratteristica intensità tale da avere reso impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nel Paese d'origine. Ha infatti osservato che la situazione così come esposta dal richiedente non ne avrebbe compromesso le capacità di studio avendo ottenuto il diploma di liceo. Inoltre, il fatto che il corpo insegnante abbia preso provvedimenti concreti per tutelarlo dimostrerebbe l'esistenza di un sistema di protezione anche all'interno delle istituzioni educative. Infine, il fatto che abbia trovato un lavoro con suo padre come assistente di (...) sarebbe un ulteriore indizio che il richiedente avrebbe nel suo Paese d'origine la possibilità di condurre una vita dignitosa. Quanto al parere trasmesso dalla rappresentante legale l'11 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 10 ottobre 2024. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero i criteri dell'art. 3 LAsi.
5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbe stato perseguitato e discriminato e che avrebbe subito violenze sistematiche perché appartenente alla minoranza curda alevita. Ha fatto valere che la discriminazione contro i curdi in Turchia sarebbe un fenomeno storicamente documentato, che sarebbe un problema persistente, che avrebbe subito discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari e che questo contesto di costante discriminazione avrebbe avuto gravi conseguenze sulla sua salute mentale. Il ricorrente ha inoltre aggiunto che sarebbe stato perseguitato e minacciato anche a causa delle sue opinioni politiche critiche nei confronti del governo turco, le quali avrebbero attirato l'attenzione delle autorità comportando accuse di propaganda politica e reati connessi. Ha inoltre sostenuto che la mancanza di protezione da parte dello Stato turco sarebbe evidente in quanto le autorità non solo non proteggerebbero i dissidenti ma anzi potrebbero essere coinvolte direttamente nelle loro persecuzioni. Il ricorrente ha sostenuto che le sue dichiarazioni sarebbero verosimili e pertanto ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato.
6.1 Preliminarmente, sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, questo Tribunale osserva che è incontestato - e non vi è motivo per intervenire d'ufficio - che il racconto del ricorrente di cui al verbale di audizione sui motivi d'asilo del 3 ottobre 2024 è da considerarsi, in linea di principio, verosimile.
6.2 Per quanto concerne invece la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, questo Tribunale osserva che le sue allegazioni non adempiono le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Si rileva infatti che gli episodi di violenza, pressione psicologica, razzismo, discriminazione, emarginazione, minacce e percosse raccontati dal ricorrente non giustificano un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cpv. 1 dell'art. 3 LAsi) né una pressione psichica insopportabile (cpv. 2 dell'art. 3 LAsi). Infatti, gli episodi raccontati - quali l'essere escluso dalle partite di pallone durante la scuola, l'essere preso in giro, l'essere insultato chiamandolo alevita, il fatto che gli mostrassero dei video di contenuti contro gli aleviti, l'essere malmenato, molestato verbalmente dai colleghi di lavoro, il non avere ricevuto lo stipendio per il secondo mese di stage e l'aver dovuto sostenere carichi di lavoro maggiori rispetto ad altri colleghi (cfr. atto SEM 14/11, D17, D21, D33, D34, D39, D41-43 e D60) - seppur spiacevoli non possono essere considerati sistematici e ripetuti con una tale intensità da rendere impossibile, o insopportabile, la vita nel Paese d'origine. Egli infatti ha avuto, nonostante le difficoltà descritte, una vita dall'andamento regolare completando gli studi, segnatamente ha riferito di avere ottenuto il diploma di liceo, peraltro con un bel voto (cfr. atto SEM 14/11, D19), e trovando infine un lavoro (cfr. atto SEM 14/11, D49).
6.3 Questo Tribunale osserva inoltre che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflittegli da terze persone e, come rettamente rilevato dalla SEM e argomentato ampiamente nella decisione impugnata del 14 ottobre 2024, a cui per evitare ripetizioni si rinvia, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, il richiedente l'asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha mai fatto appello alla polizia né mai sporto denunce e pertanto non ha mai messo in moto il meccanismo di protezione che lo Stato turco ha predisposto (segnatamente una struttura di protezione statale funzionante ed efficace mediante organi di polizia e un ordinamento giuridico). Non vi sono manifestamente pertanto indizi concreti per ritenere che il ricorrente non avrebbe ottenuto protezione dallo Stato turco se l'avesse richiesta. Inoltre, l'interessato avrebbe avuto - e avrà in futuro, qualora fosse necessario - la possibilità di rivolgersi a un avvocato nel Paese d'origine. Infine, il ricorrente ha indicato che avrebbe vissuto in diverse regioni della Turchia, segnatamente a D._______, E._______, F._______, G._______ e infine a H._______ (cfr. atto SEM 14/11, D45). Tuttavia, i problemi non sembrano essersi manifestati in tutti questi luoghi (cfr. atto SEM 14/11, D45 segg.). Pertanto, egli avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d'origine rispettivamente in un'altra zona delle città grandi in cui ha già vissuto per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti.
6.4
6.4.1 Per quanto riguarda i fatti nuovi allegati in sede di ricorso, segnatamente le discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari, nonché le persecuzioni (statali) per le sue opinioni politiche, questo Tribunale osserva quanto segue.
6.4.2 Per quanto concerne il fatto che avrebbe subito discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari, questo Tribunale rileva che il ricorrente nel suo ricorso fa valere un nuovo fatto, ma contraddice quanto egli stesso ha raccontato nell'audizione del 3 ottobre 2024 sui motivi d'asilo. Nel verbale si può leggere infatti che l'insorgente ha ottenuto il diploma di liceo (peraltro con un bel voto; cfr. atto SEM 14/11, D19), ha infine trovato un lavoro presso una ditta in cui lavorava anche il padre (cfr. atto SEM 14/11, D49) e ha avuto accesso alle cure quando ne ha avuto bisogno (cfr. atto SEM 14/11, D17 e D23-28). Nel suo ricorso il ricorrente non ha né sostanziato né circostanziato alcun episodio specifico a comprova delle menzionate discriminazioni, né ha allegato alcun documento attestante le sue allegazioni ricorsuali. Questo Tribunale rileva certo che il ricorrente ha raccontato di avere cambiato scuola nel corso degli studi (da F._______ a H._______ dove il padre vi si recava già per lavoro [cfr. atto SEM 14/11, D45 e D59]) e di avere trovato un lavoro come assistente dell'operatore di (...) e non come montatore di (...), professione per la quale ha studiato e ottenuto un diploma (cfr. atto SEM 14/11, D19 e D49), ma queste circostanze non sono chiaramente sufficienti per ritenere una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6.4.3 Per quanto concerne invece il fatto che sarebbe stato perseguitato e minacciato anche a causa delle sue opinioni politiche critiche nei confronti del governo turco, le quali avrebbero attirato l'attenzione delle autorità comportando accuse di propaganda politica e reati connessi, questo Tribunale rileva che mai prima del ricorso il ricorrente ha anche solo accennato a un ingaggio politico da parte sua e/o ad esternazioni sul piano politico in Turchia e/o contro lo Stato turco. In fase ricorsuale inoltre non ha minimamente sostanziato né circostanziato e nemmeno allegato documentazione a comprova delle accuse di "propaganda politica e reati connessi" che sarebbero stati emessi a suo carico. Pertanto, tali allegazioni non risultano credibili né verosimili e non sono atte ad adempiere i criteri di cui agli art. 3 e 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 8.8).
6.5 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto verrebbe esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile in relazione alla sua situazione personale e a quella attuale in Turchia.
9.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia.
9.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9.3
9.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
9.3.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13.4.8).
9.3.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente ha dichiarato di avere vissuto in diverse città della Turchia, segnatamente a D._______ (luogo di nascita), E._______, F._______, G._______ e, da ultimo, a H._______ (cfr. atto SEM 14/11, D45). Il ricorrente è un giovane uomo, con un'ottima formazione scolastica (diploma di liceo) e che ha già delle - seppure brevi - esperienze lavorative, avendo effettuato due mesi di stage durante la scuola di tecnico di (...) e avendo lavorato per un mese nella medesima ditta del padre quale assistente dell'operatore di (...) (cfr. atto SEM 14/11, D39 e D49-51). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente i genitori e la sorella minore vivono tutt'ora a H._______ mentre il fratello maggiore frequenta l'università a I._______ (cfr. atto SEM 14/11, D55 e D58). Infine, i suoi problemi di salute, segnatamente (...) e le (...), possono essere curati in Turchia dove ha, per quanto riguarda le (...), già seguito una terapia anni fa e per le quali al momento attuale appare assumere farmaci solo al bisogno (cfr. atto SEM 14/11, D6, D7, D17 e D23-28; cfr. atto SEM 23/3). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare a H._______.
9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9.4 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione: