Entscheiddatum: 08.01.2013Publikationsdatum: 21.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6593/2012
Sentenza dell'8 gennaio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Pakistan,con la moglie B._______, nata il (...),Libia,rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 27 settembre 2012;
i verbali di audizione dell'11 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1 [A._______] e 2 [B._______]), in occasione delle quali è stato concesso il diritto di essere sentiti in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della stessa tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 27 novembre 2012 (notificata agli insorgenti in data 13 dicembre 2012; cfr. copia dell'avviso di notifica e di ricevuta allegata al ricorso) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento degli interessati verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio degli interessati verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
il ricorso del 19 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 dicembre 2012) con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché, secondo il senso, alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la domanda d'asilo venga esaminata dalla Svizzera e, in subordine, alla trasmissione al rappresentante dei ricorrenti degli atti di causa non ancora notificati con la concessione di un termine per il completamento dell'atto ricorsuale nonché, in via ancor più subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì concluso alla concessione dell'effetto sospensivo e hanno presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili;
i seguenti allegati al ricorso:
copia di uno scritto della signora C.\_\_\_\_\_\_\_ dell'Ambulatorio dedicato STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) di D.\_\_\_\_\_\_\_;
copia di un rapporto medico del Dr. med. E.\_\_\_\_\_\_\_, specialista FMH in neurochirurgia, datato del 26 ottobre 2012 concernente il richiedente A.\_\_\_\_\_\_\_;
copia di un certificato del Dr. med. E.\_\_\_\_\_\_\_ datato del 5 novembre 2012 concernente il richiedente;
copia delle conferme degli appuntamenti presi dal richiedente presso il Dr. med. E.\_\_\_\_\_\_\_ per il 13 dicembre 2012 e per l'8 gennaio 2013;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 20 dicembre 2012;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 dicembre 2012;
lo scritto del ricorrente del 28 dicembre 2012 con allegato un rapporto medico del Dr. med. E._______, redatto su un formulario dell'UFM, datato del 24 dicembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo a F._______ in Italia il 12 maggio 2011 (cfr. act. A 7/1); che inoltre egli dispone di un permesso di soggiorno italiano valido fino al 1° luglio 2015 (cfr. verbale 1, pag. 9);
che per quanto concerne la ricorrente, dalla consultazione dell'EURODAC risulta che ella è entrata illegalmente in Italia in data 30 aprile 2011 (cfr. act. A 10/2); che inoltre ella ha dichiarato di avere chiesto asilo in Italia e di avere ottenuto dalle autorità italiane, come il marito, un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2015, che ha consegnato alle autorità svizzere (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.);
che il 19 ottobre 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente (cfr. act. A 19/7);
che in stessa data l'Ufficio ha anche presentato alle citate autorità una richiesta volta a riprendere in carico la richiedente, fondata sull'art. 4 cpv. 5 Regolamento Dublino II (cfr. act. A 21/8);
che relativamente alla ricorrente, l'Italia ha riconosciuto la sua competenza (cfr. act. A 25/1 e act. A 26/1);
che per quanto concerne il ricorrente, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la sua competenza, in quanto le sue autorità non hanno risposto entro il termine di due settimane previsto all'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino II (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che circa la conclusione ricorsuale tendente alla trasmissione degli atti di causa, i quali non sarebbero stati loro notificati, e alla concessione di un termine per il completamento del ricorso, va rilevato che gli interessati, firmando l'avviso di notifica e di ricevuta in data 13 dicembre 2012, hanno anche confermato di avere ricevuto in consegna gli atti in libera consultazione con copia dell'indice di paginazione dell'incarto; che quindi, in quanto priva di fondamento, la domanda volta alla trasmissione degli atti menzionati e alla relativa concessione di un termine per il completamento del ricorso è respinta;
che gli interessati ritengono di non poter vivere in Italia in quanto non sarebbero stati trattati bene dalle autorità (cfr. verbale 1, pag. 8) e che l'assistenza, compresa quella sanitaria, sarebbero pari a zero, e questo anche quando si è in possesso di un permesso di soggiorno (cfr. verbale 2, pag. 8);
che nell'atto di ricorso gli insorgenti hanno addotto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che in Italia avrebbero avuto problemi sia per quanto concerne l'alloggio, sia per la qualità del cibo, sia per quanto attiene all'assistenza medica; che le attuali lacune nel sistema di accoglienza in Italia si rivelerebbero problematiche in considerazione della situazione medica del ricorrente, il quale al momento si starebbe sottoponendo a delle cure in Svizzera;
che secondo lo scritto della signora C._______ dell'Ambulatorio dedicato STP di D._______, i ricorrenti si sarebbero recati all'Ambulatorio per mostrare il cibo che sarebbe stato loro fornito dai servizi italiani, il quale all'olfatto sarebbe sembrato avariato;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati non siano esposti, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se gli interessati saranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza;
che anche lo scritto circa il presunto cibo avariato non può indurre il Tribunale a una diversa valutazione; che peraltro la signora C._______, nella redazione di tale scritto, ha potuto basarsi unicamente su quanto raccontatole dagli interessati;
che incomberà quindi ai ricorrenti di far valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35);
che inoltre il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando ai rapporti medici prodotti, non risulta essere allo stadio succitato; che stando ai citati rapporti, egli soffrirebbe di problemi neurologici spinali causanti dei dolori alla gamba sinistra; che dopo un primo intervento, in data 5 novembre 2012, tali problemi sarebbero già in buona parte migliorati; che un trattamento è ancora previsto per l'8 gennaio 2013 e dovrebbe protrarsi fino al mese successivo;
che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti;
che comunque vi è d'attendersi che l'UFM avrà premura di tenere conto del decorso del trattamento summenzionato al momento di procedere con l'esecuzione dell'allontanamento;
che pertanto non vi è ragione di temere per le condizioni di salute dell'interessato;
che, visto quanto precede, i ricorrenti non hanno stabilito l'esistenza di un rischio personale, serio e concreto che il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento degli interessati né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderli in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 20 dicembre 2012 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 20 dicembre 2012 è revocata.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: