Entscheiddatum: 07.01.2013Publikationsdatum: 15.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6688/2012
Sentenza del 7 gennaio 2012 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...),Francia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 21 dicembre 2012 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 10 dicembre 2012;
i verbali di audizione del 13 dicembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 21 dicembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 21 dicembre 2011, notificata alla richiedente oralmente il giorno stesso (cfr. act. A 9/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 22 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 27 dicembre 2012);
l'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 27 dicembre 2012;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano e il ricorso è stato presentato in francese; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di avere la doppia cittadinanza francese e algerina; che suo padre sarebbe stato algerino e sua madre di origini italiane; che l'interessata sarebbe nata e cresciuta in Francia e con ultimo domicilio a B._______ (Francia) presso l'abitazione della madre (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che sarebbe espatriata in quanto a fronte delle ingiustizie che vigerebbero nel Paese, ella sarebbe capace di fare pazzie e potrebbe diventare lei stessa un pericolo pubblico; che in particolare in Francia vi sarebbe un'inversione totale dei valori e i politici utilizzerebbero in modo disonesto i soldi pubblici; che sua madre, a causa della sua situazione finanziaria, sarebbe costretta a vivere in un appartamento insalubre; che le autorità avrebbero ispezionato l'appartamento considerandolo conforme alle disposizioni legali ma non avrebbero rispettato la volontà della richiedente di essere presente durante la visita; che se in patria l'insorgente dovesse esprimersi sul sistema politico e finanziario del Paese, potrebbe trovarsi in pericolo (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2); che inoltre in passato avrebbe subito delle ingiustizie a causa della sua appartenenza etnica; che in particolare all'università le sarebbe stata attribuita la camera peggiore; che quando si stava preparando per la maturità, nell'abitazione dei suoi genitori sarebbe stata tagliata la corrente elettrica in quanto le bollette non erano state pagate; che inoltre, all'età di dodici anni, suo fratello sarebbe stato messo in un centro di rieducazione dopo avere rubato dei vestiti (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pag. 4);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Francia nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate dalla ricorrente circa i motivi della domanda non sarebbero rilevanti ai sensi della LAsi; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una rivalutazione del caso e in particolare un esame dello stesso dal punto di vista dell'art. 3 LAsi;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Francia nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni fornite in materia d'asilo non costituiscono, e manifestamente, dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che infatti, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessata si è avvalsa di motivi di stampo meramente ideologico e socioeconomico; che motivazioni quali l'ingiustizia socioeconomica, l'utilizzo disonesto dei soldi pubblici nonché il suo timore di poter divenire ella stessa un elemento di disturbo dell'ordine pubblico nel caso in cui dovesse rivoltarsi contro il sistema, in alcun modo possono essere ritenute tali da ammettere delle persecuzioni ai sensi della LAsi; che, come già osservato dall'UFM nella decisione impugnata, ella stessa ha affermato di non essere attualmente perseguitata ma di auspicare che le venga riconosciuto un giusto valore (cfr. verbale 1, pag. 7);
che anche per quanto concerne le asserite ingiustizie subite a causa della sua appartenenza etnica, il Tribunale si associa a quanto ritenuto nella decisione impugnata; che inoltre, come dichiarato dall'insorgente stessa, la corrente presso l'abitazione dei genitori era stata interrotta in quanto le bollette non erano state pagate; che quindi il Tribunale non vede alcun legame tra tale azione e l'appartenenza etnica della famiglia, ma semmai unicamente con la condizione economica della stessa;
che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata;
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che degli atti della causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è giovane, in salute, istruita e dispone di esperienze professionali quale sorvegliante e quale assistente amministrativa nonché di una rete sociale in patria (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione del rinvio la querelata decisione va confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Nicole Manetti
Data di spedizione: