Art. 12 par. 4, 17 par. 1 Regolamento Dublino III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1; art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: competence of the issuing state for a valid visa; rebuttal of the presumption of compliance with EU and human-rights obligations requires concrete indications of systemic deficiencies or an individual risk of treatment contrary to Art. 3 CEDU / Art. 4 EU Charter. Family links not qualifying as 'family members' and lacking dependency under Dublin III are irrelevant to competence. The sovereignty clause is discretionary under Swiss law and becomes mandatory only where transfer would contravene imperative international-law norms; a merely asserted health situation or generalized criticism of the receiving state's asylum system is insufficient (consid. 5-8).
Entscheiddatum: 30.10.2024Publikationsdatum: 24.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6692/2024
Sentenza del 30 ottobre 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 18 ottobre 2024 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il 17 settembre 2024,
l'estratto del sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) del 19 settembre 2024, dal quale è risultato che la Germania aveva rilasciato all'interessata un visto Schengen di tipo C il (...) maggio 2024, con validità dal (...) giugno 2024 al (...) settembre 2024,
la richiesta del 23 settembre 2024 di presa in carico della richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità tedesche fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,
la procura della medesima data conferita dall'interessata alla Protezione giuridica della Regione (...),
l'accettazione del 25 settembre 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità tedesche in applicazione della medesima disposizione,
il colloquio personale del 27 settembre 2024 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
la decisione della SEM del 18 ottobre 2024, notificata il 21 ottobre 2024, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Germania,
la dichiarazione del 21 ottobre 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...),
le visite mediche a cui l'interessata è stata sottoposta in corso di procedura,
il ricorso del 24 ottobre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 ottobre 2024), inoltrato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e con il quale ha chiesto l'esame della sua domanda d'asilo in Svizzera in applicazione della clausola di sovranità; inoltre, che sia riconosciuta l'inammissibilità del trasferimento verso la Germania poiché violerebbe i suoi diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101),
le contestuali richieste processuali di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, eccetto per quanto segue,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che in sede di colloquio Dublino l'interessata ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non avere motivi contrari al ritorno in Germania e che sarebbe venuta in Svizzera per farsi aiutare dai suoi fratelli, mentre in Germania non avrebbe nessuno (cfr. atto SEM 21/3),
che nella querelata decisione, la SEM ha segnatamente constatato che la competenza della Germania sarebbe data nonostante la dichiarazione della richiedente di essere venuta in Svizzera per stare con i suoi due fratelli; che invero, quest'ultimi non rientrerebbero nella nozione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III, motivo per cui non sarebbe applicabile l'art. 9 Regolamento Dublino III; che non sussisterebbe nemmeno una relazione di dipendenza ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino III; che invero, l'interessata avrebbe dichiarato che un fratello l'avrebbe visitata dopo essere stata operata in Germania, ma che precedentemente non avrebbe visto i suoi fratelli per dieci anni, e che il contatto sarebbe stato limitato ad una telefonata all'anno; che l'autorità di prime cure nella sua decisione ha escluso anche la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, la relazione tra la richiedente e i suoi fratelli, alla luce delle circostanze concrete del caso, non sarebbe protetta dall'art. 8 CEDU; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che infine, nemmeno lo stato di salute dell'interessata sarebbe ostativo al trasferimento,
che in sede ricorsuale l'insorgente sostiene, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la Germania adotterebbe con la "crescita dell'estrema destra" delle politiche di respingimento più aggressive, compromettendo il diritto alla protezione internazionale; che negli ultimi anni la Germania sarebbe stata oggetto di numerose critiche circa la gestione delle domande d'asilo e il trattamento dei richiedenti l'asilo, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nonché diverse organizzazioni non governative avrebbero evidenziato "diverse carenze" nel sistema d'asilo in tale Paese; che in particolare verrebbe segnalato un aumento dei respingimenti alla frontiera e un uso eccessivo della detenzione amministrativa, nonché un accesso limitato alle procedure d'asilo, con lunghi tempi di attesa e senza assistenza legale adeguata; che la situazione sarebbe particolarmente grave nei centri d'accoglienza; che la "crescita dell'estrema destra" aumenterebbe inoltre il rischio di "deportazioni rapide"; che il suo trasferimento in Germania comporterebbe dunque una violazione dei suoi diritti fondamentali e del diritto all'accesso alla procedura d'asilo; che infine, a causa della crisi in cui si troverebbe il sistema sanitario tedesco, il suo trasferimento in tale Paese "peggiorerebbe ulteriormente" il suo stato di salute,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),
che se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto (art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III); che lo stesso vale se il ricorrente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 cpv. 4 Regolamento Dublino III),
che nel caso di specie, un confronto con CS-VIS ha permesso di appurare che l'insorgente, nel momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera, era titolare di un visto valido per lo Spazio Schengen rilasciato dalla Germania,
che la richiesta di presa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità tedesche competenti in applicazione dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 11/8 e 19/2),
che nella fattispecie, i fratelli della ricorrente, residenti in Svizzera, non rientrano nella nozione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g e dell'art. 9 Regolamento Dublino III e non sussiste nemmeno, tra essi e l'interessata, un legame di dipendenza ex art. 16 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 21/3, pag. 2), fatti peraltro non contestati in sede ricorsuale,
che di conseguenza, la presenza dei fratelli della ricorrente in Svizzera risulta ininfluente per la determinazione dello Stato membro competente,
che di conseguenza, la competenza della Germania è, di principio, data,
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che nel caso di specie non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
che il Paese in questione è legato alla CartaUE e parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni,
che la presunzione secondo cui la Germania rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente con le censure sollevate in sede ricorsuale,
che invero, le censure ricorsuali circa il sistema d'asilo tedesco non sono corroborate da alcuna fonte concreta e sembrano state formulate unicamente per i bisogni della causa,
che resta ancora da stabilire se nel caso in oggetto trovi applicazione la clausola di sovranità,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento in Germania esporrebbe la ricorrente al rischio - dopo aver presentato una domanda d'asilo in tale Paese - di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,
che infatti, la ricorrente in sede di colloquio Dublino ha unicamente dichiarato di non voler tornare in Germania poiché lì non avrebbe nessuno,
che per quanto riguarda l'allegazione ricorsuale per cui lo stato di salute della ricorrente richiederebbe "cure mediche costanti" e - come verrebbe riportato da "diverse fonti giornalistiche" - il sistema sanitario tedesco sarebbe in crisi, motivo per cui non sarebbe garantito un accesso tempestivo e adeguato alle cure necessarie, tale censura non può essere seguita,
che invero, sebbene l'interessata soffra dei seguenti problemi medici: cecità all'occhio (...) e ipovisus all'occhio (...) con verosimile idrocefalo di origine non chiara curato nel Paese di origine (cfr. atti SEM 14/2 e 18/3), valvulopatia aortica e mitralica di probabile origine reumatica con stenosi aortica di grado probabilmente severo, insufficienza mitralica di grado pure severo, dilatazione ventricolare (...) con moderata ipertrofia eccentrica, dilatazione atriale (...) di grado severo, insufficienza tricuspidale di grado lieve-moderato, ipertensione arteriosa polmonare di grado lieve-moderato e lieve dilatazione della porzione tubulare dell'aorta ascendente (cfr. atti SEM 25/3 e 29/3), è notorio che in Germania sono disponibili gli stessi trattamenti e farmaci come in Svizzera,
che peraltro, la ricorrente stessa ha dichiarato di essere già stata operata in Germania (cfr. atto SEM 21/3, pag. 2),
che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente per l'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: