Art. 24 PA; restitution of a missed deadline requires a strictly construed, no-fault impediment to acting in time, and the applicant must make the request within 30 days and perform the omitted act. Lack of legal advice, ignorance of the law, or organizational shortcomings do not in themselves constitute such impediment. Where the appealed administrative asylum decision was notified in time and the appeal period under Art. 108 cpv. 3 LAsi expired without timely filing, the appeal is inadmissible; the request for suspensive effect then becomes moot. Legal aid under Art. 65 PA is refused where the matter lacks sufficient prospects of success; costs follow the losing party under Art. 63 PA.
Entscheiddatum: 20.03.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-754/2025
Sentenza del 20 marzo 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Manuel Borla, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), entrambi Somalia, c/o DGZ Sonnenhof, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine e ricorso (Paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 22 gennaio 2025 / N (...).
Visto:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 2 novembre 2024,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 gennaio 2025, notificata il giorno successivo, in data 23 gennaio 2025 (cfr. atto SEM n. [{...}]-54/1), mediante la quale tale autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Grecia,
lo scritto del 23 gennaio 2025, con il quale la Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale ha comunicato la cessazione al mandato di rappresentanza agli interessati (cfr. atti SEM n. 55/1 e 56/1),
l'istanza del 5 febbraio 2025 (data d'entrata: 6 febbraio 2025), con cui i richiedenti hanno domandato al Tribunale la restituzione del termine di ricorso e l'entrata nel merito della loro domanda d'asilo in applicazione della clausola di sovranità, con allegata la decisione impugnata in copia e l'avviso di ricevuta della stessa,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale è competente per trattare, in virtù dell'art. 24 PA, una domanda di restituzione del termine presentata nell'ambito della sua giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 3; PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 3a ed. 2023, n. 6 ad art. 24 PA),
che ai sensi dell'art. 111a LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che il ricorso contro una decisione di non entrata nel merito deve essere depositato entro 5 giorni lavorativi (art. 108 cpv. 3 LAsi) a decorrere dal giorno feriale successivo a quello della notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 e 3 PA),
che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA); che il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA),
che nel caso in disamina, la decisione impugnata è stata notificata il 23 gennaio 2025, per il che il termine di ricorso scadeva il 30 gennaio 2025,
che di conseguenza, il ricorso presentato in data 5 febbraio 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato) risulta essere tardivo,
che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, se un termine legale o giudiziario è scaduto senza essere stato utilizzato viene restituito se il richiedente o il suo rappresentante è stato, senza sua colpa, impossibilitato ad agire entro il termine,
che per poter entrare nel merito di una richiesta di restituzione del termine le seguenti tre condizioni devono essere cumulativamente adempiute (condizioni di ricevibilità formali): la domanda deve essere motivata, depositata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e l'atto omesso deve essere compiuto (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 4.2; tra le tante anche la sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 3; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n°5 e segg. ad art. 24 PA),
che nel caso che ci occupa, le summenzionate condizioni di ricevibilità sono da ritenersi adempiute, avendo i ricorrenti agito entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento compiendo nel contempo l'atto omesso (ricorso); che pertanto occorre entrare nel merito della richiesta di restituzione dei termini, e meglio, determinare se i richiedenti siano o meno stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito,
che l'art. 24 cpv. 1 PA subordina la restituzione di un termine all'esistenza di un impedimento ad agire insorto senza colpa (condizione materiale; cfr. PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 11 ad art. 24 PA),
che nondimeno la nozione di "senza colpa" è da apprezzarsi in modo molto restrittivo (cfr. DTAF 2017 I/3 consid 6.1 e relativi riferimenti; Patricia Egli, in: op. cit., n. 4 ad art. 24 PA); che la restituzione del termine presuppone infatti che una qualsivoglia negligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. Stefan Vogel, Auer/Müller/Schindler [ed.], in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 10 segg. ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 10 ad art. 24 PA) e che l'inazione sia da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. DTAF 2017 I/3 consid 6.1),
che si è in presenza di un ostacolo oggettivo, allorquando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla sua volontà; che l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.1; Stefan Vogel, in: op. cit., n. 10 seg. ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 13 ad art. 24 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. marg. 2.140),
che un'impossibilità soggettiva è invece data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lui stesso non è responsabile; che l'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.2; Stefan Vogel, in: op. cit., n. 12 ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 14 ad art. 24 PA; Moser et al., op. cit., n. marg. 2.143a),
che nel caso in esame siffatti presupposti risultano disattesi,
che gli interessati, quale motivazione della loro domanda, affermano di non essere stati in grado di presentare tempestivamente il ricorso in quanto sprovvisti di una rappresentanza legale che li informasse sui termini e le procedure,
che anzitutto, il Tribunale constata che la domanda di restituzione del termine non contiene alcun mezzo di prova a sostegno di quanto ivi fatto valere,
che a prescindere da ciò, quo all'assenza di una consulenza legale, non è ravvisabile un'impossibilità oggettiva né soggettiva di agire per i ricorrenti; che il Tribunale constata che ai ricorrenti la decisione impugnata è stata consegnata dalla rappresentante legale immediatamente, in data 23 gennaio 2025 e pertanto non corrisponde al vero che gli stessi, nel contesto di un'esecuzione diligente del rapporto di mandato, non siano stati edotti del contenuto della decisione qui impugnata dalla loro rappresentanza legale; che in tal senso gli interessati hanno sottoscritto per ricevuta la cessazione del mandato (cfr. atti SEM n. 55/1 e 56/1); che i ricorrenti, avessero avuto la necessità di una consulenza legale, avrebbero dovuto attivarsi immediatamente nella ricerca di un avvocato; che pertanto il mancato rispetto del termine per la presentazione del ricorso è da imputare al mancato agire degli interessati stessi, per colpa propria; che in ogni caso l'ignoranza della legge non rappresenta un valido motivo giustificante la restituzione del termine (cfr. supra),
che visto quanto esposto, nel caso in esame non è quindi identificabile alcun impedimento senza colpa ad agire nel termine stabilito (cfr. in tal senso anche sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 4 seg. e D-3301/2024 del 5 giugno 2024, pag. 5 seg.),
che conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione del termine di ricorso di data 5 febbraio 2025 non sono riuniti, per il che la stessa va respinta ed il ricorso della medesima data è inammissibile,
che trattandosi in specie di apprezzare il ben fondato materiale della do-manda di restituzione dei termini presentata in virtù dell'art. 24 PA a seguito di un'emanazione di una decisione di non entrata nel merito dell'autorità inferiore, si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di tre giudici (cfr. sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 3),
che con la presente decisione finale la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso - per quanto ammissibile - diviene priva d'oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
La domanda di restituzione del termine del 5 febbraio 2025 è respinta.
Il ricorso del 5 febbraio 2025 è inammissibile.
La decisione della SEM del 22 gennaio 2025 è cresciuta in giudicato.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: