Entscheiddatum: 21.02.2013Publikationsdatum: 27.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-794/2013
Sentenza del 21 febbraio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 15 gennaio 2013 / N [...].
Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 10 gennaio 2003;
la decisione dell'UFM del 24 aprile 2003, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la sentenza del 18 luglio 2003 dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, attualmente Tribunale amministrativo federale, di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 26 gennaio 2013;
il verbale di audizione del 1° febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 15 febbraio 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. Atto B14/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 15 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 18 febbraio 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 febbraio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano nato a Benin City (Nigeria) e di aver vissuto in tale città sino al suo espatrio nel 2002;
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel luglio 2004, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1 pp. 6-7 e p. 9); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1 p. 9);
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di essere espatriato per motivi economici e che attualmente vorrebbe trovare un lavoro in Svizzera; che, ad ogni modo, in caso di rientro Patria egli non avrebbe nessun tipo di problema (cfr. verbale 2, p. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera a (...) 2004 per recarsi in Italia, a B._______; che in tale Paese avrebbe vissuto, fino al 2011, facendo spola tra B._______ e C._______ in quanto venditore ambulante; che, di seguito, egli si sarebbe recato in D._______, dove avrebbe vissuto sino a (...) 2012; che, in fine, sarebbe rientrato a B._______ e C._______ per poi decidere di ripartire verso la Svizzera (cfr. verbale 1, pp. 6-8);
che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea dalla sua prima domanda di asilo sarebbero trascorsi dieci anni e che per questo motivo l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua nuova domanda di asilo, ritenuto che egli dopo la sua prima domanda di asilo non avrebbe potuto fare rientro in Nigeria; che, inoltre, durante questi dieci anni trascorsi in Europa, sarebbe spesso stato costretto a chiedere l'elemosina e avrebbe vissuto in condizioni disagiate; che, nondimeno, in Nigeria non avrebbe nulla e nessuno e che in tale Paese vi sarebbero problemi di violenza e corruzione che impedirebbero ogni possibilità di costruirsi un futuro; che, ad ogni modo, egli non avrebbe un passaporto e non potrebbe quindi fare rientro nel suo Paese;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, inoltre, l'autore del gravame chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico dall'UFM in ragione del lungo periodo trascorso dalla prima domanda di asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 aprile 2003, a seguito della sentenza del 18 luglio 2003 con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della decisione del 24 aprile 2003 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 9 e verbale 2, p. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che considerata la situazione generale in Nigeria e la situazione personale del ricorrente; che egli è giovane, possiede una discreta formazione scolastica (cfr. verbale 1, p. 4), ha una certa esperienza professionale come manovale nel settore edile (cfr. ibidem), parla bene inglese e ha delle conoscenze di italiano (cfr. verbale 1, p. 4); che, inoltre, il medesimo dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono il padre, due sorelle, un fratello, una sorellastra, altri parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, p. 5); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: