Entscheiddatum: 27.02.2013Publikationsdatum: 27.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-833/2013
Sentenza del 27 febbraio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Italia e Uruguay, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 15 febbraio 2013 / N [...].
Visto:
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 25 novembre 2012;
i verbali di audizione del 6 dicembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 18 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 15 febbraio 2013, notificata al ricorrente in medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 21 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) mediante il quale il medesimo ha chiesto in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
denuncia presentata al Ministero Pubblico di B.\_\_\_\_\_\_\_ (Francia) il (...);
una decisione di abbandono del Ministero pubblico di B.\_\_\_\_\_\_\_ del (...);
un certificato veterinario;
un certificato medico del 22 ottobre 2012;
due verbali di polizia e due "ricevute per dichiarazione" del Commissariato di C.\_\_\_\_\_\_\_ (Francia);
una denuncia presentata, il (...), al Tribunal Administratif de C.\_\_\_\_\_\_\_ da parte del ricorrente;
un'email ricevuta da (...);
un regolamento della (...) a C.\_\_\_\_\_\_\_;
un estratto del giornale (...) del (...) relativo all'incendio dell'edificio della società (...) a C.\_\_\_\_\_\_\_;
una nomina di difensore d'ufficio, da parte del Tribunal de grande instance di C.\_\_\_\_\_\_\_, a favore del ricorrente del (...);
una ricevuta di declaration de main courante del 24 ottobre 2012;
un plico denominato "prove in Svizzera" contenente: un sacchettino che il ricorrente avrebbe trovato sopra il letto del suo alloggio a D.\_\_\_\_\_\_\_, il quale emanerebbe un odore simile all'edificio della società (...) bruciato a C.\_\_\_\_\_\_\_; un certificato medico del Dr. med. E.\_\_\_\_\_\_\_ del 17 dicembre 2012; una lettera di dimissione dall'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli di F.\_\_\_\_\_\_\_ del 27 gennaio 2013; un rapporto medico dello stesso nosocomio del 16 dicembre 2013; un articolo pubblicato sul sito internet lato-B.ch "Svizzera aperta a tutti, il degrado è totale" del 19 settembre 2009;
una lettera manoscritta del 26 marzo 2012;
un documento della polizia G.\_\_\_\_\_\_\_ relativo ad un'autorizzazione di prelievo di sangue del 16 marzo 2011;
un documento della polizia danese del (...);
la copia di un documento di identità danese per richiedenti l'asilo;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 febbraio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato - (...), con cittadinanza uruguaiana e italiana, nato e vissuto a H._______ sino al 2006 - ha asserito di avere gli stessi motivi di asilo presentati in occasione della sua prima domanda in Svizzera il (...) 2009 (cfr. verbale 1, pp. 6-7); che, in sostanza, egli sarebbe perseguitato dalla (...) e dai (...) a causa delle sue ricerche in campo (...) (verbale 2, p. 4);
che a seguito della decisione negativa relativa alla prima domanda di asilo in Svizzera egli si sarebbe recato a Tunisi per venti giorni, poi sarebbe rientrato in Italia; che, in seguito, si sarebbe recato in I._______, dove avrebbe chiesto asilo, ed in Francia, a B._______; che, successivamente, sarebbe andato in Repubblica Centrafricana ed in Ciad, per poi essere rimpatriato in Italia; che egli avrebbe altresì chiesto asilo in J._______, K._______, L._______ e M._______ (cfr. verbale 1, pp. 4-5);
che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia di asilo presentate dal ricorrente sarebbero prive di ogni logica e riscontro concreto, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione del ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in Patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere, preliminarmente che nel verbale 2 vi sarebbe un errore, in quanto la verbalizzante in tale audizione sarebbe la stessa che lo avrebbe interrogato nel 2009 e che ella avrebbe seguito lo stesso ragionamento fatto in precedenza, ossia di crederlo in provenienza dall'Italia; che il medesimo sostiene che questa volta sarebbe giunto dalla Francia; che egli ritiene che in Uruguay sarebbe costretto a vivere in un sistema dominato dalla (...) e che in Italia non beneficerebbe di alcuna protezione contro le persecuzioni di cui è vittima; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla propria situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, dal 1° agosto 2003, l'Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, segnatamente, le dichiarazioni e le allegazioni ricorsuali sono irrilevanti e risultano quantomeno fantasiose; che dai documenti annessi al gravame non emergono indizi di persecuzione e che oltretutto gli stessi non si riferiscono nemmeno all'Italia; che, peraltro, il ricorrente ha dichiarato di non aver alcun problema in tale Paese (cfr. verbale 2, p. 5); che in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, non emergono indizi di persecuzione;
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che degli atti della causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli gode di un'ottima istruzione, parla più di quattro lingue, ha svolto l'attività di (...) in diversi paesi (cfr. verbale 1, pp. 3-4); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, la sinusite non è manifestamente da ritenersi tale e che lo stesso discorso vale per quanto si evince dai certificati medici annessi all'impugnazione;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, il ricorrente possiede un passaporto italiano in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: