Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 13 par. 1, art. 20 par. 5, art. 22 and art. 3 par. 2 Dublin III; transfer to the responsible Dublin State may be ordered where Eurodac and the file establish illegal entry and the requested State accepts responsibility. The applicant bears the burden of substantiating alternative responsibility criteria with concrete, verifiable indications; mere speculation is insufficient to displace the Eurodac-based finding (consid. 3). Alleged individual ill-treatment at the border does not in itself demonstrate systemic deficiencies within the meaning of art. 3 par. 2 Dublin III. Health reasons, including pregnancy, bar transfer only if a concrete medical obstacle is shown. Manifestly unfounded appeals may be decided summarily by a single judge; legal aid is refused where the appeal lacks prospects of success (consid. 2, 4).
Entscheiddatum: 21.02.2024Publikationsdatum: 08.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-935/2024
Sentenza del 21 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Turchia, entrambi patrocinati da Salvatore Crisogianni,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 5 febbraio 2024 / N (...).
Visto:
le domande d'asilo che il marito A._______, di nazionalità turca, ha presentato in Svizzera il 5 e il 18 novembre 2023 e quella presentata dalla moglie, B._______, di nazionalità turca, il 18 novembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2, 13/7, 14/5),
il questionario Europa del 5 novembre 2023 dal quale risulta che l'interessato ha dichiarato di essere partito dalla Turchia il 26 ottobre 2023 e di aver raggiunto l'Europa il 29 ottobre 2023, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM n. 4/1),
l'estratto dalla banca dati Eurodac del 21 novembre 2023 dal quale si evince che il 3 novembre 2023 le autorità croate hanno rilevato le impronte digitali dell'interessato contestualmente alla sua entrata illegale in Croazia (cfr. atto SEM n. 16/1), avvenuta in compagnia dell'interessata alla quale, a suo dire, sarebbero parimenti state rilevate le impronte digitali (cfr. atto SEM n. 31/3),
i verbali dei colloqui Dublino del 1° dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 30/3 e 31/3),
le domande di presa in carico, del medesimo giorno, della SEM fondate sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atti SEM n. 32/8, 33/8), per quanto concerne il marito, e, sugli artt. 13 par. 1 e 11 lett. b RD III, per quanto concerne la moglie, inoltrate alle competenti autorità croate (cfr. atti SEM n. 34/1, 35/5, 36/1 e 37/5),
la lettera del 6 dicembre 2023, con cui gli interessati hanno trasmesso alla SEM la copia del loro certificato di matrimonio (cfr. atto SEM n. 38/1),
le risposte del 1° febbraio 2024 con le quali le competenti autorità croate hanno espressamente accettato tali domande sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 39/2 e 40/2),
la decisione della SEM del 5 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 42/17), notificata agli interessati il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 43/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo, pronunciandone l'allontanamento (recte: trasferimento) verso la Croazia,
i documenti attestanti la maternità dell'interessata del 9 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 45/2 e 46/1),
il ricorso del 13 febbraio 2024, depositato il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 14 febbraio 2024) ed inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale gli interessati hanno concluso, preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi, 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1, 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso,
che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi),
che, nel merito, i ricorrenti si oppongono al loro trasferimento verso la Croazia invocando un'errata applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi nella determinazione dello Stato membro competente per il trattamento della loro domanda di protezione internazionale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi); che, in particolare, essi ammettono di aver varcato illegalmente, per via terrestre, la frontiera croata ma sostengono di essere transitati anche in altri Stati membri, e meglio la Grecia o la Bulgaria; che non avendo tenuto conto di tale fatto, l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in maniera inesatta (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi),
che, di conseguenza, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,
che, nella procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, in virtù dell'art. 3 par. 1 RD III, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento,
che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III - il richiedente,
che lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta è obbligato, al fine di completare il processo di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico un richiedente che ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda presentata in un altro Stato membro durante il processo di determinazione dello Stato membro competente (art. 20 par. 5 RD III),
che, secondo la giurisprudenza, tale norma si applica anche quando il richiedente ha implicitamente posto fine alla procedura lasciando il primo Stato membro, prima che il processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda sia stato completato (cfr. ex multis sentenza del Tribunale E-3771/2022 del 2 novembre 2022 consid. 4.3.2),
che, nel caso di specie, la Croazia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di protezione internazionale dei ricorrenti conformemente agli artt. 13 par. 1 e 20 par. 5 RD III (ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna) il quale prevede quanto segue: quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale,
che, ciò premesso, nonostante l'avviso dei ricorrenti, dall'incarto non si evincono dichiarazioni sufficientemente circostanziate e verificabili, ai sensi delle summenzionate norme, tali da poter accertare l'attraversamento dei medesimi dalla frontiera di un altro Stato membro; che l'argomento secondo cui essi si sarebbero recati in Croazia attraverso la Grecia o la Bulgaria risulta essere una mera speculazione addotto, per di più, unicamente in sede di ricorso (cfr. atti SEM n. 30/3, 31/3),
che, pertanto, l'autorità inferiore ha correttamente applicato l'art. 13 par. 1 RD III alla luce delle risultanze Eurodac,
che, di conseguenza, la Croazia è competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale dei ricorrenti ed è tenuta, a tal proposito, di prenderli in carico alle condizioni poste dall'art. 22 RD III,
che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi,
che, sebbene i ricorrenti non presentano ulteriori censure ricorsuali, il Tribunale rileva che i presunti maltrattamenti che avrebbero subito, ad opera di agenti della polizia, al momento del loro arrivo in Croazia (cfr. atti SEM n. 30/3, 31/3) non permettono, secondo la giurisprudenza, di concludere all'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD IIII (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023),
che i ricorrenti non fanno infine valere l'esistenza di problemi di salute che si opporrebbero al loro trasferimento in Croazia; che, a tal proposito, neppure la gravidanza della ricorrente è ostativa al trasferimento verso la tale Paese (artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1; RS 142.311 ),
che, in conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risulta essere priva d'oggetto,
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione: