Art. 29 BV; Art. 29 PA; duty to state reasons in administrative decisions: the authority must set out, at least briefly, the decisive factual and legal grounds so that the addressee can understand and challenge the ruling. A mere reference to a danger for public order, unsupported by concrete factual allegations or evidence, does not satisfy the constitutional and statutory motivation requirement. Where the breach is serious and cannot be cured on appeal, the decision must be annulled and the matter remitted for a new, duly reasoned decision in observance of the two-instance guarantee (consid. 4).
Entscheiddatum: 26.05.2025Publikationsdatum: 13.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1137/2025
Sentenza del 26 maggio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Giulia Togni, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata; decisione della SEM del 13 dicembre 2024.
Fatti:
A. Il 20 maggio 2024, il ricorrente ha compilato per l'Ambasciata di Svizzera a Colombo una richiesta di visto Schengen di breve durata.
B. Il 10 giugno 2024, l'Ambasciata di Svizzera si è rifiutata di emettere il visto richiesto, facendo valere che le informazioni fornite in merito alla giustificazione dello scopo e alle condizioni del soggiorno previsto non erano attendibili.
C. Lo stesso giorno, è stata notificata al ricorrente l'intenzione della SEM di emanare nei suoi confronti un divieto d'entrata della durata di cinque anni in Svizzera ed una segnalazione nel sistema di informazioni Schengen (di seguito: SIS) a motivo che costituirebbe un pericolo per l'ordine e la sicurezza Svizzera in quanto ritenuto responsabile di traffico di esseri umani.
D. Il 22 giugno 2024, il ricorrente ha presentato la sua presa di posizione.
E. Con decisione del 13 dicembre 2024, la SEM ha emanato un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti dell'interessato, valido da subito fino al 12 dicembre 2029 (cinque anni), con segnalazione nel SIS II, togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
F. Il 20 febbraio 2025, il ricorrente, ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in via principale, che la decisione di divieto d'entrata sia annullata e in via subordinata, che l'iscrizione nel SIS II sia annullata.
G. Tramite decisione incidentale del 27 febbraio 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 31 marzo successivo, un anticipo di fr. 1'000.- a copertura delle presunte spese processuali. Il 19 marzo 2025, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo.
H. Il 9 aprile 2025, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, limitandosi a proporre di respingerlo e a confermare la decisione impugnata.
Diritto:
1.1 Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) - salvo nei casi elencati all'art. 32 LTAF - emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF).
1.3 La SEM fa parte delle suddette autorità (art. 33 lett. d LTAF; cfr. consid. 1.1) e il divieto d'entrata del 13 dicembre 2024, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona, il ricorrente, che non è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (di seguito: UE) e nemmeno un familiare di un cittadino UE, e che non può dunque prevalersi dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giugno 2002, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché gli art. 1 ALC e 3 par. 2 lett. b allegato I ALC; cfr. inoltre le sentenze del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1 e la sentenza del TAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 [DTAF 2019 VII/3] consid. 1.1).
1.4 Inoltre l'insorgente, destinatario della decisione impugnata, ha la qualità per ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) ed ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA), versando puntualmente l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA). Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Auer/ Müller/ Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed. 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle argomentazioni delle parti. Nella sua sentenza, il Tribunale prende in considerazione lo stato dei fatti esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
Il presente litigio verte sulla decisione del 13 dicembre 2024, con la quale la SEM ha pronunciato un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di cinque anni, segnalandolo nel SIS, nei confronti del ricorrente, il quale contesta la fondatezza di entrambe le misure.
4.1 D'ingresso è opportuno esaminare la censura formale sollevata dal ricorrente nel suo gravame relativa ad una carente motivazione della decisione da parte della SEM, in quanto è suscettibile di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati).
4.2 L'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1).
4.3 In concreto, la decisione impugnata del 13 dicembre 2024 si limita ad indicare l'esistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, facendo riferimento a un coinvolgimento del ricorrente in un'attività di traffico di esseri umani. Tale affermazione non è accompagnata da alcuna spiegazione, né sono allegati documenti a supporto o viene indicata un'eventuale procedura penale in corso a carico del ricorrente. Anche nel corso della presente procedura, l'autorità inferiore ha omesso di motivare la propria decisione nell'ambito della sua risposta al ricorso del 9 aprile 2025.
4.4 L'omessa indicazione delle motivazioni rende la decisione incomprensibile dal punto di vista sostanziale e impedisce al ricorrente di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, poiché non è posto in condizione di conoscere le ragioni che giustificherebbero l'adozione di un divieto di entrata della durata di cinque anni. Pertanto, nel caso in esame, si deve concludere che l'obbligo di motivazione non è adempiuto. Ne consegue che la censura sollevata nei confronti della decisione impugnata è fondata.
4.5 Tale violazione è da considerare grave, non può essere sanata da questo Tribunale e si giustifica l'annullamento della decisione impugnata al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio (cfr. art. 61 cpv. 1 PA; DTAF 2020 VII/6 consid. 12.6; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2).
4.6 Di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 13 dicembre 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione motivata. La SEM è in particolare tenuta a motivare l'allegazione del coinvolgimento del ricorrente in un'attività di traffico di esseri umani.
5.1 Dato l'esito del litigio, che vede il ricorrente vincente, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Pertanto, al ricorrente è restituito l'anticipo di fr. 1'000.-.
5.2 Rappresentato da una legale, il ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso, senza ulteriori scambi di scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 500.- (onorario e spese d'avvocato).
(dispositivo pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 13 dicembre 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali e al ricorrente è restituito l'anticipo di fr. 1'000.-.
Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 500.-, a carico della SEM.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch