Art. 31a al. 1 let. b LAsi; art. 18 par. 1 let. d et art. 17 par. 1 RD III; art. 29a al. 3 OAsi 1: en présence d’une prise en charge ou reprise en charge acceptée par l’État Dublin compétent, la SEM peut prononcer la non-entrée en matière et le transfert; le recours n’aboutit que si le recourant rend vraisemblable une violation concrète du principe de confiance mutuelle, des conditions d’accueil ou des garanties médicales. La présomption de conformité du système de l’État requis ne cède qu’en cas d’indices sérieux de défaillances systématiques ou de risques individuels avérés. L’invocation d’un état de santé n’exclut le transfert que si elle fait apparaître un obstacle concret et durable à celui-ci ou à la poursuite du traitement. La clause de souveraineté n’est pas applicable sans motifs humanitaires particuliers (consid. correspondants).
Entscheiddatum: 06.03.2025Publikationsdatum: 17.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1406/2025
Sentenza del 6 marzo 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti F._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 febbraio 2025.
Visto che:
il 1° febbraio 2016 e il 23 maggio 2024, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d'asilo in Francia,
il 28 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato un'ulteriore domanda d'asilo in Svizzera,
il 26 febbraio 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Francia che già ne aveva accettato la ripresa in carico,
il 27 febbraio 2025, il ricorrente ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,
il 3 marzo 2025, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, che il ricorso sia accolto e la decisione annullata con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda,
il 4 marzo 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Francia,
il 4 marzo 2025, il ricorrente ha avuto un consulto psichiatrico, il cui rapporto è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno successivo,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno,
in concreto, il ricorrente ha depositato due domande d'asilo in Francia il 1° febbraio 2016 e il 23 maggio 2024; il 24 febbraio 2025, su richiesta della Svizzera, la Francia ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in base all'art. 18 par. 1 lett. d RD III; ne deriva che la competenza della Francia a riprenderlo in carico è accertata;
per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Francia il ricorrente invoca il suo stato di salute, lamentandosi che le autorità francesi "non mi hanno fornito le cure mediche necessarie",
va ricordato che la Francia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6),
in concreto, è cosa notoria che la procedura d'asilo in Francia rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale, ciò che il ricorrente non contesta del resto, per cui, sotto questo aspetto, il suo trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario; cfr., ad abundantiam, la sentenza del TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.2),
sul piano medico, l'incarto rivela che il ricorrente, benché soffra di esiti di tubercolosi ossea e di dolori cronici nonché, secondo diagnosi presuntiva, di un disturbo psicotico, da stress post-traumatico e dell'umore, è in buona salute generale; stando così le cose, il suo stato di salute, a differenza di quanto egli afferma, non osta al suo ritorno in Francia, tanto più che in questo Paese, se del caso, potrà continuare il trattamento finora seguito (cfr. decisione impugnata, pagg. 5 e 6; AIDA, Country Report: France, 2023 Update, pagg. 131-133 e 170); nondimeno, la SEM dovrà indicare alle autorità francesi i farmaci eventualmente ancora necessari; ne discende che, anche sotto il profilo delle condizioni d'accoglienza, il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario);
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311);
alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Francia o di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici
Data di spedizione: