Art. 111b cpv. 1 LAsi; reconsideration of a final asylum decision requires a duly motivated request based on newly arisen or newly discovered facts capable of altering the original assessment; a subsequent medical intervention does not justify review where the relevant condition has improved or where no material deterioration is shown. In transfer cases, health-related objections succeed only if the return would expose the person to a real risk of treatment contrary to Art. 3 CEDU; the executing authorities must ensure appropriate transport and transmit relevant medical information to the receiving State (consid. 4). Manifestly unfounded asylum appeals may be decided in simplified single-judge procedure under Arts. 111 let. e and 111a LAsi.
Entscheiddatum: 03.04.2025Publikationsdatum: 11.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2121/2025
Sentenza del 3 aprile 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (riesame); decisione della SEM 24 marzo 2025 / N (...).
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 6 febbraio 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato delle domande d'asilo in Germania il 29 settembre 2023 e il 5 luglio 2024.
B. Con decisione del 24 febbraio 2025, notificata il 25 febbraio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Germania.
C. Il 4 marzo 2025, il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione della SEM del 24 febbraio 2025. Con sentenza F-1462/2025 del 5 marzo 2025, questo Tribunale ha respinto il ricorso.
D. Per mezzo di due scritti datati 11 e 13 marzo 2025, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame al Tribunale. Il 20 marzo 2025, il Tribunale ha trasmesso questi scritti alla SEM per la loro competenza.
E. Con decisione del 24 marzo 2025, notificata il giorno successivo, la SEM ha respinto la domanda di riesame e confermato la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del 24 febbraio 2025, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso e fissando un emolumento di CHF 600.-.
F. Il 27 marzo 2025 (cfr. timbro postale), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione. Nel merito, egli ha postulato, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata e l'esame nazionale della sua domanda d'asilo.
Diritto:
1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
1.2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2.1. La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. La domanda in tal senso debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorno dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Nella prassi, la forma più importante della domanda di riesame ha lo scopo di modificare una decisione inizialmente corretta per adeguarsi ad un mutamento dei fatti verificatosi successivamente all'emissione della stessa (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori rif. cit.).
2.2. Nel caso in disamina, il ricorrente ha fatto valere in modo fondato e motivato che le sue condizioni di salute siano peggiorate dopo la decisione della SEM del 24 febbraio 2025 rispettivamente la sentenza del Tribunale F-1462/2025 del 5 marzo 2025. Avendo l'interessato domandato l'adattamento di una decisione inizialmente corretta in seguito ad una modifica susseguente dei fatti, è a ragione che l'autorità inferiore ha trattato l'istanza quale domanda di riesame.
In primo luogo, va rilevato che la SEM nei rimedi giuridici della decisione contestata, ha indicato un termine di 5 giorni lavorativi, secondo l'art. 108 cpv. 2 LAsi. Tuttavia, le domande di riesame rientrano nell'applicazione dell'art. 108 cpv. 6 LAsi. L'errata informazione sui rimedi giuridici non ha però comportato uno svantaggio giuridico per il ricorrente, nella misura in cui ha impugnato la decisione dell'autorità inferiore del 24 marzo 2025 in tempo utile il 26 marzo 2025.
4.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che non c'è stato un mutamento dei fatti verificatosi. Infatti, dal rapporto medico di dimissione del 21 marzo 2025 si rileva che, con l'intervento del 20 marzo 2025, l'ernia inguinale bilaterale del ricorrente è stata rimossa con successo e non si sono verificate complicazioni. Inoltre, dal referto si evince che per le prossime 4-6 settimane il ricorrente dovrebbe evitare sforzi intensi. Per il futuro sono previste una visita di decorso entro una settimana e una visita di controllo il 29 aprile 2025. Alla luce di quanto precede, lo stato valetudinario dell'interessato non risulta aver subito un cambiamento significativo a seguito della conclusione della procedura ordinaria. Se non altro, la situazione di salute del ricorrente è migliorata, poiché l'ernia suddetta è stata rimossa con successo mediante un intervento chirurgico. Visto ciò, ad oggi il trasferimento del ricorrente in Germania non comporta una violazione dell'art 3 CEDU e il suo stato di salute non rappresenta un ostacolo al suo trasferimento (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
4.2. Inoltre, sarà compito delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa a carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Germania, informando in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 RD III).
4.3. In conclusione, non vi è motivo di revocare le decisioni del 24 febbraio 2025 in via di riesame. Quindi l'autorità inferiore ha giustamente respinto la domanda di riesame del ricorrente del 11 marzo 2025.
Ne discende che la decisione della SEM del 24 marzo 2025 non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Caroline Rausch