Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 18 par. 1 lett. d, art. 3 par. 2 e art. 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1; transfert Dublino verso lo Stato membro che ha accettato la ripresa in carico. In una procedura di take back, la determinazione della competenza secondo il capo III non viene riesaminata in modo completo; è sufficiente l'accettazione, espressa o tacita, dello Stato richiesto. La presunzione del rispetto, da parte dello Stato membro di destinazione, del diritto internazionale e delle garanzie minime della procedura d'asilo può essere rovesciata solo da indizi seri di violazioni sistematiche o concrete. La clausola di sovranità ha natura discrezionale e non deve essere applicata assenza di motivi umanitari o medici rilevanti. Il mero superamento di pochi giorni del termine di risposta alla richiesta di riesame non incide sulla ripartizione della competenza quando le ragioni sostanziali sono condivise.
Entscheiddatum: 07.04.2025Publikationsdatum: 15.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2260/2025
Sentenza del 7 aprile 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Camerun, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 marzo 2025 / N (...).
Visto che:
il 21 novembre 2017, il 24 settembre 2018 e il 7 febbraio 2019, A._______ (il ricorrente) ha depositato tre domande d'asilo in Italia, Svizzera e Francia rispettivamente, tutte respinte,
il 6 febbraio 2025, egli ha presentato in Svizzera la sua quarta domanda d'asilo,
il 26 marzo 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia che ne aveva accettato, dopo un primo rifiuto, la ripresa in carico,
il 27 marzo 2025, il ricorrente ha ricevuto la decisione e SOS Ticino-Caritas Svizzera ha rinunciato a rappresentarlo ulteriormente,
il 1° aprile 2025, il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo in sostanza di non essere trasferito in Francia,
il 2 aprile 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Francia,
gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno,
in concreto è assodato che il ricorrente ha depositato, il 7 febbraio 2019, la sua terza domanda d'asilo in Francia; ora, il 20 marzo 2025, dopo risposta negativa ad una prima richiesta della SEM del 19 febbraio 2025, la Francia ha accettato espressamente, su richiesta di riesame della SEM del 6 marzo 2025, il trasferimento del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, riconoscendo in definitiva che egli aveva vissuto in Francia senza interruzioni rilevanti almeno dal febbraio 2019 al febbraio 2025, quando è giunto in Svizzera; ne deriva che la competenza della Francia a riprenderlo in carico è accertata; si osservi che il superamento di pochi giorni del termine di due settimane per rispondere alla richiesta di riesame (art. 5 par. 2 regolamento n. 1560/2003 della Commissione) è ininfluente, date le ragioni della SEM che la Francia ha condiviso, sulla determinazione della competenza di quest'ultimo Paese (cfr. DTAF 2018 VI/2 consid. 9.3);
va ricordato che la Francia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6),
in concreto è notorio che, in Francia, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e che gli asilanti hanno accesso all'assistenza medica necessaria, ciò che il ricorrente, "en parfait[e] santé", non contesta del resto, per cui il suo trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III);
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi);
alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Francia o di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo Paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino.
Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici
Data di spedizione: