Art. 12 para. 2 and Art. 17 para. 1 Dublin III; Art. 31a para. 1 lit. b AsylA; Art. 29a para. 3 AsylO 1: where an applicant holds a valid visa issued by another Member State, that state is in principle responsible for examining the asylum application and a non-entry decision with transfer is lawful once that state has accepted take charge. The presumption that the responsible Member State complies with asylum and reception standards may be rebutted only by systemic deficiencies or concrete serious indications of individual non-compliance. Unsubstantiated family assertions do not alter the Dublin responsibility. The sovereignty clause is reserved for exceptional humanitarian, medical, or other compelling grounds (consid. 5-8).
Entscheiddatum: 09.04.2025Publikationsdatum: 16.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2318/2025
Sentenza del 9 aprile 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 marzo 2025 / N (...).
Visto che:
il 28 febbraio 2025, A._______ (il ricorrente) ha ottenuto dalla Spagna un visto Schengen C valido dal 9 marzo al 7 aprile 2025,
il 13 marzo 2025, egli ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo,
il 28 marzo 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Spagna che ne aveva accettato la presa in carico,
il 31 marzo 2025, il ricorrente ha ricevuto la decisione e SOS Ticino-Caritas Svizzera ha rinunciato a rappresentarlo ulteriormente,
il 3 aprile 2025, il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la SEM esamini la sua domanda,
il 4 aprile 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Spagna,
gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri del capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di presa in carico ("take charge"), come in concreto, ogni criterio del capo III è applicabile solo se quello precedente non lo è (art. 7 par. 1 RD III); se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che l'ha rilasciato (art. 12 par. 2 RD III),
in concreto è assodato che il ricorrente era munito di un visto Schengen C spagnolo, valido dal 9 marzo al 7 aprile 2025, quando ha depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera il 13 marzo 2025; inoltre, il 25 marzo 2025, su richiesta della SEM, la Spagna ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in base all'art. 12 par. 2 RD III; ne deriva che la competenza della Spagna a prenderlo in carico è accertata; si osservi che il riferimento generale e astratto, senza alcun elemento di prova, tantomeno rispetto ad un suo eventuale rapporto di dipendenza, del ricorrente ai suoi "cugini/altri familiari" in Svizzera è ininfluente sulla determinazione della competenza della Spagna (cfr., per più dettagli, la decisione impugnata, pag. 3 [nozione di familiari: art. 2 lett. g RD III]);
va ricordato che la Spagna, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Spagna rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6),
in concreto è notorio che, in Spagna, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e che gli asilanti beneficiano dell'accoglienza necessaria, ciò che il ricorrente non contesta del resto, per cui il suo trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III);
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono, checché ne dica il ricorrente, di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311);
alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Spagna o di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Spagna per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici
Data di spedizione: