Art. 111b and 111d AsylA; reconsideration of a final asylum decision and advance on costs. A reconsideration request is admissible only if duly reasoned and, in substance, directed at a subsequent change in facts or comparable grounds justifying a reopening; mere repetition of already assessed allegations or unsupported medical assertions does not suffice. Where the request appears manifestly without prospects, the SEM may require an advance on costs unless indigence and a prima facie viable request are shown. If the advance is not paid, non-entry is lawful. Superprovisional relief becomes moot once the court decides the appeal on the merits (consid. 2-5).
Entscheiddatum: 14.05.2025Publikationsdatum: 27.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3384/2025
Sentenza del 14 maggio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______,nato il (...), Turchia, c/o CFA di Pasture, Via Motta 4, 6828 Balerna, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (riesame); decisione della SEM del 5 maggio 2025 / N (...).
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 6 febbraio 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato delle domande d'asilo in Germania il 29 settembre 2023 e il 5 luglio 2024.
B. Con decisione del 24 febbraio 2025 la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Germania. Con sentenza F-1462/2025 del 5 marzo 2025, questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM.
C. Con decisione del 24 marzo 2025 la SEM ha respinto la domanda di riesame del ricorrente e confermato la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del 24 febbraio 2025. Con sentenza F-2121/2025 del 3 aprile 2025, questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM.
D. Con scritti del 11 aprile 2025 (cfr. timbro postale) e 14 aprile 2025 (cfr. data entrata SEM) il ricorrente ha chiesto un ulteriore riesame della decisione.
E. Con decisione incidentale del 16 aprile 2025, la SEM ha motivato perché la richiesta del ricorrente è manifestamente votata all'insuccesso e ha invitato lo stesso a versare un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili, entro il 30 aprile 2025, sotto comminatoria di non entrata nel merito.
F. Con decisione del 5 maggio 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata in merito della domanda di riesame e ha confermato la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del 24 febbraio 2025, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso.
G. L'8 maggio 2025 (cfr. timbro postale), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione. Nel merito, egli ha postulato, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata. Sul piano procedurale, egli chiede di sospendere l'esecuzione del trasferimento verso la Germania in via supercautelare.
Diritto:
1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
1.2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2.1. La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. La domanda in tal senso debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorno dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Nella prassi, la forma più importante della domanda di riesame ha lo scopo di modificare una decisione inizialmente corretta per adeguarsi ad un mutamento dei fatti verificatosi successivamente all'emissione della stessa (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori rif. cit.).
2.2. In casi di domande di riesame la SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. La SEM rinuncia a un anticipo se il richiedente è indigente e la domanda di riesame non sembra a priori priva di probabilità di successo (cfr. art. 111d cpv. 3 lett. a e cpv. 2 LAsi).
L'oggetto del presente procedimento è la questione se l'autorità inferiore abbia a giusto titolo deciso, in data 5 maggio 2025, di non entrare in materia sulla domanda di riesame del ricorrente. In primo luogo, va esaminato se l'autorità inferiore ha agito correttamente nel considerare la domanda di riesame del ricorrente del 11 e 14 aprile 2025 come priva di probabilità di successo e nel richiedere, pertanto, un anticipo delle spese ai sensi dell'art. 111d cpv. 3 LAsi.
4.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la domanda di riesame presentata dal ricorrente è priva di probabilità di successo. Infatti, né dagli scritti né dagli atti emerge un mutamento dei fatti verificatisi. In particolare, relativamente alle affermazioni rese in merito alla sua domanda di asilo in Germania, il ricorrente non fa riferimento a un cambiamento dei fatti sopravvenuta successivamente alla decisione della SEM. Lo stesso vale per la sua affermazione, avanzata per la prima volta, secondo cui durante il colloquio di Dublino sarebbero emerse difficoltà di comprensione tra lui e l'interprete. Per quanto concerne il suo stato di salute, egli asserisce, senza fornire prove, di soffrire di problemi alla parte sinistra del corpo e fa riferimento all'intervento chirurgico già subito alla parte destra (rimossa di un'ernia inguinale bilaterale). Inoltre, afferma che il suo stato psicologico sarebbe peggiorato (ansia, disturbi del sonno e senso di oppressione al petto). Tali affermazioni rimangono infondate e dagli atti non risulta alcuna diagnosi medica in tal senso. Infatti, va evidenziato che dal rapporto medico del 24 aprile 2025 e dalla lettera di consultazione ambulatoriale del 29 aprile 2025 non emergono diagnosi. In considerazione di quanto suddetto, è a giusto titolo che la SEM ha richiesto al ricorrente il versamento di un anticipo spese in data 16 aprile 2025.
4.2. Poiché il ricorrente non ha versato l'anticipo delle spese richiesto, è a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della sua domanda di riesame del 11 e 14 aprile 2025.
Ne discende che la decisione della SEM del 5 maggio 2025 non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente le misure supercautelari risulta divenuta senza oggetto
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Caroline Rausch