Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 3 par. 1, 2, 17 par. 1 e 18 par. 1 lett. d RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1: in caso di ripresa in carico, la SEM può pronunciare la non entrata nel merito e l'allontanamento verso lo Stato membro che ha accettato il take back; non occorre in linea di massima un nuovo esame dei criteri del capo III. Il trasferimento è inammissibile solo se risultano carenze sistemiche o motivi individuali seri che lo rendono inesigibile; mere allegazioni generiche di disagio psichico o di rischio suicidario non bastano, se possono essere adottate misure concrete di prevenzione e l'assistenza sanitaria è accessibile nello Stato competente. La clausola di sovranità si applica solo eccezionalmente in presenza di motivi umanitari rilevanti.
Entscheiddatum: 17.07.2025Publikationsdatum: 24.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5108/2025
Sentenza del 17 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Mali, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 luglio 2025 / N (...).
Visto che:
il 26 settembre 2023 e il 14 ottobre 2023, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d'asilo, la prima in Italia, rimasta inevasa, e l'altra in Germania, che l'ha respinta,
il 3 giugno 2025, egli ha presentato una terza domanda in Svizzera,
il 7 luglio 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Germania che già ne aveva accettato la ripresa in carico,
l'8 luglio 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,
il 10 luglio 2025, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di non essere trasferito in Germania perché, in sostanza, non sarebbe stato trattato come avrebbe voluto,
l'11 luglio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Germania,
gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, in particolare il cittadino di un paese terzo o l'apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d),
in concreto, la Germania ha informato la SEM, il 4 luglio 2025, di consentire al trasferimento del ricorrente in base all'art. 18 par. 1 lett. d RD III; ne deriva che la competenza della Germania, che il ricorrente non contesta di per sé, è accertata;
per opporsi al suo trasferimento il ricorrente asserisce, in sunto, di non essere stato trattato come avrebbe voluto in Germania, per cui ritornarvi sarebbe fonte di stress e di malessere psicologico, tanto da minacciare di suicidarsi,
in concreto è notorio che, in Germania, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e che i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria, per cui il trasferimento del ricorrente è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, egli non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; si aggiunga che il suo stato di salute è buono (cfr. decisione impugnata, pag. 4) e che, se dovesse occorrergli un sostegno sul piano psicologico, potrà senz'altro rivolgersi ai fornitori di cure mediche sul posto; quanto alla minaccia di suicidio, questo Tribunale rileva che essa non impedisce il trasferimento, purché siano prese misure concrete per evitare che essa possa realizzarsi (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo A.S c. Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, § 34),
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 4), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi),
alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Germania oppure ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: