Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 18 par. 1 lett. d, art. 3 par. 2 and art. 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1: in a Dublin take-back case, once the requested Member State has accepted readmission, the SEM may issue a non-entry decision without renewed examination of the allocation criteria. Transfer is precluded only if specific individual circumstances make it unreasonable or if systemic or personal reasons justify invoking the sovereignty clause. General allegations of unfavorable treatment or stress are insufficient where the receiving state is presumed to comply with international obligations and to provide necessary medical care. Manifestly unfounded asylum appeals are decided in simplified single-judge procedure and costs follow the outcome.
Entscheiddatum: 24.07.2025Publikationsdatum: 04.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5478/2025
Sentenza del 24 luglio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Guinea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 luglio 2025.
Visto che:
il 15 settembre 2023, A._______ (il ricorrente) ha presentato una prima domanda d'asilo in Germania, che è stata respinta,
il 23 giugno 2025, il ricorrente ha depositato una seconda domanda in Svizzera,
il 21 luglio 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Germania che già ne aveva accettato la ripresa in carico,
il 22 luglio 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,
il 23 luglio 2025, egli ha inviato per raccomandata uno scritto, in francese, al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, in sostanza, di non essere trasferito in Germania perché, in questo paese, non sarebbe stato trattato come avrebbe voluto,
il 24 luglio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Germania,
gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo,
e considerato:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
benché nel suo scritto il ricorrente sembri chiedere aiuto ad Asylex, che menziona tra parentesi nella parte introduttiva, egli esprime in esso, in modo sufficientemente chiaro ai fini della presente procedura, le ragioni per cui non intende ritornare in Germania (motivi e conclusione), e, inoltre, l'ha firmato e vi ha allegato copia della decisione impugnata, inoltrando il tutto per raccomandata al TAF tempestivamente; pertanto, stando così le cose, lo scritto dell'impugnante è un ricorso a tutti gli effetti e, in quanto tale, esso è ammissibile (cfr. artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi, 31 a 33 LTAF nonché gli artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA),
i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, in particolare il cittadino di un paese terzo o l'apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d),
in concreto, la Germania ha informato la SEM, il 17 luglio 2025, di consentire al trasferimento del ricorrente in base all'art. 18 par. 1 lett. d RD III; ne deriva che la competenza della Germania, che il ricorrente non contesta di per sé, è accertata;
per opporsi al suo trasferimento il ricorrente asserisce, in sunto, di non essere stato trattato come avrebbe voluto in Germania, per cui ritornarvi sarebbe fonte di tanto stress,
in concreto è notorio che, in Germania, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e che i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria, per cui il trasferimento del ricorrente è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, egli non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; si aggiunga che il suo stato di salute è buono e che, se dovesse occorrergli un sostegno sul piano psicologico dovuto allo stress, potrà senz'altro rivolgersi ai fornitori di cure mediche sul posto,
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM, di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi),
alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Germania oppure ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino.
Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici
Data di spedizione: