Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 3 par. 2, art. 17 par. 1, art. 18 par. 1 lett. d and art. 19 par. 2 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1: In a take-back situation, the SEM may issue a non-entry decision and transfer order once the requested Dublin State has accepted responsibility. No renewed determination under Chapter III is required. Transfer may be refused only where specific, individualized obstacles show that it is not reasonable or that humanitarian reasons require use of the sovereignty clause. General references to medical needs or systemic concerns are insufficient absent concrete, personal evidence; the existence of adequate reception and essential medical care in the responsible State militates against a transfer bar. Procedural costs follow the outcome.
Entscheiddatum: 11.08.2025Publikationsdatum: 19.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5748/2025
Sentenza dell'11 agosto 2025 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Colombia, B._______, nata il (...), Colombia, C._______, nato l'(...), Colombia, D._______, nata il (...), Colombia, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 luglio 2025 / N (...).
Visto che:
il 7 maggio 2024, A._______ con sua moglie e i loro due figli minorenni (i ricorrenti) hanno presentato una prima domanda d'asilo in Germania, che l'ha respinta,
il 4 giugno 2025, arrivati in Svizzera, i ricorrenti hanno depositato una seconda domanda d'asilo,
il 22 luglio 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciandone il trasferimento in Germania che già ne aveva accettato la ripresa in carico,
il 25 luglio 2025, essi hanno ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarli,
il 30 luglio 2025, essi hanno inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di non essere trasferiti in Germania poiché il figlio maschio necessiterebbe di "assistenza psicologica" e che un trasferimento "metterebbe a rischio la sua salute e il suo benessere",
il 4 agosto 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e la giudice istruttrice ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Germania,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, in particolare il cittadino di un paese terzo o l'apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d); questo obbligo cade se lo Stato membro competente può stabilire che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi (art. 19 par. 2),
in concreto va sottolineato che i ricorrenti, come cittadini della Colombia, non avevano bisogno di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen via la Spagna il 2 maggio 2024 (cfr. allegato II del regolamento UE 2018/1806; cfr. art. 12 RD III); ciò premesso, la Germania ha informato la SEM, il 3 luglio 2025, di acconsentire al trasferimento dei ricorrenti in base all'art. 18 par. 1 lett. d RD III, per cui la sua competenza è accertata,
per opporsi al loro trasferimento i ricorrenti fanno valere, come già detto, che il figlio maschio avrebbe bisogno di "assistenza psicologica" e che un trasferimento "metterebbe a rischio la sua salute e il suo benessere", sottintendendo così che le cure necessarie non sarebbero disponibili in Germania,
in concreto è notorio che, in Germania, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale, segnatamente i diritti del fanciullo, e che i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria, per cui il trasferimento dei ricorrenti è esigibile (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, essi non mostrano in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla loro persona, che ostacolerebbero il loro trasferimento; a questo riguardo, i loro disturbi, in particolare quelli del figlio maschio minorenne, riprodotti in dettaglio nella decisione impugnata (pagg. 8 e 9) a cui si può senz'altro rinviare, non ostano in quanto tali al loro ritorno in Germania, tanto più che essi, come richiedenti l'asilo respinti, potranno sul posto, se del caso, beneficiare almeno di cure mediche essenziali (cfr., in generale, AIDA, Country Report: Germany, 2023 Update, pagg. 164 a 167 e passim; cfr. decisione impugnata, pag. 9),
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 10), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi);
alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Germania (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
visto l'esito del litigio, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
La giudice unica: Il cancelliere: Susanne Genner Dario Quirici
Data di spedizione: