Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 3 par. 1, 18 par. 1 lett. d, 19 par. 2, 25 e 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1: in caso di presa in carico ('take back') accettata dallo Stato membro competente, la SEM pronuncia la non entrata nel merito e il trasferimento salvo che siano dimostrate carenze sistemiche nella procedura d'asilo o nelle condizioni d'accoglienza, oppure motivi medici o umanitari individuali tali da imporre l'applicazione della clausola di sovranità. Nell'ambito del trasferimento Dublino non si procede di regola a un nuovo esame dei criteri del capo III; spetta al ricorrente rendere verosimili circostanze concrete e personali idonee a impedire il trasferimento. Il mero richiamo a timori generici o a controversie private non basta. Il ricorso manifestamente infondato non giustifica l'esenzione dalle spese.
Entscheiddatum: 06.10.2025Publikationsdatum: 17.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7464/2025
Sentenza del 6 ottobre 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Gibuti, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 settembre 2025 / N (...).
Visto che:
il 28 settembre 2023 e l'11 dicembre 2024, dopo essere giunto in Francia con un visto Schengen C valido dal 27 agosto all'11 ottobre 2023, A._______ (il ricorrente) vi ha depositato due domande d'asilo, entrambe respinte,
il 10 agosto 2025, egli ha presentato un ulteriore domanda in Svizzera,
il 22 settembre 2025, conclusa l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda dell'interessato, pronunciandone il trasferimento in Francia che già ne aveva accettato la ripresa in carico,
il 24 settembre 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino Caritas Svizzera, a cui detta decisione era stata notificata il stesso giorno, ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,
il 29 settembre 2025, per raccomandata, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all'esame nazionale della domanda,
il 30 settembre 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e la giudice istruttrice ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA),
i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, in particolare il cittadino di un paese terzo o l'apolide di cui è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d); questo obbligo cade se lo Stato membro competente può stabilire che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi (art. 19 par. 2),
in concreto, l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Francia ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, cosicché la competenza di questo paese a riprenderlo in carico è accertata (art. 25 RD III),
per contestare il suo trasferimento il ricorrente asserisce di avere "timore" di ritornare in Francia dove è stato "vittima di un reato particolarmente grave" senza che le autorità locali l'abbiano "supportato" per sporgere "denuncia" e aprire un "procedimento penale", aggiungendo che in caso di rientro "rischierei di essere allontanato",
conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale, è notorio che, in Francia, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria; ne deriva che l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Francia (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, il ricorrente non descrive minimamente a questo Tribunale quali siano state le insufficienze delle sue procedure d'asilo in Francia, paese che ha scelto utilizzando un visto Schengen C non previsto a questo scopo, e non mostra in nessun modo quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento,
par quanto riguarda le sue condizioni generali di salute, risulta dal rapporto EOC del 4.9.2025 che sono "buone", per cui, sul piano medico, nulla osta al suo ritorno in Francia, tanto meno che egli potrà beneficiare, anche come richiedente l'asilo respinto, delle cure mediche dovute (cfr. AIDA, Country Report: France, 2024 Update, pag. 134 e passim; cfr. decisione impugnata, pag. 5)
quanto all'aggressione che ha subito da parte di un "uomo bianco", spetta a lui rivolgersi alla giustizia francese, essendo precisato, ai fini della presente procedura, che si tratta comunque di un litigio di natura privata (cfr. decisione impugnata, pag. 4),
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 4), di identificare, checché ne dica il ricorrente, eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1),
alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Francia (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in tale paese per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto,
avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 30 settembre 2025 sono diventate obsolete e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto,
infine, ritenuto manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta,
visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici
Data di spedizione:
Comunicazione:
al ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);
alla SEM, ad N ...;
all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration) del Canton Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia)