Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 61 cpv. 1 PA; Dublin identification data; when the file contains inconsistent SIMIC personal numbers in a Dublin procedure, the SEM has not sufficiently verified an essential identity fact. Since the SIMIC number serves to identify one and only one person in foreigner and asylum matters, a discrepancy between the number on the decision and the numbers in the take-back or take-charge replies creates legal uncertainty and precludes a reliable allocation of the foreign-state acceptance to the applicant. Such an omission constitutes an incomplete or incorrect finding of fact requiring annulment of the non-entry decision and remittal for supplementary investigation and a new decision (consid. on SIMIC and factual verification).
Entscheiddatum: 16.10.2025Publikationsdatum: 24.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7760/2025
Sentenza del 16 ottobre 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1° ottobre 2025 / N (...).
Visto che:
dall'incarto N ..., costituito dalla SEM, appare che il 18 giugno e il 7 luglio 2025, il ricorrente avrebbe depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria, e una seconda in Austria,
il 13 luglio 2025, egli avrebbe presentato un'ulteriore domanda d'asilo in Svizzera,
il 1° ottobre 2025, conclusa l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Bulgaria: la decisione riporta il numero d'incarto N ... e il numero personale del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) ...,
il 5 settembre 2025, la Bulgaria aveva accettato la richiesta di ripresa in carico del ricorrente inoltratale dalla SEM, indicando come numero d'incarto N ... e come numero personale SIMIC ...,
l'8 settembre 2025, l'Austria aveva rifiutato la domanda di ripresa in carico trasmessale dalla SEM, indicando pure come numero d'incarto N ... e come numero personale SIMIC ...,
il 2 ottobre 2025, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, il ricorrente ha ricevuto la decisione della SEM,
il 9 ottobre 2025, per raccomandata, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa dispensa dalle spese processuali, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che sia riconosciuto come minorenne, che la decisione impugnata sia annullata, che la competenza della Svizzera sia constatata e che la domanda d'asilo sia esaminata dalla SEM oppure, in via subordinata, se non riconosciuto come minorenne, che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione; il ricorso riporta il numero personale SIMIC ...,
il 10 ottobre 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Bulgaria,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
secondo l'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF; la SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento impugnato, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, per cui questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso;
presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA);
con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti con il ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza della decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5),
per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente fondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); questo Tribunale rinuncia pertanto allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi),
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
in concreto, questo Tribunale rileva d'ufficio che il numero personale SIMIC sulla decisione impugnata (...) e i numeri personali SIMIC sulle risposte della Bulgaria (...) e dell'Austria (...) alle domande della SEM di ripresa in carico del ricorrente, non corrispondono,
ora, il "numero personale" SIMIC sistema che serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo [LSISA, RS 142.51] e la relativa ordinanza SIMIC [RS 142.513]) fa parte dei "dati di base" del SIMIC (artt. 1 e 4 cpv. 2 lett. b ordinanza SIMIC) e serve ad identificare un'unica e sola persona in materia di stranieri e d'asilo, da cui la sua fondamentale importanza per evitare, ad esempio, di confondere nominativi simili nelle procedure d'asilo, in particolare in ambito RD III (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. h LSISA),
alla luce di questa divergenza dei numeri personali SIMIC non è possibile sapere con certezza, in modo inequivocabile, qual è l'identità della persona a cui l'accettazione della Bulgaria e il rifiuto dell'Austria si riferiscono, quindi si è in presenza di un accertamento inesatto di un fatto essenziale da parte della SEM per difetto di verifica dei detti numeri: questa discrepanza crea un'insicurezza giuridica che non permette di trattare le conclusioni del ricorso in conformità alle esigenze di legge (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi),
ne deriva che il ricorso deve essere accolto, la decisione litigiosa annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda ad un complemento istruttorio ed emani una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA), chiarendo la questione della divergenza dei numeri personali SIMIC e le sue possibili implicazioni per la procedura d'asilo,
visto quanto precede, questo Tribunale reputa inoltre di poter esimersi dall'esaminare le censure specifiche formulate dal ricorrente,
con la presente sentenza decadono le misure supercautelari ordinate il 10 ottobre 2025,
le domande di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo e di esenzione dalle spese processuali sono divenute prive d'oggetto,
non viene accordata al ricorrente alcuna indennità per spese ripetibili, dato che egli è assistito dal rappresentante legale designatogli dalla SEM (artt. 102h e 111aterLAsi),
la sentenza è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata del 1° ottobre 2025 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per complemento istruttorio e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali e non sono accordate indennità per spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici
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