A 06 16
3a Camera
SENTENZA
del 23 maggio 2006
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente imposta sulle successioni
2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 marzo 2006, la comunione ereditaria fu … chiedeva di essere esonerata dal pagamento dell’imposta sulle successioni per la proprietà per piani in oggetto, essendo già stata pagata l’imposta di successione in Italia.
3. Dal canto suo, l’amministrazione imposte concludeva alla reiezione del ricorso e alla conferma della decisione impugnata, non esistendo alcuna convenzione escludente la doppia imposizione con lo Stato italiano.
4. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Dopo la vendita a terzi della proprietà per piani per fr. 260'000.--, la comunione ereditaria ricorrente proponeva di prendere il valore netto dell’immobile a fondamento della decisione di tassazione e ribadiva la necessità di poter operare la deduzione delle imposte già corrisposte in Italia. Per l’amministrazione fiscale invece, la proposta fatta in sede di replica andrebbe a scapito della ricorrente e le imposte già pagate in Italia sarebbero ininfluenti per l’autorità svizzera.
Considerando in diritto:
1. Giusta l’art. 106 lett. a della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) è soggetta all’imposta sulle successioni la devoluzione di sostanza netta del testatore per successione in forza di legge. La beneficiaria dell’assegnazione è soggetta all’obbligo fiscale se la sostanza immobile situata nel Cantone fa parte della successione (art. 107 cpv. 1 lett. e LIG). L’imposta viene calcolata in base al valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso (art. 109 cpv. 1 LIG). Gli attivi vengono valutati al loro valore venale (art. 110 cpv. 1 LIG). I debiti del testatore per i quali gli eredi rispondono da soli si deducono interamente e in caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata (art. 111 cpv. 1 prima parte e cpv. 3 LIG).
2.a) La ricorrente solleva per la prima volta in sede di ricorso la questione di sapere se l’imposta di successione corrisposta in Italia la esoneri dall’obbligo di corrispondere una tassa sulle successioni in Svizzera per l’immobile ivi situato. Finora, tra la Svizzera e l’Italia non è stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione. Non essendo stato stipulato un diverso accordo nell’ambito dell’imposta sulle successioni, il Cantone dei Grigioni è legittimato ad esercitare la propria sovranità fiscale in base alle proprie leggi, senza riguardo a quanto è altrimenti oggetto della sovranità di un altro Stato. La doppia imposizione internazionale non viola la Costituzione svizzera. Il Tribunale federale ammette un’eccezione per quanto concerne la sostanza immobiliare all’estero e sul reddito, mentre per il rimanente occorre che sussistano accordi internazionali sulla doppia imposizione o che il diritto interno regoli espressamente la materia (Peter Locher, Einführung in das internazionale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, pag. 50). Nel caso concreto, poiché un immobile della successione era ubicato sul territorio svizzero, la fiscalità grigionese ha giustamente imposto detta sostanza immobile della successione lex rei sitae giusta quanto previsto all’art. 107 cpv. 1 lett. e LIC.
b) L’imposta già corrisposta in Italia non è del resto deducibile in Svizzera in assenza di un’espressa base legale al proposito (cfr. anche l’art. 109 cpv. 1 LIC, il quale prevede che per il computo dell’imposta faccia stato il valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso e non lo stato della sostanza dopo la deduzione di debiti insorti solo più tardi e l’art. 111 cpv. 1 LIG che contempla solo la possibilità di dedurre dagli attivi i debiti del testatore e non quelli della massa ereditaria). La deducibilità delle imposte già corrisposte in un altro Stato è del resto sempre espressamente regolata tramite disposizioni particolari anche nell’ambito dei trattati internazionali per evitare i casi di doppia imposizione, motivo per cui la pretesa non può neppure essere considerata un principio generale del diritto internazionale (cfr. sul tema: Locher, op. cit., pag. 52s e in particolare pag. 468ss). Ne consegue che il versamento dell’imposta di successione allo Stato Italiano non ha in concreto rilevanza alcuna.
3. Anche per quanto riguarda la valutazione dell’immobile, la decisione impugnata sfugge a qualsiasi critica. Come è stato esposto in precedenza, ai sensi della legislazione cantonale, determinante per l’imposta sulle successioni è il valore venale della sostanza attiva (art. 110 cpv. 1 LIG) e non il valore fiscalmente imponibile della sostanza immobiliare (vedi per esempio i diversi metodi per determinare il valore fiscale dei fondi per la determinazione dell’imposta sulla sostanza contemplati all’art. 56 LIG). I valori fiscali ritenuti dal fisco italiano e dall’architetto incaricato di determinare nel 1996 il valore fiscale del fondo sono pertanto ininfluenti, non trattandosi di valori venali. Il valore di mercato dell’immobile è stato determinato in base alla stima ufficiale effettuata nel 1997 e recante un valore commerciale di fr. 238'000.-- (vedi conferma da parte dell’ufficio del registro fondiario di … del 2 giugno 2005 e scritto dell’amministrazione imposte del 7 settembre 2005). Nella decisione di tassazione impugnata del 2 marzo 2006 del valore venale dell’immobile stimato a fr. 238'000.-- veniva considerata la quota parte spettante alla moglie di 75/100, che in questa sede non viene più posta in discussone (vedi scritto del 4 ottobre 2005), per un ammontare di fr. 178'500.--. Dopo la proporzionale deduzione delle spese passive per un ammontare di fr. 8'628.-- in applicazione all’art. 111 cpv. 1 e 3 LIG, ne risultava giustamente un valore imponibile arrotondato di fr. 169'800.--. L’inoppugnabilità del valore di stima ritenuto dall’autorità fiscale è del resto confermato dal prezzo di alienazione corrisposto nel 2005 per l’oggetto in parola e pari a fr. 260'000.--. A questo riguardo, la ricorrente chiede che per il calcolo dell’imposta venga preso a fondamento il prezzo netto di alienazione di fr. 250'000.--. Tale pretesa torna però manifestamente a sfavore dell’istante, giacché il valore imponibile dell’immobile ritenuto dall’autorità fiscale è decisamente inferiore a detto ammontare.
4. Per il resto, il tasso fiscale è stato calcolato su di un valore di fr. 311'600.-- corrispondente al valore dell’intera sostanza netta della successione (art. 109 cpv. 1 LIG), dopo la debita deduzione dei passivi (art. 111 cpv. 1 e 3 LIG) e in base ai dati forniti al fisco italiano. Ne risulta che l’imposta successoria di fr. 4'806.-- merita conferma ed il ricorso viene respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA).
Il Tribunale decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate
fr.
1'500.--
fr.
102.--
totale
fr.
1'602.--
il cui importo sarà versato dai componenti della Comunione ereditaria fu …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.