VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
A 17 45
4a Camera
Giudice unico Racioppi e attuario Paganini
SENTENZA
del 16 ottobre 2017
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____ e B._____,
rappresentati dall'avvocata lic. iur. et oec. Cristina Keller,
ricorrenti
contro
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni,
convenuta
concernente imposta cantonale, comunale e federale diretta
considerato:
che giusta l’art. 48 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza nel dispositivo con una motivazione breve,
che giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA il Tribunale amministrativo decide nella composizione a giudice unico quando il valore litigioso non supera i 5'000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici,
che, nel caso di specie, il contenzioso ammonta a fr. 301.--, inoltre, non è prevista una composizione a cinque giudici per cui è data la competenza del giudice unico,
che con decisione di tassazione 19 aprile 2017, confermata su reclamo dei ricorrenti con decisione di reclamo 27 giugno 2017, in merito all'imposta federale diretta 2016, la convenuta concedeva una deduzione per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro della ricorrente pari a fr. 3'000.--,
che con tale decisione inoltre, in merito all'imposta cantonale e comunale 2016, la convenuta riconosceva una deduzione pari a fr. 6'160.--, corrispondente ai costi della ricorrente di una trasferta di andata e ritorno (mattino e sera) fra domicilio e luogo di lavoro (1 x 40 km x 220 giorni x 70 cts.),
che oltre alla trasferta di andata e ritorno, quali spese professionali deducibili dalle imposte suddette, la convenuta considerava una deduzione per i costi dei pranzi fuori casa pari a fr. 3'200.--,
che i ricorrenti sostanzialmente chiedono che venga riconosciuta una deduzione per due volte il tragitto di andata e ritorno dal proprio domicilio al luogo di lavoro della ricorrente (tenendo così conto anche della trasferta di mezzogiorno (2 x 40 km x 220 giorni x 66 cts. = fr. 11'540),
che, secondo la prassi della convenuta, per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno viene concessa al massimo l'aliquota forfettaria per le spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio giusta gli artt. 31 cpv. 1 lett. b della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CSC 720.000), 10a delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CSC 720.015) e 26 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11),
che, sempre secondo detta prassi, se un contribuente decide di pranzare a casa, sebbene i costi di trasferta superino i costi per il vitto fuori casa, la differenza tra i maggiori costi di trasferta e i costi per il vitto fuori casa rappresenta un costo della vita non deducibile,
che pertanto, la convenuta ha giustamente accorciato la deduzione fatta valere dai ricorrenti per le spese professionali riguardo all'imposta cantonale e comunale, concedendo le spese di viaggio per una sola trasferta di andata e ritorno da casa al posto di lavoro e, nel contempo, riconoscendo le spese per il vitto fuori casa,
che, per quanto concerne l'imposta federale diretta, essa ha dedotto l'importo massimo previsto dall'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD per le spese di trasporto pari a fr. 3'000.-- nonché fr. 3'200.-- per i i pasti fuori casa,
che i calcoli nella decisione impugnata sulle deduzioni per le spese professionali della ricorrente non possono quindi essere contestati,
che una decisione fiscale, inoltre, è un atto amministrativo che concerne esclusivamente il periodo fiscale in questione,
che una decisione fiscale per un periodo precedente, di principio, non crea un pregiudizio per future decisioni,
che i ricorrenti, perciò, non possono appellarsi al principio della buona fede, poggiando su decisioni fiscali antecedenti a quella impugnata, in cui si accettavano le deduzioni richieste,
che la convenuta ha senz'altro il diritto di esaminare la fattispecie dei ricorrenti per l'anno fiscale in questione conformemente alla prassi in vigore, anche se in precedenza aveva rinunciato alla sua applicazione,
che per i motivi suesposti le censure dei ricorrenti si rilevano infondate e il ricorso va dunque respinto,
che in caso di rinuncia alla motivazione della sentenza la tassa di Stato viene debitamente ridotta (art. 75 cpv. 2 LGA),
che secondo l'art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese,
che non ci sono motivi per discostarsi da questa regola, per cui ai ricorrenti vanno accollate le spese procedurali ridotte pari a fr. 500.--,
che agli enti a cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA),
il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate
fr.
500.--
fr.
164.--
totale
fr.
664.--
il cui importo sarà versato da A._____ e B._____ in responsabilità solidale entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Ammini-strazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
3. a) Ogni parte può chiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della presente. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato.
b) Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d’impugnazione decorrono dal momento di quest’ultimo recapito. Con la decisione interamente motivata verrà prelevata anche la tassa di Stato completa di fr. 1'500.--.