Decisione del 10 luglio 2024
N. d’incarto KSK 24 47
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione Moses, presidente
Michael Dürst e Richter-Baldassarre
Togni, attuario
Parti A._____ AG reclamante
contro
B._____ resistente
patrocinata dall’avv. Rocco Taminelli
Viale Stazione 6, CP 2717, 6501 Bellinzona
Oggetto rigetto dell’opposizione
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Maloja del 16.04.2024, comunicata il 18.04.2024 (proc. no. 335-2024-15)
Comunicazione 10 luglio 2024
Ritenuto in fatto:
1. Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 22 gennaio 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja, B._____ ha escusso A._____ AG per l’incasso di un importo di CHF 648'148.70 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2023 e spese esecutive indicando quale titolo del credito “Riconoscjimento (recte: riconoscimento) di debito e promessa di pagamento del 30 novembre 2023 concernente la somma di EUR 676'832.88. Il 30 novembre 2023 EUR 1 corrispondeva a CHF 0.95762, pertanto l’ammontare del credito ammonta a CHF 648'148.70”. Tale atto è stato notificato a A._____ AG il 29 gennaio 2024, la quale vi ha interposto, il medesimo giorno, opposizione totale.
2. Con decisione del 16 aprile 2024, notificata a A._____ AG il 19 aprile 2024, il Tribunale regionale Maloja ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata da B._____ il 30 gennaio 2024 (proc. no. 335-2024-15).
3. Con reclamo del 29 aprile 2024 (cfr. tracciamento dell’invio), presentato dinnanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, A._____ AG (di seguito: reclamante) chiede la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento della decisione del 16 aprile 2024 del Tribunale regionale Maloja.
4. Nella propria risposta del 3 giugno 2024, B._____ (di seguito: resistente) chiede la reiezione del reclamo. Considerando in diritto:
1. La reclamante ritiene che il Tribunale regionale Maloja non avrebbe dovuto rigettare (provvisoriamente) l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. C._____ in ragione del fatto che la resistente avrebbe introdotto una precedente procedura di sequestro nella quale è stata escussa per lo stesso credito. La decisione impugnata andrebbe, per questo motivo, annullata (act. A.1).
1. Giusta l’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso, a cui incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio, non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solamente effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Essa non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un creditore che ha avviato una prima procedura esecutiva può avviarne una seconda, per ottenere il recupero dello stesso credito, a meno che abbia il diritto di presentare o abbia già chiesto la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) nell’ambito della prima procedura (DTF 128 III 383 consid. 1 e 2; 100 III 42). Il patrimonio del debitore non può essere oggetto di più esecuzioni forzate per lo stesso credito (DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41). Una consolidata giurisprudenza precisa che se l’identità (ovvero la corrispondenza tra la pretesa e il contenuto del titolo posto in esecuzione dei crediti) è contestata, il debitore può invocare l’inammissibilità della seconda esecuzione formulando opposizione al precetto esecutivo (artt. 74 e segg. LEF). Al contrario, qualora l’identità dei medesimi non è contestata, essa può essere fatta valere sia mediante opposizione (artt. 74 e segg. LEF) che ricorso dinnanzi all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF; DTF 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41; 88 III 66; 69 III 72). Nella sentenza DTF 139 III 444, la quale non si confronta espressamente con le consolidate sentenze precedenti e non menziona di comportare un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale sembra tuttavia aver operato un cambiamento di prassi e considerato che il giudice del rigetto non sia competente per esaminare se l’esecuzione sia viziata dal fatto che il creditore abbia già promosso una o più esecuzioni per lo stesso credito. La sua competenza si limiterebbe all’esame dell’esistenza di un titolo di rigetto (provvisorio o definitivo). Spetterebbe invece all’autorità di vigilanza pronunciarsi, su ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF contro la notifica del secondo precetto esecutivo, nel merito di tale questione (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed., Basilea 2021, n. 14 ad art. 69 LEF).
1. Nel caso di specie, si pone preliminarmente la questione a sapere se il Tribunale regionale Maloja fosse competente per esaminare l’ammissibilità dell’introduzione di una seconda procedura esecutiva per lo stesso credito già posto in esecuzione, rispettivamente se tale competenza spettava all’autorità di vigilanza; la DTF 139 III 444 parrebbe infatti aver operato un cambiamento di prassi in materia (cfr. supra consid. 1.2.2). Essa può tuttavia rimanere indecisa in quanto la reclamante non ha ad ogni modo reso verosimile che la creditrice abbia il diritto di chiedere la continuazione della prima esecuzione (n. D._____, act. TR III.6) o l'abbia già chiesta. Dai documenti allegati alle osservazioni del 22 febbraio 2024 (act. TR I.2) all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 30 gennaio 2024 (act. TR I.1), e meglio le copie del decreto di sequestro del 22 dicembre 2023 del Pretore del Distretto di E._____ riguardante un credito di CHF 14'998'700.85 più interessi al 5% dal 12 dicembre 2023 (act. TR III.1), dell’opposizione a tale atto del 27 dicembre 2023 della reclamante (act. TR III.2), del verbale di sequestro del 30 gennaio 2024 dell’Ufficio di esecuzione, E._____ (act. TR III.4) e del precetto esecutivo n. D._____ emesso il 1° febbraio 2024 a convalida del sequestro (act. TR III.6) non si evince se la medesima abbia impedito o meno alla resistente di chiedere la continuazione dell’esecuzione interponendo opposizione al precetto esecutivo n. D._____ a convalida del sequestro. Nonostante quest’ultimo documento non menzioni alcuna opposizione (act. TR III.6) essa potrebbe essere pervenuta, in un secondo momento, per iscritto. Tenendo presente che l’onere della “prova” gravava sulla reclamante (cfr. supra consid. 1.2.1), l’autorità di prima istanza – avendo accertato l’esistenza di un valido riconoscimento di debito (act. TR IV.1) – ha correttamente pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. C._____.
2. Il reclamo dev’essere pertanto respinto e la decisione del Tribunale regionale Maloja del 16 aprile 2024 confermata. L’istanza di concessione dell’effetto sospensivo è quindi divenuta priva d’oggetto.
3.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 2’700.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata integralmente con l’anticipo del medesimo importo da lei versato il 15 maggio 2024.
3.2. La reclamante è inoltre condannata a rifondere alla resistente un’adeguata indennità per spese ripetibili. L’avv. Rocco Taminelli non ha presentato una nota d’onorario; l’indennità a titolo di spese ripetibili (IVA inclusa) viene dunque stabilita d’ufficio, tenuto conto in particolare del dispendio di tempo necessario per un’adeguata assistenza, in CHF 1’500.00 (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]).
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali della procedura di reclamo di CHF 2’700.00 sono poste a carico di A._____ AG e sono compensate con l’anticipo del medesimo importo da lei versato il 15 maggio 2024.
3. A._____ AG è condannata a rifondere a B._____ un’indennità di CHF 1’500.00 a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo.
4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 segg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
5. Comunicazione a: