Decisione del 26 giugno 2024
N. d’incarto KSK 24 49
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione Moses, presidente
Togni, attuario
Parti A._____ reclamante
rappresentata da B._____
contro
C._____ resistente
Oggetto dichiarazione di fallimento
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 17.04.2024, comunicata lo stesso giorno (proc. no. 335-2024-82).
Comunicazione 26 giugno 2024
Ritenuto in fatto:
1. Il 6 marzo 2024 la C._____, ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di dichiarare il fallimento della A._____ per il mancato pagamento del debito posto in esecuzione di CHF 773.35 oltre interessi al 5% a partire dal 16 dicembre 2022, spese di esecuzione, di sollecito e d’esecuzione.
2. Il 17 aprile 2024 il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in qualità di giudice unico, constatata l’assenza delle parti alla relativa udienza, ha dichiarato il fallimento della A._____ a far tempo dal medesimo giorno, ore 10:15 (proc. no. 335-2024-82).
3. Con reclamo del 1° maggio 2023 (recte: 2024), A._____ (di seguito: reclamante) è insorta dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni contro tale decisione postulandone la revoca (recte: annullamento).
4. Con decreto del 3 maggio 2024, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo limitato all’esecutività della decisione impugnata. Considerando in diritto:
1. Nella propria impugnativa, la reclamante asserisce di essere solvibile e dichiara che il 3 maggio 2024 avrebbe provveduto a saldare il debito posto in esecuzione mediante pagamento all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa. La medesima ritiene pertanto di adempiere le condizioni richieste per l’annullamento della dichiarazione di fallimento del 17 aprile 2024 del Presidente del Tribunale regionale Moesa (act. A.1).
2. Giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se, innanzitutto, il debitore rende verosimile la propria solvibilità e, secondariamente, prova, per mezzo di documenti, che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore o il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. Il debito è considerato estinto, segnatamente, con il pagamento all’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 12 LEF) entro la scadenza del termine di reclamo (TF 5A_865/2013 del 21.01.2014 c. 3). La ricevuta e l’estratto conto rilasciati da quest’ultimo costituiscono una prova documentale ai sensi della summenzionata norma (Roger Giroud/Fabiana Theus Simoni, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed., Basilea 2021, n. 21b ad art. 174 LEF). Non spetta infine all’autorità di ricorso ricercare d’ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati addotti dal debitore, al quale incombe l’onere della prova (TF 5A_181/2018 del 30.04.2018 c. 3.1).
3. Nel caso di specie, un esame della solvibilità della reclamante non è necessario siccome quest’ultima non ha ad ogni modo dimostrato, per mezzo di documenti, di aver estinto il debito posto in esecuzione. Nonostante la stessa abbia dichiarato che avrebbe provveduto al pagamento del debito all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa il 3 maggio 2024 (act. A.1), non vi è alcuna prova documentale agli atti a comprova di ciò. La reclamante si è infatti limitata ad allegare al proprio reclamo una prima fattura del 10 aprile 2024 di EUR 25'000.00, una seconda fattura del 15 aprile 2024 di EUR 16'000.00, una “lettera di incarico per attività di assistenza e consulenza relativa alla vendita immobile D._____” del 12 marzo 2024 (act. B.C), un accordo di riservatezza del 4 febbraio 2024 (act. B.E) e un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 26 aprile 2024 (act. B.D).
4. Le condizioni cumulative, che permetterebbero l’annullamento della decisione impugnata in virtù della suddetta norma, non sono dunque adempiute.
1. Il reclamo dev’essere pertanto respinto e la dichiarazione di fallimento del Presidente del Tribunale regionale Moesa del 17 aprile 2024 confermata.
2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l’anticipo di CHF 500.00 da lei versato il 30 maggio 2024.
3. Il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale statuisce in veste di giudice unico in ragione dell’evidente infondatezza del presente reclamo (artt. 7 cpv. 2 lett. b LACPC [CSC 320.100] e 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico della massa fallimentare e compensata con l’anticipo delle spese dello stesso importo versato dalla A._____ il 30 maggio 2024.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a: