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**39 – Procedura per delitti contro l’onore (art. 162 segg. LGP). Nellaprocedura inmateria didelitti control’onore –**a
differenza che nella procedura penale ordinaria – del di- ritto d’assistere all’interrogatorio dei testi non gode uni- camente l’imputato ed il suo rappresentante legale, ma anche l’attore ed il suo rappresentante legale.
– Verfahrenbei Vergehengegen die Ehre (Art. 162 ff.StPO). Im Ehrverletzungsverfahrensteht – anders als im ordent- lichen Strafverfahren**– nicht nur dem Angeschuldigten und seinem Rechtsvertreter,sondern auch dem Kläger und seinem Rechtsvertreterdas Recht zur Teilnahme****an Zeugeneinvernahmen zu.**
Considerandi:
2. a) Stando al Presidente del Circolo di X. i diritti della difesa nell’ambito di un’istruttoria penale, tra cui la facoltà di assistere all’interro- gatorio e di farsi assistere nello stesso da un patrocinatore, spetterebbero unicamente al’accusato, rispettivamente all’inquisito, e non già alla parte lesa. Sempre secondo il suo parere le regole applicabili alle ordinarie istrut- torie penali farebbero stato anche per le istruttorie per quanto attiene alle procedure relative ai delitti contro l’onore. I diritti della parte lesa nasce- rebbero unicamente ad istruttoria ultimata ai sensi dell’art. 129 LGP e solo in questa fase sarebbe data la facoltà di intervento della parte civile e questo unicamente nella misura in cui detto intervento servirebbe a sostanziare le pretese di natura civile.
1. L’impugnante fa valere che la procedura per delitti contro l’onore è retta dagli artt. 162 segg. LGP, che l’art. 165 LGP non dice nulla a proposito della presenza delle parti all’assunzione delle prove e che conformemente all’art. 162 LGP questa questione dev’essere risolta in applicazione delle norme della procedura ordinaria, segnatamente dell’art. 129 LGP, che stabi- lisce che ad ultimata istruttoria alla persona offesa dev’essere data la possi- bilità di proporre prove. L’impugnante ritiene che l’art. 76c LGP, secondo cui l’imputato e il suo difensore hanno il diritto di partecipare all’interrogatorio dei testi, è applicabile anche nei confronti della persona lesa dal reato e del suo difensore di fiducia.
1. Contrariamente all’assunto del Presidente di cirolo, la procedura in materia di delitti contro l’onore non è esclusivamente retta dalle disposi- zioni della Legge sulla giustizia penale (LGP) relative a questa procedura ed alla procedura penale ordinaria, ma unicamente di principio. Infatti questa legge prevede quale eccezione al principio di officialità un certo impulso delle parti tramite l’azione penale privata (artt. 162 segg. LGP). Già la cir- costanza che in queste disposizioni in discussione stanno l’accusato e il con-
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venuto mostra la particolarità della procedura in materia di lesioni dell’o- nore, che consiste, come nell’ambito del processo civile, che una parte sta di- rimpetto all’altra. Anche se nei disposti della LGP relativi alla procedura per i delitti contro l’onore l’espressione «azione penale privata» non si trova, in essi si riscontrano però degli elementi di tale azione. Notevole è l’impulso delle parti segnatamente nell’ambito del dibattimento principale. Il carattere dell’azione penale privata si manifesta principalmente là ove le disposizioni accennano, esplicitamente o tacitamente, a quelle del Codice di procedura civile. Esplicitamente rinvia l’art. 163 cpv. 4 LGP con riguardo alla litispen- denza, l’art. 167 cpv. 1 LGP con riguardo al rappresentante e l’art. 167 cpv. 4 LGP con riguardo all’assistenza giudiziaria gratuita, tacitamente l’art. 163 cpv. 2 LGP con riguardo al deposito legale e l’art. 164 LGP con riguardo al tentativo di conciliazione. Che la procedura in materia di lesioni dell’onore sia una procedura mista lo si desume anche dalla circostanza che conforme- mente all’art. 168 cpv. 1 LGP ambedue le parti, tanto la persona lesa quanto quella convenuta, possono presentare appello come nell’ambito del pro- cesso civile. Nell’ambito della procedura penale ordinaria la persona offesa non ha questa possibilità (Gieri Wieland, Der bündnerische Ehrverletzungs- prozess, Diss. Freiburg 1968, pag. 33).
Ne viene che la procedura in materia di delitti contro l’onore à una
procedura mista con elementi del diritto processuale civile. Ora, chi è coni- volto in una simile procedura come parte può esercitare i diritti delle parti, vale a dire egli gode del diritto d’essere trattato ed ascoltato alla pari (art. 106 CPC). L’impugnante che in questa procedura è parte convenuta ha quindi il diritto d’assistere all’interrogatorio dei testimoni o di farsi rappre- sentare dal suo patrocinatore come l’accusato (cfr. anche PTC 1990 no. 40). Negargli il diritto di prendere parte a questo atto istruttorio equivale ad una violazione del diritto d’essere sentito. L’impugnante non può però invocare, come ha fatto, gli artt. 76c nonchè 129 LGP, poichè queste disposizioni fanno stato per le procedure penali ordinarie e pur essendo applicabili anche alla procedura per delitti contro l’onore (art. 162 LGP), non conferiscono al con- venuto il diritto da lui preteso.
In simili circostanze il gravame dev’essere accolto, l’impugnato de-
creto annullato e la causa rinviata al Presidente di circolo. Egli dovrà dis- porre gli interrogatori dei testi e dare all’impugnante e/o al suo rappresen- tante la facoltà d’assistere agli stessi.
BK 02 18Decisione del 19 marzo 2002
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