d) Zivilrechtliche****Beschwerden
**6 –Notificazione dellasentenza nel****dispositivo (art.**121 cpv.
**2 segg.CPC). Procedurae conseguenzegiuridiche nel casodi notificazioneincompleta dellapronuncia della sentenza.Notificazione neldispositivo emotivazione del- lasentenza seha luogola procedura****contumaciale (art.****125 segg.**CPC).
In caso di questioni procedurali contro sentenze pro- cessualiquale rimediolegale èdato ilricorso aisensi dell’art. 232CPC enon l’appelloai sensidell’art. 218CPC quale impugnativacontro sentenzedi merito**(cons. 1).**
L’incompleta notificazione della pronuncia della sen- tenza pererrore – accoglimento dell’azione dicredito senza addurrel’obbligazione dipagamento delconve- nuto –è darettificare dalpresidente deltribunale dipro- priainiziativa concompilazione ufficiale**(art. 240cpv. 3CPC) (cons.**2 ).
Dipende dallecircostanze secolla nuovanotificazione del correttodispositivo èda fissareun nuovotermine perchiedere lamotivazione dellasentenza. Incasu alla questioneè statorisposto affermativamente(cons. 3**).**
**Ogni partepuò chiederela sentenzacon motivazione integrale,anche laparte vincenteo laparte, controdi cui èstata svoltala proceduracontumaciale (art.125 segg.CPC). Laparte chenon ècomparsa nonpuò esi-gere lapurgazione dellaprocedura giàin basealla notificazione del dispositivo della sentenza, ma deve chiedere innanzitutto la motivazione della sentenza (cons.**4 ).
Mitteilung des****Urteils im
(Art. 121Abs. 2ff. ZPO).Verfahren und Rechtsfolgen bei unvollständiger Mittei- lung des Urteilsspruchs. Dispositivmitteilung und Urteils- begründungim Kontumazverfahren**(Art. 125****ff. ZPO).**
Bei Verfahrensfragenist dieBeschwerde gemäss****Art. 232 ZPOals Rechtsmittelgegen Prozessurteileund nicht dieBerufung gemässArt. 218ZPO alsRechtsmit- tel gegenSachurteile gegeben**(Erw. 1****).**
Die auseinem Versehenerfolgte unvollständigeMittei- lung desUrteilsspruchs –Gutheissung derForderungs- klage ohneAufführung derZahlungsverpflichtung des Beklagten**– istdurch denGerichtspräsidenten vonsich aus mitamtlicher Fertigungzu berichtigen(Art. 240Abs. 3ZPO) (Erw. 2****).**
**Ob inder neuenMitteilung desberichtigten Dispositivs eineneue Fristanzusetzen ist,um eineUrteilsbegrün- dung zuverlangen, hängtvon denUmständen ab.An- setzung einerneuen Fristin casubejaht (Erw.**3 ).
Ein vollständigbegründetes Urteilkann jedePartei verlangen, auch die obsiegendePartei oder diePartei, gegendie dasKontumazverfahren (Art.125 ff.ZPO) durchgeführt worden ist. Die kontumaziertePartei kann die Wiederaufnahme desVerfahrens nicht schon auf-grund derMitteilung desUrteilsdispositivs verlangen,sondern muss vorab die Begründung des Urteils ver- langen (Erw. 4).
Dalla fattispecie:
Statuendo su un’azione della Y. e della Z. contro X., con sentenza del 10 luglio 2008 il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato:
«1. L’azione è accolta.
Di conseguenza il convenuto è condannato a pagare:
aa)alla Y.l’importo di fr.1 024 055.05 oltre gli interessi del 5% a decorrere dal 26 maggio**2003
bb) alla Z. l’importo difr. 1 402 370.25 oltre gli interessi del 5% a decorrere dal 26 maggio**2003.»
Il giudizio è stato comunicato con dispositivo senza motivazione il 18 agosto 2008. In esso è stato indicato unicamente che l*’azione era accolta, senza l’*obbligo di pagare i relativi importi.
Con scritto del 28 agosto 2008 le attrici hanno comunicato al Presi- dente del Tribunale distrettuale che il dispositivo della sentenza alla cifra 1 non riprendeva gli importi al cui pagamento era stato condannato il conve-
nuto e che il giudizio non è esecutivo. Esse l*’*hanno invitato a voler provve- dere al completamento della sentenza.
L*’*11 settembre 2008 il Presidente del Tribunale distrettuale ha no- tificato alle parti il dispositivo, completato alla cifra 1 con gli importi ri- vendicati colla azione ed accolti giudizialmente, constatando che la senten- za del 10 luglio 2008 era passata in giudicato, poiché nessuna delle parti aveva richiesto, entro il termine legale, la redazione con testo integrale della stessa.
Contro la constatazione di passaggio in giudicato, il 16 settembre 2008, il convenuto è insorto dinanzi alla Commissione del Tribunale canto- nale ed al Tribunale cantonale con ricorso ed appello. La Commissione del Tribunale cantonale a deciso il ricorso nel senso che la constatazione del Pre- sidente del Tribunale distrettuale nel suo decreto dell*’*11 settembre 2008, se- condo cui la sentenza del Tribunale distrettuale del 10 luglio 2008 è cresciuta in giudicato, è annullata ed alle parti è fissato un termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione del ricorso per chiedere la redazione con testo integrale della sentenza.
Dai considerandi:
1. Il ricorrente ha proposto ricorso e appello. A suo dire, dato poi che la constatazione del primo giudice concerne l'esecutorietà della sen- tenza, la memoria deve pure essere reputata ricorso ai sensi dell*’*art. 263 CPC.
2. In concreto la vertenza non volge attorno all*’esame di merito della sentenza del 10 luglio 2008, comunicata con dispositivo incompleto il 18 agosto 2008, con dispositivo completo l’11 settembre 2008, ma attorno alla questione di sapere se il procedimento processuale del Presidente del Tribu- nale distrettuale, che ha completato il dispositivo fondandosi sull’art. 240 cpv. 3 CPC (interpretazione) senza fissare un nuovo termine per richiedere la motivazione, era corretto. Per se il ricorrente non censura la sentenza di merito concludente la causa dei giudici di distretto, ma il decreto conclu- dente la causa del loro presidente dell’11 settembre 2008 (atto 17), con cui è stato notificato il dispositivo completato e contemporaneamente constatato che la sentenza è passata in giudicato (senza fissare un termine per chiedere la motivazione), ciò che è di natura processuale. In tal senso v’è quindi una decisione processuale concludente la causa, contro cui è dato il ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. CPC (cfr. PTC 2004 no. 6). Ciò non sta in contrasto colla PTC 1992 no 4, secondo cui contro decisioni d’interpretazione, che su- bentrano al posto della o accanto all’originaria decisione, nel caso di ver- tenze appellabili è dato l’appello, poiché il semplice dispositivo, emanato senza motivazione o con breve motivazione, non può essere impugnato con appello, ma innanzitutto può esser richiesta unicamente la motivazione. In considerazione già dall’*inizio non può esser preso il ricorso conformemente
all*’art. 263 CPC al Presidente del Tribunale cantonale, poiché nel concreto caso trattasi di una sentenza svizzera condannante al pagamento in denaro, la quale non può essere dichiarata esecutoria (cfr. art. 253 CPC). Ne viene che contro la constatazione di passaggio in giudicato del giudice precedente è dato il ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. CPC. Interposto il 16 settembre 2008, censurato il passaggio in giudicato della sentenza del 10 luglio 2008, co- municata l’*11 settembre 2008 con dispositivo completato, tempestivo e mo- tivato, il ricorso è ricevibile in ordine (artt. 232 e 233 CPC).
1. Ai sensi dell’art. 240 cpv. 3 CPC il presidente del tribunale retti- fica di propria iniziativa con compilazione ufficiale gli errori di scrittura, gli evidenti errori di calcolo e l’errata denominazione delle parti. Manifesti er- rori (vedi PTC 1997 no 18) sono sempre da ammettere, se dal testo di una de- cisione giudiziale risulta senz*’altro che ciò che voleva pronunciare il tribu- nale non corrisponde a ciò che effettivamente ha pronunciato. In altre parole deve trattarsi di un errore d’espressione, non di un tale di formazione della volontà del tribunale (Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Ge- richtsverfassungsgesetz, Zürich 2002, § 166 N. 1). In casu la vera volontà del tribunale è espressa nel verbale dell’udienza del 10 luglio 2008 (atto 14). In esso è contenuto il dispositivo, col testo completato, conformemente alla co- municazione con dispositivo dell’11 settembre 2008. Va quindi ammesso un manifesto errore da parte del Presidente del Tribunale distrettuale, che ha tralasciato di indicare nella comunicazione con dispositivo del 18 agosto 2008 alla cifra 1 del dispositivo gli importi, al cui pagamento è stato condan- nato il convenuto. Le nozioni «errori di scrittura, evidenti errori di calcolo, errata denominazione delle parti» descrivono, detto generalmente, manifesti errori del giudice. Manifesti errori sono reputate anche omissioni (Hau- ser/Schweri, op. cit., § 166 N. 2). L’errore del giudice precedente è quindi con- templato dall’art. 240 cpv. 3 CPC, che poteva correggere di propria iniziativa. Lo scritto dell’avv. Bondolfi del 28 agosto 2008 (atto 16) è perciò da ritenere quale indicazione riguardante il manifesto errore e non quale istanza ai sensi dell’art. 239 CPC. Una formale procedura d’*interpretazione con recapito di questo scritto alla controparte per una presa di posizione non doveva essere aperta.
2. Colla constatazione che il Presidente del Tribunale distrettuale poteva completare il dispositivo della sentenza in applicazione dell*’art. 240 cpv. 3 CPC, non è ancora risolta la questione di sapere, se egli avrebbe do- vuto indicare nella nuova comunicazione un nuovo termine per richiedere la motivazione del giudizio. Ciò dipende dalla circostanza, se la situazione ini- ziale delle parti colla notificazione della versione completata del dispositivo, appunto con riguardo a questa questione, s’è mutata. Ciò è il caso per i se- guenti motivi: Come hanno correttamente notato tanto le attrici quanto il giudice precedente, un’*esecuzione del dispositivo della sentenza comunicato
il 18 agosto 2008 sarebbe esclusa, dato che gli importi riconosciuti non vi sono menzionati ed essi – per natura – anche in base alla motivazione non possono essere accertati. Già dall*’inizio non può essere escluso che proprio l’impossibilità d’esecuzione era motivo per il convenuto soccombente di ri- nunciare ad una motivazione del giudizio, poiché questo – nel punto princi- pale – per lui non avrebbe avuto dei diretti effetti negativi. Comunicandogli la versione completata, la sua situazione giuridica cambiava in maniera de- cisiva, nel senso che l’esecuzione di questa sentenza – anche se stesa in sem- plice dispositivo – sarebbe stata possibile. Colla constatazione nel suo scritto dell’11 settembre 2008, che il giudizio era passato in giudicato già nella ver- sione completata, il giudice di primo grado ha privato il convenuto della via legale, vale a dire questi non sarebbe più stato in grado di difendersi, chie- dendo la motivazione della sentenza e conseguentemente inoltrando istanza di purgazione o ricorso. Ciò è inammissibile e viola le garanzie procedurali dell’*art. 29 Cost. Ne viene che con questa decisione alle parti è da fissare un nuovo termine di 10 giorni (art. 121 cpv. 2 CPC), in cui possono esigere dal Tribunale distrettuale una sentenza motivata.
1. Il convenuto non ha versato il deposito legale stabilito dal Presi- dente del Tribunale distrettuale ed é stata svolta la procedura contumaciale. Nelle loro prese di posizione tanto le resistenti quanto il giudice precedente fanno valere che ai sensi dell'art. 133 CPC la parte contumace può impu- gnare con ricorso unicamente lo svolgimento della procedura contumaciale. Censure di questo genere non erano state mosse col ricorso. Il primo giudice espone altresì di aver omesso di indicare nella comunicazione del dispositivo della sentenza un termine per la purgazione giusta l*’art. 128 CPC, ciò che potrebbe essere completato nell’*ambito della procedura di ricorso.
2. Ognuno, contro cui un tribunale emana una sentenza, ha diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Ciò secondo un principio gene- rale dello stato di diritto, tradotto dall*’art. 29 cpv. 2 Cost., che da alle parti il diritto d’essere sentite (Steinmann, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl. Zürich/St. Gallen 2008, Art. 29 N. 27, Peukert, EMRK- Kommentar, 2. Aufl. Kehl 1996, Art. 6 N. 114; DTF 134 I 83 cons. 4, 129 I 217 cons. 3, 116 V 28 cons. 4b). Del resto questo diritto risulta anche dall’art. 121 cpv. 1 cifra 4 CPC, secondo cui un giudizio deve contenere i considerandi re- lativi ai fatti, alle prove ed alle disposizioni legali determinanti. La possibi- lità di comunicare una sentenza con dispositivo senza motivazione o con breve motivazione (art. 121 cpv. 2 – 4 CPC), creata nell’ambito della riforma giudiziaria II, serve solo all’economia processuale ed all’*accelerazione della procedura. Il diritto costituzionale ad un giudizio completamente motivato ovviamente rimane valido ed ogni parte può farlo valere entro il termine sta- bilito, per che motivo è irrilevante. Ciò vale per i suddetti motivi in partico- lare pure per una parte vincente, anche se essa di regola richiedendo la
motivazione della sentenza causa alla parte soccombente costi giudiziari maggiori. La parte contumace soccombente ha inanzitutto soltanto la possi- bilità di esigere un giudizio motivato e non può richiedere già in base al dis- positivo della sentenza la purgazione della procedura. Di massima deve esserci all*’inizio un giudizio motivato, prima che possa essere riflesso su eventuali passi per il suo annullamento o la sua modifica, poiché i conside- randi della sentenza di regola hanno un determinante influsso su questa de- cisione. Il legislatore ha perciò a ragione statuito che i termini d’impugna- zione decorrono solo dal momento del recapito del giudizio motivato (art. 121 cpv. 4 ultima frase CPC), ciò che per i menzionati motivi vale anche per l’istanza di purgazione ai sensi dell’art. 130 CPC. Contrariamente all’*opi- nione del giudice precedente nel dispositivo della sentenza non deve essere indicato un termine per la purgazione.
5. Riassumendo, la constatazione del Presidente del Tribunale di- strettuale nel suo decreto dell*’11 settembre 2008, secondo cui la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 10 luglio 2008 è cresciuta in giudicato, dev’*essere annullata ed alle parti è fissato un termine di 10 giorni dalla noti- ficazione della decisione del ricorso per chiedere la redazione con testo in- tegrale della sentenza.
ZB 08 28Sentenza del 11 novembre 2008