Raumordnung und****Umweltschutz 10
Pianificazione e****protezione dell’am- biente
Revisione della pianificazione locale. Vincolo limitato di decisioni pianificatorie precedenti. Dimensionamento di una determinata strada di quartiere.
**Il caratteredi forzadi giudicatodi decisioniprecedenti non puòessere estesoalle successiveprocedure dire- visione dellapianificazione, poichésia ilcomune cheil Governodebbono fondarele propriedisposizioni sulle necessità urbanistiche mutate nell’arco deltempo (cons.**2).
**Le esigenzedi allacciamentodi unastrada diquartiere devono esserevagliate inbase agliestremi deipiani viari invigore erispettare ilprincipio dellaproporziona- lità (cons.**3, 4).
Ortsplanungsrevision. Beschränkte Bindungswirkung von früheren Planungsentscheiden. Dimensionierung einer be- stimmten Quartierstrasse.
Die Rechtskraftwirkungvon früherenEntscheiden kann nichtauf diespäteren Verfahrender Ortsplanungsrevi- sionausgedehnt werden,weil sowohlGemeinde als auch Regierung ihre Massnahmen unter Berücksichti- gungder sichim Laufeder Zeitverändernden Planungs- bedürfnisse erlassen müssen**(E.2).**
Die Erschliessungsbedürfnisse einer bestimmten Quar- tierstrasse sindnach denVorgaben dergeltenden Er- schliessungspläne festzulegen und haben denGrund- satzder Verhältnismässigkeitzu beachten**(E.3, 4).**
Considerandi:
1. I ricorrenti imputano al Governo, fra l’altro, un agire contraddittorio e quindi palesemente lesivo dei principi della buo- na fede e della certezza del diritto poiché, tramite la decisione in giudizio, avrebbe diametralmente contraddetto quanto sancito in un decreto del 5 novembre 1990 nel cui contesto avrebbe giudica- to l’identico sbocco della strada di quartiere contestata quale spro- porzionato alle effettive necessità di allacciamento ed in palese con-
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trasto con i disposti che impongono la salvaguardia del paesaggio e delle superfici agricole. Secondo i ricorrenti, il comune, invece di attenersi alle direttive dell’autorità superiore, nel contesto dell'at- tuale procedura di revisione della pianificazione locale, avrebbe ri- preso tale e quale il concetto di strada di quartiere respinto dal Go- verno nel 1990. In tal senso, essendo a tutt’oggi validi gli argomenti a sostegno della decisione precedente il Governo stesso non sa- rebbe stato legittimato ad approvare il progetto.
A mente delTribunale amministrativo, tale argomentazione di carattere squisitamente procedurale non appare sostenibile. In effetti, le decisioni emanate dal Governo in applicazione dell’art. 37 cpv. 3–5 LPTC nell’ambito della procedura di revisione della piani- ficazione locale rivestono carattere vincolante e crescono in forza di giudicato per quanto concerne la specifica procedura oggetto d’esame. Il carattere di forza di giudicato di dette decisioni non può però essere esteso alle successive procedure di revisione della pia- nificazione dove sia il comune che il Governo debbono fondare le proprie disposizioni sulle necessità urbanistiche mutate nell’arco del tempo, giudicando la situazione ex novo senza essere vincolati dalle precedenti normative. Dal punto di vista procedurale, quindi, le misure urbanistiche emanate nell’ambito di una precedente re- visione non vincolano l’autorità amministrativa incaricata dell’alle- stimento e dell'esame della nuova pianificazione, tanto più che nel presente caso sono trascorsi ben dieci anni.
1. Come questa Corte ha potuto accertare in base agli atti nonché in occasione del sopralluogo, il piano generale di urbaniz- zazione, approvato in votazione popolare del 24 giugno 2001 nell’ambito della procedura di revisione della pianificazione loca- le, prevede una struttura viaria, classificata quale strada di quar- tiere no. 7, che, partendo dalla strada collettrice che risale dalla fra- zione B., attraversa dal basso verso l’alto, a sud-ovest, la particella no. 1562 dei ricorrenti (riportata nel piano delle zone sotto il nu- mero 1788), a una distanza di ca. 20 metri dalla casa d'abitazione. La strada di quartiere, poco sopra detta casa, piega a nord e si im- mette sul sedime dell’attuale strada collettrice no. 14, raggiungen- do, dopo un percorso diritto di ca. 170 metri, la particella no. 1128 (secondo la numerazione del nuovo piano delle zone), quale ulti- mo fondo sovraedificato. A partire da tale punto, la via continua il suo percorso verso monte quale strada agricola. Il piano generale d’urbanizzazione non prevede, inoltre, la soppressione del tronco di imbocco dell’attuale strada collettrice no. 14, di fatto sostituito dalla variante prevista tramite il nuovo pia-
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no di urbanizzazione, bensì declassa detto breve tratto di strada ad accesso carrozzabile e pedonale. In sostanza, quindi, per quanto ri- guarda l’estensione e il tracciato, la strada di quartiere no. 7 implica dei cambiamenti unicamente nella zona di imbocco a valle, men- tre, dopo essersi immessa sul sedime della via preesistente a monte della casa dei ricorrenti, ricalca l’ubicazione e l’estensione della stessa. La realizzazione dell’opera stradale prevista dal piano di urbanizzazione creerebbe una situazione per la quale la parti- cella dei ricorrenti, in effetti, sarebbe praticamente accerchiata dalle strutture viarie subendo gli indubbi svantaggi derivanti da una simile circostanza.
Giova altresì rilevare che la strada di quartiere no. 7, così come prevista dal piano di urbanizzazione, forma effettivamente un vicolo cieco che si blocca al cospetto degli edifici siti sulla parti- cella no. 1128, senza concedere all’automobilista alcuna possibilità di continuare il proprio tragitto in direzione della frazione di F. e senza neppure prevedere una piazza atta a permettere di girare l’automobile. Come precedentemente constatato, a monte della particella no. 1128, la prevista strada di quartiere, alla stessa stre- gua di quella attuale, si riduce a mera strada agricola.
Contrariamente a quanto affermato dal comune nella pro- pria presa di posizione, in base agli atti della revisione della pianifi- cazione presentati in giudizio, in particolar modo in base al piano ge- nerale di urbanizzazione e a quello delle zone, non è legalmente presumibile, senza una nuova formale procedura di revisione della pianificazione, che la strada di quartiere no. 7, così come attualmente prevista, possa costituire la prima tappa di una struttura viaria volta a creare un nuovo allacciamento per le frazioni di P. e F. A maggior ra- gione, si impelle constatare che fra il capolinea della strada e la fra- zione di F. appare inserita una vasta zona agricola ulteriormente vin- colata dalle disposizioni sulla protezione del paesaggio e, almeno in parte, da quelle preposte alla salvaguardia dei beni archeologici.
Riassumendo, il Tribunale amministrativo è tenuto a giudi- care l’ammissibilità o meno della strada contestata in base agli atti pianificatori in vigore, senza tenere conto di eventuali progetti del comune non riscontrabili in tale documentazione e che, in ogni caso, implicherebbero una nuova procedura di revisione della pia- nificazione locale.
1. La procedura di pianificazione è retta dal principio della proporzionalità concretizzato dall’art. 3 LPTC che impone a coloro che sono incaricati di compiti pianificatori di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi privati e pubblici degni di protezione
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soppesandoli reciprocamente. Se uno scopo pianificatorio può es- sere raggiunto tramite provvedimenti diversi deve quindi essere scelta la soluzione meno gravosa nei confronti degli interessi del cit- tadino.
In via abbondanziale, si rende opportuno considerare come il principio della proporzionalità regga, in generale, l’attività degli amministratori pubblici imponendo, da un canto, che la misura pre- vista sia idonea a conseguire lo scopo di interesse pubblico pre- fisso, pur tutelando, nel limite del possibile, la libertà personale e la proprietà del cittadino e, d’altro canto, che esista un rapporto ragio- nevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che si rendono necessarie per il conseguimento dello stesso (cfr. DTF 105 IV 68, 102 Ia 522). In effetti, il rispetto del principio della proporzio- nalità vincola l’amministrazione pubblica anche qualora non sia ri- preso nella normativa specifica applicabile in quanto scaturisce dai diritti fondamentali ancorati nella Costituzione federale. A maggior ragione, l’autorità amministrativa deve attenersi a tale principio, ri- badito dall’art. 3 LPTC, nell’ambito dell’attività pianificatoria.
Come risulta dalle constatazioni di cui al considerando pre- cedente, la strada di quartiere no. 7 forma un vicolo cieco che, a pre- scindere dalla zona di imbocco a valle, ricalca il tracciato di una via esistente che già collega un numero esiguo di fondi sovraedificati. Nell’ottica di tale necessità d’allacciamento, secondo gli accerta- menti del Tribunale amministrativo, può essere considerata suffi- ciente la strada attuale che, nel punto più stretto, costituito dal pas- saggio fra le case in prossimità dell’imbocco, palesa una larghezza minima di 3,05 metri e che potrà, se del caso essere adattata alle li- mitate nuove utilizzazioni possibili secondo l’esistente zona edilizia.
Infine, giova ribadire come un’eventuale continuazione a monte della strada di quartiere, a prescindere da eventuali ostacoli posti dalla salvaguardia dell’ambiente e del sito archeologico, potrà essere sancita unicamente nell’ambito di una nuova procedura di revisione della pianificazione locale che, al momento, non può co- stituire oggetto di ipotesi. Di conseguenza, la necessità del nuovo sbocco della strada di quartiere no. 7 deve essere vagliata in base agli estremi dei piani in vigore.
Alla luce di tali premesse, attualmente l’esiguo interesse pubblico soccombe nei confronti dell’interesse dei ricorrenti ad evitare che la loro casa sia praticamente accerchiata dalla rete stradale con conseguente smembramento della particella nonché incremento delle immissioni, raggiungendo così anche un utilizzo parsimonioso sia del terreno che dei mezzi finanziari pubblici.
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La disposizione pianificatoria impugnata deve perciò es- sere considerata quale lesiva del principio della proporzionalità e quindi arbitraria.
R 02 132Sentenza del 29 gennaio 2003
Aufhebung von öffentlichen Parkplätzen.
**Beschränkungen derWirtschaftsfreiheit nachArt. 27BV sinddann zulässig,wenn siesich aufpolizeiliche, sozi- alpolitische oder umweltschutzrechtliche Beweggründe zustützen vermögen;den Gemeindenkommt dabei eineerhebliche Entscheidungsfreiheitzu (E.3a,**b).
Grundsätzlich besteht kein Anspruchauf unbeschränkte Aufrechterhaltungeines bisher zugelassenen (gestei- gerten) Gemeingebrauchs an einer öffentlichenSache für Privatpersonenoder Gewerbetreibende**(E.3c).**
Eine umfassendeGüterabwägung derauf demSpiele stehenden Interessenist dazu****unerlässlich (E.3d).
Die Prinzipien des Diskriminierungsverbots und der Verhältnismässigkeit sind stets mitzuberücksichtigen**(E.3e, f).** Abolizione di posteggi pubblici.
**Limitazioni dellalibertà economicagiusta l’art.27 CF sono ammissibili, se possonofondarsi su motivi di polizia,di ordinesociopolitico odi protezionedell’am- biente;i comunigodono inmateria diun ampiopotere decisionale(cons. 3a,**b).
In principio,non sussistealcun dirittoal mantenimento illimitatodi unuso (accresciuto)del demaniopubblico come finoraammesso sudi unacosa pubblicaper per- soneprivate oper commercianti(cons. 3c).
Indispensabile è un’accurata ponderazionedegli inte- ressiin gioco**(cons. 3d).**
**I principidella nondiscriminazione edella proporziona-lità devonosempre esserepresi in****considerazione (cons. 3e,**f).
Erwägungen:
3. a) In der Sache bleibt zu prüfen, ob die Eingriffsvoraus-
setzungen hier mit Blick auf die als verletzt gerügte Wirtschafts-