Conformità allazona residenzialedi una****macelleria con macello.
**Non èdato adireil Tribunaleamministrativo solocon unadecisione suopposizione, senzail previorilascio della licenzaedilizia; pereconomia procedurale,la licen- zapuò essererilasciata anchedurante la****procedura di ricorso (cons.**1).
**Costruzioni eimpianti chenon siconciliano conil carat- teredella zonapossono esserevietati daldiritto canto- naleo comunale;ossequio delledisposizioni control’in- quinamento fonicodel progetto(cons. 2a,**b).
**Ulteriori condizioniper lalimitazione delle****emissioni foniche in quanto tecnicamente ed economicamente sopportabili (cons.**2c).
**Altri aspettidel dirittosulla protezionedalle immissioni nonvagliati dal****diritto federale:****immissioni immateriali (cons.**3a).
**Conformità allazona residenzialedi un****macello; casi- stica (cons.**3b).
Conformità ammessa in considerazione delle circo- stanze particolaridel casoin esame**(cons. 3c,**d). Zonenkonformität einerMetzgerei mitSchlachthaus in****der Wohnzone.
**Es istnicht zulässig,einen Baueinspracheentscheidvor Erlass desBaubescheides anzufechten;****aus verfahrens- ökonomischen Gründen kann aber die Baubewilligung auch während laufenden Rekursverfahrens erteilt wer- den (E.**1).
Bauten und Anlagen, die mit dem Charakter einer Wohnzone nicht vereinbar sind, können untersagt wer- den,auch wennihre Lärmimmissionenbundesrechtli- che Schrankennicht überschreiten**(E. 2a,**b).
**Auch wenn die massgebenden Belastungsgrenzwerte eingehalten sind,können inder Baubewilligungweiter- gehende Einschränkungender Lärmemissionen****verfügt werden, wenn sie technisch möglich und wirtschaftlich tragbar sind (E.**2c).
**Andere nichtvom Bundesrechtgeregelte Aspektedes Immissionsschutzes: immaterielleImmissionen (E.**3a).
**Zonenkonformität einesSchlachthauses inder Wohn-**zone; Kasuistik (E. 3b).
– Vorliegend Zonenkonformität anhand der besonderen konkreten Umstände bejaht (E. 3c, d).
Considerandi:
1. Giustamente, la licenza edilizia e la decisione su opposi- zione vanno intimate agli opponenti contemporaneamente. Se- condo la prassi di questo Giudice, qualora questo non avvenga, non è ammissibile impugnare davanti al Tribunale amministrativo una decisione su opposizione in materia edilizia senza il previo rilascio della licenza di costruzione. Infatti, è unicamente con il ri- lascio della licenza di costruzione che al petente viene formal- mente dato il diritto di costruire. In assenza di tale autorizzazione all’opponente non può ancora pertanto derivare alcuno scapito concreto. Ricorsi contro semplici decisioni su opposizione, anche se munite di errati rimedi legali, sono per il Tribunale amministra- tivo inammissibili (PTA 1991 no. 22). Dopo però che su invito del Giudice istruttore in data 7 maggio 2003 è stata formalmente rila- sciata la licenza di costruzione, nulla più si oppone all’esame ma- teriale della vertenza. Infatti, una decisione di non entrata nel me- rito, oltre a non essere nell’interesse delle parti in causa, occasio- nerebbe un inutile spreco procedurale (STA R 98 498).
2. a) La controversia verte solo sulla conformità alla zona del progetto approvato. Il fondo è situato in zona residenziale. Giu- sta l’art. 4.2 LE, nella zona residenziale è possibile costruire case d’abitazione e costruzioni commerciali e artigianali. Sono ammes- se solo attività non moleste. Sono considerate non moleste le a- ziende che per natura possono essere inserite nei quartieri resi- denziali e che non pregiudicano in alcun modo il vivere tranquillo e sano. Devono adempiere almeno le condizioni del grado di sen- sibilità II (art. 10.5 cpv. 3 lett. a LE). Con l’entrata in vigore della LPAmb, il diritto cantonale ha perso la propria autonomia per quanto concerne la diretta protezione dalle immissioni, nella mi- sura in cui il suo contenuto materiale sia lo stesso o meno restrit- tivo del diritto federale. Il diritto cantonale mantiene per contro la propria autonomia laddove completa le norme del diritto federale o, per quanto possibile, ne vuole un’applicazione più severa (cfr. art. 65 LPAmb; DTF 118 Ia 114 cons. 1b e 116 I 492 cons. 1a). Tutta- via il diritto federale non impedisce, per motivi attinenti alla pia- nificazione del territorio, al legislatore cantonale o comunale di vietare un certo tipo di attività in determinati settori, segnata- mente di proibire attività moleste non conformi alla natura della zona (cfr. DTF 118 Ia 112 cons. 1b; 118 Ib 590 cons. Ib; 117 Ib 153; 116
Ia 492s. con i rispettivi riferimenti). Queste prescrizioni rivestono un’importanza puramente pianificatoria, concernono in partico- lare gli obiettivi urbanistici e servono unicamente a meglio defi- nire il carattere e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, precisando il genere di insediamenti ammissibili al suo interno (DTF 117 Ib 147 cons. 2d/cc). In questo senso, costruzioni o impian- ti che non si conciliano con il carattere della zona possono essere vietati anche se le immissioni foniche che producono non sorpas- sano i limiti dettati dal legislatore federale, per quanto la loro inammissibilità non venga giustificata solamente con i disturbi sonori che originano.
1. Dal punto di vista fonico, i ricorrenti temono il maggior traffico di clientela, quello per la consegna degli animali e per la raccolta dei rifiuti speciali, i rumori prodotti dalla ventilazione e dall’esercizio del mattatoio in generale e quelli derivanti dagli ani- mali votati al macello. Di questa problematica si è in primo luogo occupata la perizia fonica del 30 settembre 2003, che ha preso a fondamento le potenzialità massime dell’azienda (4 bovini o 6 suini o simili al giorno). Le misurazioni sono avvenute prenden- do come punto di riferimento il rumore risentito in prossimità delle due finestre a sud-est e sud-ovest della casa degli istanti. A norma dell’art. 7 cpv. 1 OIF, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’- autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico (lett. a) e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (lett. b). Giusta l’allegato 6 sui valori limite d’esposizione al rumore dell’in- dustria e delle arti e mestieri all’OIF, per le zone con il grado di sen- sibilità II il valore di pianificazione è durante il giorno di 55 dB e di 45 dB durante la notte. La perizia fonica conclude ad un valore del rumore durante la notte di 41, rispettivamente 39 dB e di 43 dB du- rante il giorno. I valori limite d’esposizione al rumore del traffico stradale giusta l’allegato 3 all’OIF, prevedono un valore di pianifi- cazione di 55 dB durante il giorno di 45 dB durante la notte. Anche qui il carico fonico previsto si situa a 40, rispettivamente 43 dB du- rante il giorno ed a 34, rispettivamente 31 dB durante la notte. Ne risulta che dal punto di vista fonico, il progetto si conforma alla normativa federale.
2. Come è stato esposto in precedenza, le emissioni foni- che di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile
dal punto di vista tecnico e dell’esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF). In quest’ottica l’esperto raccomandava ancora di prendere alcuni accorgimenti affinché potessero essere ancora ulteriormente limitate le emis- sioni foniche. Per il Tribunale amministrativo queste raccomanda- zioni (oggetto della pagina 12 della perizia fonica) e quelle che questo Giudice ritiene di dover aggiungere devono assurgere a condizione della licenza edilizia ed essere pertanto integrate nella stessa nel senso che l’istante è tenuto a:
1. Chiudere le finestre e la porta durante l’esecuzione di tutte le attività rumorose e in particolare durante la macellazione.
2. Il sottotetto dell’attesa deve essere riempito con gli ispessimenti anche lungo i lati e il fronte. Per migliorare la capa- cità di assorbimento e per attutire il rumore il tetto interno deve essere isolato con un materiale isolante morbido.
3. Per le pompe dell’aria e acqua e per la termopompa vanno scambiati i tubi per l’aspirazione con quelli per l’evacua- zione, in modo tale che la fuoriuscita avvenga lungo la facciata ovest della costruzione. Almeno una delle parti ampie interne di queste condotte deve essere rivestita di materiale isolante assor- bente. Per il Tribunale, le misure in discussione sono infatti del tutto sopportabili dal punto di vista economico, tecnicamente sono prive di complessità e rispettano il principio della proporzio- nalità, nella misura in cui sono proprie a produrre dei migliora- menti sensibili delle emissioni foniche. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.
3. a) I ricorrenti si oppongono al progetto invocando es- senzialmente immissioni ideali, nozione che come si è detto è sco- nosciuta al diritto federale, ma che può essere regolamentata dalla legislazione cantonale o comunale. In casu, gli istanti invo- cano le disposizioni della LE sulle aziende non moleste, conte- stando che un macello possa essere considerato come un’azienda non molesta, che non pregiudicherebbe il vivere tranquillo e sano (art. 10.5 cpv. 3 lett. a LE). In principio, nella valutazione della con- formità alla zona occorre prendere in considerazione anche le immissioni immateriali, ossia quelle ripercussioni atte a ferire la sensibilità delle persone o a destare sentimenti psichici sgradevoli (come ribrezzo o paura). Queste immissioni possono disturbare direttamente i vicini o avere degli effetti nocivi indiretti, quali la maggiore difficoltà a locare appartamenti siti nella medesima zona o l’allontanamento di clienti da negozi e commerci. Partendo
dalla nozione che le immissioni sono degli «effetti eccessivi» è evidente che nell’ambito delle immissioni immateriali occorre va- lutare ogni volta sulla base delle concrete circostanze se l’effetto di una determinata costruzione o azienda possa essere conside- rato eccessivo o meno. Non va poi dimenticato che l’autorità chia- mata ad applicare la normativa comunale deve in questo ambito agire con la massima prudenza, giacché il rischio è alquanto ele- vato che in materia di valutazioni morali o sentimentali di effetti eccessivi venga abbandonato un approccio oggettivo a favore di uno del tutto personale (DTF 108 Ia 145 cons. 5c aa). Per una va- lutazione come quella in parola occorre allora partire dall’espe- rienza generale della vita e dai sentimenti che una persona nor- male può avere nei confronti di una simile costruzione, dotata delle caratteristiche che distinguono il progetto concretamente in discussione.
1. I ricorrenti reputano che un mattatoio non possa già per definizione essere conforme alla funzione di utilizzazione in zona residenziale. Come si è detto, nella zona residenziale in oggetto è possibile costruire case d’abitazione e costruzioni commerciali e artigianali, il carattere della zona è pertanto misto. Con questo il legislatore comunale ha voluto ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro, preservando per quanto possi- bile i primi da immissioni nocive o moleste. Generalmente, tra le attività non moleste si annoverano i negozi, le macellerie, sartorie, calzolerie, i piccoli commerci, gli studi medici ecc. (DTF 117 Ib 147 cons. 5b). Non si conciliano per contro con il vivere sano e tran- quillo della zona residenziale le attività rumorose o che si svol- gono per esempio di notte. Contrariamente al parere dei ri- correnti, il progetto presentato comprende indubbiamente un aspetto del tutto conciliabile con la zona in oggetto. Tale aspetto è quello legato alla fornitura di carne tramite la macelleria. Come per un qualsiasi altro piccolo negozio di alimentari, tale commer- cio è indubbiamente conforme alla funzione di zona. La macelleria comprende però anche il relativo mattatoio. Misconoscerebbe però le caratteristiche del caso in oggetto voler considerare, come fanno i ricorrenti, l’attività della macellazione come un’attività del tutto indipendente da qualsiasi commercio compatibile con la fun- zione di zona. In casu, la macellazione di animali avviene in stretta relazione all’attività della macelleria. Per quanto concerne concre- tamente la conformità alla zona dell’attività legata alla macella- zione di animali, esistono in giurisprudenza esempi a favore della conformità alla zona mista come quella in oggetto e altri che so-
stengono invece la tesi contraria. Nella decisione del 6 febbraio 2001, un macello non era reputato provocare immissioni ecces- sive per quanto durante il processo di macellazione venisse siste- maticamente chiusa la porta d’ingresso della costruzione (AGVE 2001, pag. 283). In precedenza nello stesso cantone, un macello in- dustriale senza alcuna possibilità di vendita della carne al detta- glio, era stato considerato non conforme alla funzione della zona residenziale mista (AGVE 1985 pag. 631s.). In una sentenza del 1958 (DTF 84 II 90 cons. 2), il Tribunale federale aveva considerato non ammissibile la costruzione di un macello per eccesso pregiu- dizievole alla proprietà del vicino. Anche il Tribunale amministra- tivo ha già avuto modo di esprimersi al riguardo. Nella DTA 461/96, il macello veniva considerato conforme alla funzione della zona del paese, in una regione a carattere rurale. Questi pochi esempi dimostrano la difficoltà di definire a priori una simile atti- vità come conforme o non conforme ad una zona residenziale mi- sta. Non si può infatti operare un paragone tra la zona residenziale a carattere fortemente urbano e quella che invece caratterizza gli insediamenti rurali. Piccoli macelli in zone miste dove l’insedia- mento è di carattere prevalentemente agricolo possono per il Tri- bunale amministrativo essere considerati conformi allo scopo di zona (DTA 461/96). Per il comune convenuto, la situazione non è essenzialmente diversa da quella che caratterizzava il comune og- getto del procedimento DTA 461/96. I fondi in oggetto sono ubicati in una zona collinare residenziale a confine con la zona agricola e il carattere dell’insediamento è decisamente rurale. Del resto, ba- sti ricordare che nei Grigioni, esistono 72 piccoli mattatoi e che la maggior parte di questi sono ubicati nel bel mezzo della zona edi- lizia, come ad esempio nei comuni di Andeer, Davos, Disentis/Mu- stér, Küblis, Schiers, Poschiavo, Grono, Roveredo, Savognin, Scuol, Stampa, Thusis, Vals ecc.
1. Nell’evenienza in esame, il richiedente la licenza edilizia è impiegato come macellaio a tempo pieno altrove. L’attività pre- vista nella nuova costruzione è pertanto attualmente almeno intesa come un’attività accessoria a quella principale, sia per l’im- piego di tempo che l’interessato può dedicare alla nuova macelle- ria sia per quanto concerne il numero di capi di bestiame che intende macellare (vengono indicati 4 bovini o 6 suini o simili ogni 10 giorni, considerate le capacità della cella frigorifera e del fatto che la carne deve solitamente rimanere 10 giorni in cella frigori- fera prima di essere lavorata). Indipendentemente da quanti ani- mali verranno esattamente macellati in un anno, la portata del
macello riveste comunque nell’evenienza dimensioni decisamen- te artigianali e non industriali, anche solo tenendo in considera- zione le potenzialità in termini di clientela che la zona offre. Come si è detto in precedenza, le immissioni per l’aumento del traffico e per le questioni meramente foniche sono già state esaminate alla luce della legislazione federale, in base al teorico potenziale dell’ impianto, e non danno sotto questo aspetto adito a critiche. Le stesse considerazioni valgono per la dichiarazione delle emissioni in base all’ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico per l’industria e l’artigianato. Resta, nell’ambito delle immissioni immateriali, da esaminare se il fatto di vedere le bestie che vanno al macello, sentire i loro lamenti o essere in qualche modo parte- cipe del destino degli animali sia da considerarsi un’immissione eccessiva per i vicini.
1. Come si è potuto vedere in modo particolare in sede di sopralluogo, tale questione va risolta per la negativa. La particella sopraedificata dei vicini si situa in zona collinare e a monte della prevista costruzione. Per questo fatto, il piano terra della nuova costruzione destinato a macello verrà a trovarsi, rispetto alla co- struzione dei vicini, essenzialmente interrato. La vista che si offrirà ai ricorrenti non sarà pertanto principalmente quella di un ma- cello, ma quella di una comune casa d’abitazione, essendo i due piani superiori della prevista costruzione destinati all’abitazione. L’entrata del macello verrà situata sul davanti della costruzione. Tutto il piazzale antistante la costruzione non sarà però visibile dai vicini, la cui abitazione è posta sul retro. Grazie all’altezza di tre piani del fabbricato, tutto quanto si svolgerà sul piazzale anti- stante la costruzione non verrà neppure recepito dai vicini. Questi non vedranno gli animali scendere dai mezzi di trasporto o stazio- nare all’aperto e tanto meno entrare nel macello. L’accesso al macello è garantito da un tratto stradale sulla proprietà del privato convenuto e dal piazzale antistante la costruzione, piazzale che permetterà ai mezzi di trasporto di scaricare il bestiame e di girare senza difficoltà. L’altezza della costruzione fungerà poi da isolatore acustico per i rumori, senza che vada dimenticato che la zona in oggetto confina alcuni metri più avanti con la zona agricola, dove il rumore prodotto da animali o l’odore degli stessi dovrebbero essere fattori naturali e non degni di particolare nota. E’ evidente che anche eventuali feci di animali non potranno arrecare alcun pregiudizio quantificabile ai vicini, venendo queste semmai a ca- dere sul piazzale davanti alla costruzione del richiedente la licenza di costruzione. La particella del privato convenuto viene poi lungo
il lato a valle delimitata per un tratto dalla sottostante strada che assegna all’appezzamento la caratteristica forma a piccolo pro- montorio. In questo senso pertanto, anche per coloro che salgono il pendio in macchina o a piedi, la vista non cade necessariamente sul piazzale antistante il macello. Quanto ai presunti odori, il si- stema di ventilazione previsto è ad acqua e non ad aria, per cui non dovrebbe fuoriuscire alcun odore sgradevole dall’impianto. Da questo esame risulta che per i vicini, il pregiudizio in parola è ridotto a degli inconvenienti minimi che non permettono di consi- derare che le immissioni immateriali possano essere considerate eccessive.
R 03 30Sentenza del 25 novembre 2003