EFZ .Domanda dicostruzione. Antennaper latelefonia mobile. Pubblicazione****del progetto.Altezza. Effettinocivi.
**In principio,a livellocomunale, ilprogetto vapubblicato sul territoriodel comunesu cuiè ubicatoil fondoda edi- ficare( cons.**2c).
**Le disposizionisulle altezzemassime dellacostruzione non siapplicano alle****antenne (**cons. 3a).
**Se ivalori dell’ORNIsono rispettati,il comunenon può invocareeffetti nocivinon meglioprecisati perrifiutare ilrilascio dellalicenza di****costruzione (**cons. 4a).
**BAB .**Baugesuch. Mobilfunkantenne.Projektauflage. Höhe. SchädlicheAuswirkungen.
Grundsätzlich, muss das Projekt in jener Gemeinde pu- bliziert werden, in welcher sich das zuüberbauende Grundstück befindet( E**.2c).**
Die Bestimmungen über die maximale Gebäudehöhe findenbei Mobilfunkantennenkeine Anwendung**( E.3a).**
Sind die NISV**-Werte eingehalten, kann die Gemeinde keine undefinierbareschädliche Auswirkungengeltend machen,um dieBaubewilligung zu****verweigern (**E.4a).
Considerandi:
1. c) Per il comune, il progetto di costruzione avrebbe poi dovuto essere pubblicato anche presso i comuni limitrofi. Sulla tempestività della censura, si impongono le stesse considerazioni come quelle esposte nel considerando che precede. Il comune non poteva evadere la domanda di costruzione se riteneva che le pubblicazioni non fossero state fatte nella debita forma. Nell’am- bito del presente procedimento comunque, il comune convenuto non è legittimato ad insorgere a tutela dei diritti di altri comuni o di privati di altri comuni, invocando vizi nella pubblicazione del progetto. In principio, la domanda di costruzione deve essere pre- sentata ( e in seguito pubblicata) presso la sede di quel comune sul cui territorio viene ad essere ubicato l’impianto. Questo co- mune è pure il solo ad essere competente per l’evasione della ri- chiesta dal profilo del diritto comunale. Con l’effettiva pubblica- zione del progetto sul Foglio ufficiale cantonale ( FU) veniva poi garantita la necessaria pubblicità all’impianto anche per gli even- tuali interessati dei comuni vicini. Non è infatti inusuale che, so- prattutto al di fuori delle aree edificabili sui maggesi, un intervento edilizio possa magari pregiudicare gli interessi di un vicino il cui
fondo è sito sul territorio di un altro comune. Anche in questi casi, non viene richiesta una pubblicazione all’albo del comune vicino. Naturalmente, al comune competente sarebbe rimasta impregiu- dicata la possibilità di trasmettere informalmente la domanda ad altri comuni che considerava toccati dal progetto, chiedendo loro di eventualmente pubblicare il progetto qualora lo avessero ri- tenuto necessario. Trattandosi poi della « sostituzione del palo esi- stente per telecomunicazione mobile e ponte radio» ( FU no. 33 del 19 agosto 2004 ) in zona forestale, ogni interessato residente nei dintorni – anche se sul territorio di comuni vicini – era tenuto a conoscere l’ubicazione dell’attuale impianto in via di sostituzione e aveva pertanto la possibilità di prevalersi dei propri diritti. Ne risulta che la censura, anche se dovesse essere ammissibile, si pa- leserebbe comunque infondata.
1. a) Materialmente, la domanda di costruzione è stata rifiutata in primo luogo per l’altezza della costruzione, reputata sproporzionata. In principio, le disposizioni sulle altezze delle co- struzioni tendono ad assicurare, accanto alle disposizioni sulle distanze da confine, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell’illuminazione e dell’aerazione e mantengono indirettamente entro determinati limiti l’impatto della costruzione sul quadro del paesaggio. A questo riguardo l’autorità comunale non si appella a giusta ragione a delle disposizioni comunali che si rivelerebbero comunque non applicabili. Infatti, determinante per l’applicazione analoga dei limiti d’altezza contenuti nella LE ( vedi schema delle zone allegato alla LE), rimane comunque la presenza di un in- gombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro paesaggistico ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest’ordine di idee, la giurisprudenza ha ri- tenuto che le prescrizioni sull’altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne ( RtiD I-2004 no. 27 e riferimenti). In questi termini è escluso infatti che una costruzione come un’antenna possa essere assimilata ad un edificio in considerazione dell’im- patto che determina sui fondi circostanti. Non si può invero ragio- nevolmente sostenere che un traliccio a reticolato di 52 m di altez- za in mezzo al bosco arrechi un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell’aerazione o dell’insolazione naturali. Come è poi stato esposto in sede di sopralluogo e dimostrano anche le se- quenze fotografiche agli atti, essendo l’antenna posta in mezzo al bosco, il primo tratto della stessa ( una ventina di metri) non è uti- lizzabile. L’impianto destinato alla trasmissione di segnali della radiotelefonia necessita, infatti, di un collegamento in linea d’aria
con la stazione di A., senza elementi perturbatori. L’altezza dell’im- pianto è pertanto determinata da necessità tecniche e tiene pure debitamente in considerazione la crescita nell’immediato futuro delle piante circostanti.
1. a) Con l'entrata in vigore della LPAmb, il diritto canto- nale ha perso la propria autonomia per quanto concerne la diretta protezione dalle immissioni, nella misura in cui il suo contenuto materiale sia lo stesso o meno restrittivo del diritto federale. Il di- ritto cantonale mantiene per contro la propria autonomia laddove completa le norme del diritto federale o, per quanto possibile, ne vuole un’applicazione più severa (art. 65 LPAmb, DTF 128 I 46 cons. 5a, 128 II 66 cons. 3, 127 I 60 cons. 4a e riferimenti, 126 I 76 cons. 1, 118 Ia 299 cons. 3a, 118 Ia 114 cons. 1b e 116 I 492 cons. 1a). In materia di telefonia mobile, l’impianto è tenuto, in virtù del diritto federale sulla protezione dell’ambiente, a rispettare i va- lori ORNI. Scopo dell’ORNI è quello di proteggere l’uomo dalle ra- diazioni non ionizzanti dannose e moleste ( art. 1), regolando in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz prodotte du- rante l’esercizio di impianti fissi ( art. 2 cpv. 1 lett. a). Gli art. 13 e seguenti prevedono valori limite d’immissione. Le limitazioni pre- ventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell’alle- gato 1 dell’ordinanza, i valori limite d’immissione nell’allegato 2. La conformità dell’ORNI alle disposizioni di rango superiore, in particolare alla LPAmb, è già stata esaminata e risolta positiva- mente dalTribunale federale ( DTF 126 II 399 in particolare cons. 4 ). Il concetto di protezione contro le radiazioni non ionizzanti, non- ché i valori limite di emissione e immissione fissati nell’ordinanza e nei suoi allegati, sono stati ritenuti rispettosi della LPAmb, che costituisce in proposito la necessaria e sufficiente base legale ( DTF 126 II 399 cons. 3 e 4, pag. 402 e s.). Il Tribunale federale ha pure riconosciuto la compatibilità dell’ORNI con il principio della prevenzione sancito all’art. 11 cpv. 2 LPAmb, riservando la possi- bilità di un riesame e di un adeguamento dei valori limite, nell’am- bito della protezione contro gli effetti non termici delle radiazioni, nel caso di nuove conoscenze scientifiche in materia ( DTF 126 II 399 cons. 4c). Ne consegue che in base allo stadio attuale delle co- noscenze, la reticenza del comune nei confronti dell’impianto in oggetto non può tradursi in un rifiuto della licenza di costruzione per quanto i valori dell’ORNI vengano ossequiati. Basti comunque al proposito ricordare all’autorità comunale che l’impianto in og- getto, contrariamente a quanto si riscontra invece in altri centri
densamente popolati e nelle città, dista diversi chilometri dell’in- sediamento densamente abitato sul territorio comunale e che per- tanto in termini di radiazioni l’ubicazione qui in discussione è pre- feribile a quella nei luoghi a utilizzazione sensibile ( dove sog- giornano regolarmente delle persone o giocano dei bambini).
R 04 117Sentenza del 20 maggio 2005