Konzessionen und****Bewilligungen 6
Concessioni ed autorizzazioni
Estrazione d’inerti.Qualificazione giuridicadi unterreno alla focedi unfiume. Competenzedel comunepatriziale inqualità di proprietario.
Qualificazione diun terrenoalla focedi unfiume; pro- prietàprivata odemanio pubblico**( cons.**2 ).
**Competenza delcomune patrizialecome proprietario delfondo didecidere inmerito allaconcessione giusta l’art.****81 lett.c LC( cons.**3 ).
Kiesabbau. Rechtliche Qualifikation eines an einer Fluss- mündunggelegenen Grundstücks.Zuständigkeit derBür- gergemeinde alsEigentümerin.
**Rechtliche Qualifikation eines an einer Flussmündung gelegenen Grundstücks; Privateigentum oder Sache im Gemeingebrauch (**E.2 ).
**Zuständigkeit der Bürgergemeinde als Grundeigen- tümerin zur Erteilung einer Konzession gemäss Art. 81lit. cGG (**E.3 ).
Considerandi:
1. a) Non è contestato che il comune patriziale sia debita- mente iscritto a RF in qualità di proprietario del fondo, il quale a sua volta è intavolato come bene di congodimento. Per le parti convenute non sarebbe però possibile avere la proprietà su di una parte del demanio pubblico. Occorre pertanto in primo luogo sta- bilire se l’area in parola possa essere considerata una proprietà privata o se invece debba essere definita come una cosa apparte- nente al demanio pubblico, che soggiace alla sovranità dell’ente pubblico. Giusta l’art. 664 CC, le cose di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato sul cui territorio si trovano ( cpv. 1). Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono ( cpv. 2 ). Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua e il let-
to dei fiumi ( cpv. 3 ). In merito alle cose di dominio pubblico, l’art. 119 LICC, precisa che le acque ( fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all’uso pubblico e vengono considerate proprietà del comune sul cui territorio si trovano ( cpv. 1 e 2 ). Nell’evenienza, le parti concordano nel considerare di dominio pubblico il ruscello e il sottostante fiume con i rispettivi alvei, ma mentre i due conve- nuti considerano che tutto il cono di deiezione sia demanio pub- lico, il ricorrente reputa che gli inerti facciano invece oramai parte della particella no. 1004 e che vadano pertanto considerati di sua proprietà.
1. Sia in primo luogo precisato che la competenza per sta- bilire dove corrano esattamente i confini tra un fondo privato e un fondo di dominio pubblico spetta al giudice civile e non a quello amministrativo. Nell’evenienza occorre però solo stabilire se l’e- strazione degli inerti in questione avesse potuto essere decisa dal comune politico, senza che fosse determinante la questione di sa- pere dove l’eventuale linea di demarcazione tra i due tipi di pro- prietà venisse a correre. Giusta la giurisprudenza dominante, la delimitazione tra un fondo privato e il letto di un fiume o ruscello di dominio pubblico è lasciata al diritto cantonale. In base a que- sta concezione, i cantoni possono stabilire simile limite prenden- do a fondamento il livello medio o massimo di spostamento delle acque alle piene ordinarie o tracciare tali confini amministrativa- mente. Se manca una relativa disposizione cantonale, il diritto sviz- zero prevede una delimitazione che sia indipendente dalla varia- zione del livello delle acque e che venga stabilita in base al livello medio dell’acqua ( DTF 93 II 178 cons. 7 e riferimenti e 123 III 454 cons. 5 ).
1. La fissazione dei confini tra le acque pubbliche e il ter- reno appartenente a privati o a corporazioni è stato nel nostro cantone oggetto del decreto governativo del 15 luglio 1913 ( CS 217.400 ). In base a questa normativa, lungo i corsi di fiumi e tor- renti non incanalati ( non corretti) il confine del terreno agricolo o del terreno con rivestimento vegetale deve costituire anche il con- fine del corso d’acqua ( cifra 1). Nell’evenienza, onde procedere all’estrazione d’inerti prevista, è stata necessaria una domanda di dissodamento. Per questo non possono al riguardo esservi dubbi sul fatto che parte del terreno della particella no. 1004 abbia un ri- vestimento vegetale e che pertanto questa sia di proprietà del pri- vato intavolato come tale a RF. Del resto il relativo piano delle zone 1:2500 «Estrazione Val B.» conferma questo fatto. Al perime-
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tro e alla zona estrazione d’inerti è in ampia parte ( circa per 3/4) so- vrapposta una zona forestale. Per questo, forza è di constatare che, almeno per la parte del sedime no. 1004 ricoperto da bosco, la proprietà del fondo è del comune patriziale e non di quello politico a titolo di demanio pubblico.
1. Il fatto che la ghiaia e il terriccio che ricoprono la par- ticella no. 1004 siano degli accumuli formatisi con il successivo trasporto di materiali da parte del ruscello è ai fini del giudizio inin- fluente. Spostamenti di materiali di poca entità, causati da ab- bondanti piogge o da interventi dell’uomo, cadono sotto la nor- mativa di cui all’art. 660 e 660b CC ( ZBG-Laim, Art. 660, marginali 1–8 ) e giusta l’art. 660 cpv. 1 CC non producono alcuna modifica dei confini della proprietà. Il proprietario del fondo è semplice- mente tenuto a permettere all’avente diritto la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua ( cfr. art. 700 CC ). Se non vi è però ripresa, il proprietario acquista la proprietà su queste parti di terreno per accessione per quanto questi materiali si uni- scano al suolo e vengano pertanto a far parte integrante del fondo. Come si è già detto nel considerando che precede, gli alberi che coprono la particella del ricorrente non fanno che confermare l’av- venuta completa integrazione di questi spostamenti di terreno a favore del fondo del comune patriziale, che ne ha pertanto anche acquisito la piena proprietà.
1. a) In base all’accordo stipulato tra il comune patriziale e quello politico in data 12 giugno 1984, la particella no. 1004 co- stituisce patrimonio di congodimento ai sensi dell’art. 79 lett. d LC. Giusta questa disposizione, rientrano nelle proprietà del co- mune patriziale i patrimoni di congodimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a RF federale quale proprietario o la cui pro- prietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma suffi- cientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta in- contestata. In merito alle competenze, l’art. 81 LC precisa che il comune patriziale decide dell’alienazione, della costituzione in pegno e degli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà ( lett. c ). È per contro necessario solo il consenso del comune pa- triziale per l’alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1. settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostitu- zione di simili proprietà ( lett. d). Contrariamente a quanto pre- tende il consorzio convenuto, la lettera d dell’art. 81 LC non trova nell’evenienza alcuna applicazione, non pretendendo alcuna delle
parti in causa che si tratti di un fondo di congodimento apparte- nente già al comune politico il 1. settembre 1874.
b) Per le parti convenute, una concessione non potrebbe comunque cadere sotto le nozioni di alienazione o di onere per- manente previste all’art. 81 lett. c LC. Quando ad un privato viene permesso un uso particolare di un bene pubblico d'uso comune, ossia una disponibilità esclusiva e particolarmente intensa, viene più precisamente utilizzato lo strumento della concessione (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungs- rechts, 4ª ed., Zurigo 2002, marginale 2418 ss.). Fino alla fine del 19. e anche agli inizi del 20. secolo, la concessione, in particolare quella per i diritti sulle acque, sottostava al diritto privato ed era vista come un diritto reale limitato, non necessariamente limitato nel tempo. Nella concezione moderna della concessione invece, l’ente pubblico non può accordare dei diritti particolari sul dema- nio pubblico per un tempo indeterminato, giacché un simile agire equivarrebbe a rinunciare alla sovranità su tale bene ed ad una periodica ponderazione dell’interesse pubblico al mantenimento della concessione ( cfr. sul tema DTF 127 II 74 cons. 4b e c ). Non è pertanto dato, come pretendono le due parti convenute, qualifi- care la concessione come un onere giusta l’art. 81 lett. c LC e mi- sconoscere l’applicazione di questo disposto insistendo sulla mancanza di permanenza dello stesso. In effetti, non potendo es- sere un onere permanente, la concessione in parola non cade sotto questa nozione. Considerato però che una concessione ac- cordata a titolo permanente equivale ad una alienazione ( DTF 127 II 75 cons. 4c in fine), forza è di constatare che tale tipo di disposi- zione va equiparata ad una alienazione parziale. Questa conclu- sione è poi suffragata dal fatto che l’intervento in parola verrà ad incidere in modo sostanziale sulle caratteristiche stesse del fondo esteticamente e morfologicamente. Non va dimenticato che la vertenza riguarda l’alienazione di circa 90 000 m3 di ghiaia, che at- tualmente formano un imponente accumulo coperto da piante d’alto fusto. Pretendere che l’intervento non verrà ad intaccare la sostanza stessa del fondo non è in tali condizioni sostenibile. An- che se l’accumulo dovesse effettivamente riformarsi ( cosa non del tutto evidente dopo l’intervento di bonifica e rimboschimento pre- visto), il processo richiederebbe comunque forzatamente parecchi decenni.
U 04 83Sentenza del 27 maggio 2005 L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è an- cora pendente.