Sozialversicherung 6
Assicurazioni sociali
LAINF. Ammissibilità di una videosorveglianza.
UVG. Zulässigkeit einer Videoüberwachung.
Considerandi:
2. a) Prima di esaminare concretamente se esistono an-
cora esiti dell’infortunio assicurato, giova in primo luogo stabilire se la sorveglianza ordinata dall’assicuratore fosse lecita e se con- seguentemente le risultanze di questa potessero e possano essere prese in considerazione ai fini del giudizio. Giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intra- prende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informa- zioni di cui ha bisogno. Questa disposizione impone all’assicura- tore l’obbligo di accertare la fattispecie determinante senza che vengano previste restrizioni nell’ambito dei mezzi di prova. Ai sensi dell’art. 96 lett. b LAINF poi, gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllare o sorvegliarne l’esecu- zione possono trattare o fare trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui ne- cessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per stabilire il diritto alle prestazioni. Come il Tribunale federale ha del resto confermato di recente, queste di- sposizioni costituiscono una base legale sufficiente per giustifi- care una certa ingerenza nella sfera privata (cfr. art. 28 cpv. 2 CC) della singola persona tramite il ricorso ad un investigatore pri- vato. Infatti, l’interesse pubblico dell’assicuratore e della colletti- vità degli assicurati a non dover elargire prestazioni non dovute è reputato prevalere sull’interesse privato (DTF 129 V 324 cons. 3.3.3). Anche sulla proporzionalità della misura non possono es- serci dubbi quando la sorveglianza è avvenuta su suolo pubblico,
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sotto gli occhi di tutti e durante delle attività svolte volontaria- mente (DTF 131 I 278 cons. 4.1.1. e 5.1 nonché il cons. 6.2 non pubblicato). Questo vale anche per la procedura cantonale davanti al giudice delle assicurazioni giusta l’art. 61 lett. c LPGA (STFA U 289/05 del 20 marzo 2006).
b) Alla luce della giurisprudenza citata è pacifico che la sor- veglianza ordinata dall’assicurazione infortuni a tre anni dall’e- vento vada esente da qualsiasi critica. La ricorrente è stata seguita in luoghi pubblici e per complessivamente otto giornate ripartite sull’arco di due settimane e in particolare da domenica 27 a mer- coledì 30 giugno 2004 e da sabato 10 a martedì 13 luglio 2004. E’allora evidente che le osservazioni effettuate, per quanto con- cerne le ripetute azioni quotidiane della vita che la ricorrente è in grado di compiere senza alcuna difficoltà, non possono essere considerate dipendere da una situazione del tutto eccezionale e quindi non fede facenti o comunque non determinanti ai fini del giudizio sul danno alla salute, come preteso nel ricorso. Per que- sto Giudice è vero propriamente il contrario. Se l’istante è stata ri- petutamente vista girare la testa, camminare, alzarsi e sedersi, entrare e uscire dalla macchina, aprire e chiudere porte e portel- loni, portare i sacchi della spesa ecc. senza alcuna apparente limi- tazione o difficoltà di carattere fisico è evidente che queste concrete osservazioni non possono essere poste in dubbio addu- cendo una non meglio precisata particolare situazione. Lo stesso vale per la guida dell’automobile. La ricorrente non ha alcuna dif- ficoltà a spostarsi ripetutamente in automobile, anche a velocità sostenuta, a eseguire qualsiasi manovra di entrata e uscita da par- cheggi, anche coperti, a transitare su tratte fortemente frequentate e nei pressi dei luoghi dove è avvenuto l’incidente. Pretendere in questa situazione l’allontanamento dagli atti della videoregistra- zione e dei protocolli della sorveglianza allestiti, con necessaria- mente anche i connessi attestati medici, non trova alcuna giustifi- cazione oggettiva.
S 06 29Sentenza del 9 maggio 2006
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