Linee di allineamento. Accesso alla strada cantonale.
**Le distanzestabilite conle lineedi allineamentopreval- gono sullealtre disposizionisulle distanze****dalla strada (cons.**1a–c).
L’approvazione daparte dell’autoritàcantonale diuna ri- duzione della normale distanza dalla strada cantonale tramitedelle lineedi allineamentonon accordaal pri-vato alcundiritto adun accessodiretto allastrada can- tonaleda tale(ridotta) distanza**(cons. 1d),tanto meno sesi trattadi salvaguardarela sicurezzadi tuttigli utenti dellastrada (cons.2) euna diversasoluzione èconcreta- mente possibileed esigibile****(cons. 4).**
Baulinien. Zufahrt zur Kantonsstrasse.
Baulinienabstände gehen den normalen Strassenab- standsvorschriften vor (E.1a–c).
Die Genehmigungdes reduziertenStrassenabstands dank Baulinienfeststellungdurch diekantonale Behörde gibtdem Privatennoch keinenAnspruch aufeine di- rekteZufahrt zurKantonsstrasse zufolgereduzierten Ab- standes (E.1d), dies um soweniger, als es um dieSi- cherheit aller Strassenbenutzer geht (E.2) und eine andereZufahrtslösung imkonkreten Falldurchaus mög- lich und zumutbar ist**(E.4).**
Considerandi:
1. a) Gli istanti pretendono in primo luogo che le linee di al- lineamento abbiano la priorità su qualsiasi altra disposizione in merito alle distanze ed in particolare anche per quanto riguarda le normali distanze dalla strada cantonale. Giusta l’ordinamento di base del comune convenuto, la particella dei ricorrenti è situata in zona nucleo ed è inserita in un’area di adattamento sovrapposta ad una linea di struttura che corre parallela alla strada cantonale ad una distanza da questa di tre metri. Come previsto all’art. 57 cpv. 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC), venendo questa misura pianificatoria a trovarsi lungo la strada cantonale, la sua determinazione doveva avvenire, come è stato debitamente fatto, in un piano dell’ordinamento di base. Ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPTC, le linee di arretramento servono in parti- colare per mantenere liberi spazi lungo impianti di urbanizzazione, corsi d’acqua e margini boschivi, nonché per mantenere libere su- perfici nell’interesse dei siti caratteristici e della protezione della
natura e dell’ambiente. La LE prevede invece che le linee di strut- tura servano alla creazione del sito caratteristico o di singoli tratti stradali come pure alla sistemazione di costruzioni all’interno dell’insediamento (art. 83 cpv. 1 LE). Le linee di arretramento hanno la precedenza su tutte le altre prescrizioni di diritto pub- blico sulla distanza (art. 55 cpv. 2 prima frase LPTC). Giusta l’art. 19 cpv. 1 prima frase dell’ordinanza stradale cantonale (OStra), lungo le strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo della carreggiata per co- struzioni ed impianti. Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessiti di uno spiazzo antistante la strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata (art. 19 cpv. 2 prima frase OStra). Appellandosi alla precedenza che le linee di struttura hanno su tutte le altre disposi- zioni di diritto pubblico riguardanti le distanze, i ricorrenti consi- derano non applicabile nell’evenienza l’art. 19 cpv. 2 OStra.
1. Come giustamente precisato dall’ufficio tecnico conve- nuto, il problema del caso concreto non si pone nei termini pretesi nel ricorso. Gli istanti, grazie alle linee di struttura alle quali si ri- chiamano, hanno il diritto (ed il dovere) di erigere una costruzione a 3 m di distanza dalla strada cantonale, anziché alla distanza re- golamentare di 5 m giusta l’OStra. Chiaramente quindi, per le di- stanze della costruzione dalla strada cantonale, le linee di struttura hanno prevalenza sulla diversa disposizione di diritto pubblico di cui all’art. 19 cpv. 1 OStra.Tutt’altra cosa è la questione della desti- nazione della costruzione ubicata a soli 3 m dalla strada. Infatti, trattandosi di una destinazione in parte a garage con la porta di questo che si apre lungo la facciata parallela alla strada cantonale, lo scopo previsto per questa costruzione si ripercuote indubbia- mente sull’utilizzazione della strada pubblica. Ne consegue che per perorare l’autorizzazione all’accesso diretto sulla strada canto- nale i ricorrenti non possono appellarsi alle linee di struttura, giacché queste consentono e impongono loro indiscussamente l’edificazione della costruzione a tre metri di distanza dalla strada. Pretese diverse quanto all’ossequio della distanza minima dalla strada di 3 m per l’angolo esterno della prevista costruzione non ne sono state fatte da parte dell’ufficio tecnico, per cui non vi sono motivi per soffermarsi oltre su tale questione.
2. Del resto lo scopo delle linee di arretramento in oggetto – che è quello di strutturare l’insediamento e di proteggere le ca- ratteristiche locali tenendo in considerazione la forma, la posi- zione, le caratteristiche delle costruzioni e delle superfici libere
(cfr. art. 83 LE) – è essenzialmente pianificatorio. Invece, la norma di cui all’art. 19 cpv. 2 OStra persegue rigorosamente la sicurezza della circolazione stradale e quella di tutti gli utenti della strada. L’art. 90 LE precisa che le linee di allineamento servono per garan- tire lo spazio necessario a impianti del traffico, ma da questa di- sposizione non è dato dedurre che con il rispetto della linea di alli- neamento venga automaticamente già anche garantita la sicurezza stradale, come pretende il comune convenuto, prova ne è già la riduzione della distanza regolamentare dalla strada da 5 a 3 m, che non sostiene certo una tale conclusione.
1. Non esistono neppure conflitti tra le linee di struttura e la loro ratificazione da parte dell’autorità cantonale a suo tempo incaricata di accettare la ridotta distanza dalla strada cantonale, nell’ambito della procedura di approvazione della pianificazione locale davanti al Governo. Come si è detto in precedenza, l’ufficio tecnico convenuto non si è opposto alla prevista erezione della co- struzione a soli 3 m dalla carreggiata stradale e neppure alla co- struzione di un garage come tale, ma unicamente alla richiesta di un accesso diretto alla strada cantonale. Non esistevano pertanto motivi per cui l’autorità cantonale avrebbe dovuto intervenire con- tro le linee di struttura, considerato che nell’evenienza il problema si pone solo per quanto riguarda la posizione dell’accesso alla pre- vista costruzione e non per il fatto che si tratti di una costruzione a distanza ridotta o di un garage.
1. a) In primo luogo, giusta l’art. 19 cpv. 2 OStra, l’accesso progettato necessita di uno spiazzo antistante la costruzione di 7 m affinché un veicolo possa venire parcheggiato al di fuori della strada per aprire o chiudere la porta del garage. Pur lasciando in- travedere la possibilità di applicare una distanza magari non così ampia, l’ufficio tecnico considera però che nel caso concreto la già ridotta distanza dalla strada di soli 3 m escluda la possibilità di una soluzione conforme al diritto cantonale. Tale affermazione deve in questa sede essere condivisa. Come si è visto anche in sede di so- pralluogo, è per una normale vettura nelle concrete circostanze impossibile la sosta perpendicolare alla entrata del garage per aprirne o chiuderne la porta senza una parziale invasione della strada, tenendo conto del fatto che per aprire la porta è necessaria la sosta dell’autovettura ad una distanza di circa 0.5 m dalla co- struzione. Anche il fatto di munire la porta del garage con un si- stema di apertura e chiusura automatico con comando a distanza non permetterebbe di lasciare la strada senza intralciare la circo- lazione, propriamente per questa assenza di spazio sufficiente al
di fuori del campo stradale. Già per questo motivo il rifiuto dell’ac- cesso merita conferma.
1. Non è poi contestato che l’accesso richiesto non sod- disfi i criteri di visibilità stabiliti dalla norma svizzera SN 640 273 dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei tra- sporti (VSS). Prendendo una distanza di osservazione di 2.5 m dal bordo della strada e considerando la velocità massima segnalata di 50 km/h, la visuale in entrambe le direzioni dovrebbe essere di 50 m. Uscendo dal garage a marcia in avanti, la visuale verso est è solo di 38 m, poiché la strada piega leggermente a est. I ricorrenti non contestano queste misurazioni, ma considerano che una di- rettiva non possa assurgere a norma legale. Anche questo argo- mento cade a lato. Che un accesso debba poter beneficiare della necessaria visibilità non può essere messo in questa sede in di- scussione, trattandosi della sicurezza non solo degli istanti, ma an- che degli altri utenti della strada. Nel calcolo della visuale richiesta è pertanto, nell’ottica della parità di trattamento e del divieto d’ar- bitrio, indubbiamente preferibile l’applicazione costante di para- metri unitari e oggettivi. Da quanto si è visto al sopralluogo, lungo il lato est, anche per il leggero spostamento in avanti della facciata della casa rispetto al garage e della tendenza della tratta stradale a curvare verso est, la visibilità è effettivamente limitata. Se poi si considera la possibilità di lasciare il garage facendo retromarcia, la visibilità prima di immettersi sulla strada si riduce a pochi me- tri. Il fatto che il comune non escluda la possibilità di introdurre una zona a tempo 30 km/h sulla tratta in questione non modifi- cherebbe per l’ufficio tecnico convenuto il difetto di visibilità dell’accesso. Tale questione è comunque al momento attuale solo teorica e non merita ulteriori disquisizioni.
2. I ricorrenti si appellano al traffico limitato della tratta in oggetto, poiché P. sarebbe servita anche da altre strade come del resto la frazione in oggetto. Non è contestato che la strada in og- getto funga da collegamento tra le due località. Non si tratta però di una tratta poco frequentata come potrebbe essere una strada di quartiere. Come si è visto anche in sede di sopralluogo, tra le ore 10:45 e 11:30 di un comune giorno feriale, il traffico stradale pur non essendo continuo era comunque di affluenza normale e non certo solo di carattere occasionale o saltuario. Sicuramente, non è dato operare con dei criteri meno rigidi a seguito della sostenuta ridotta praticabilità della strada, che comunque ha in detta zona una larghezza di 4.5 m ed è munita di un marciapiedi. Anche il fatto che la strada nel centro abitato della frazione subisca un restringi-
mento e si riduca ad una sola corsia di marcia imponendo agli au- tomobilisti una sensibile riduzione della velocità alla quale so- praggiungono le vetture da est – rispetto alla situazione dei ricor- renti – non modifica le sorti del giudizio. La necessaria riduzione della velocità nel centro della località fosse pure a 30 km/h, ad ol- tre cento metri dalla particella dei ricorrenti, non impedisce certo oggettivamente un’accelerazione entro il limite della velocità mas- sima consentita di 50 km/h.
1. Come si è poi visto in sede di sopralluogo, anche la posa di uno specchio sull’altro lato della strada non permette- rebbe di migliorare la visibilità in modo conforme alle norme della circolazione. Tale misura potrebbe sopperire alle carenze dell’ac- cesso qualora l’autovettura lasciasse l’accesso uscendo a marcia in avanti. Nell’evenienza invece, poiché con una normale manovra di parcheggio la macchina entrerebbe a marcia in avanti nel ga- rage, l’uscita dallo stesso avverrebbe in retromarcia, senza la pos- sibilità quindi di poter consultare debitamente un eventuale specchio sul lato opposto della strada. Anche la possibilità d’im- porre ai richiedenti di parcheggiare la vettura accedendo in retro- marcia al garage è stata esclusa. In primo luogo, sarebbe impos- sibile controllare il rispetto di tale condizione. Inoltre, la stessa richiederebbe uno stazionamento sulla strada cantonale e una breve tratta di retromarcia sulla stessa, non certo a salvaguardia della sicurezza del traffico. Simili palliativi sono quindi ammessi solo in casi estremi, dove non ci sono altre soluzioni possibili, cosa che però non vale per il presente caso (vedi cons. 4).
2. Il comune perora una diversa soluzione per gli accessi ubicati sul territorio comunale, appellandosi alle particolarità della situazione locale e reputando che le disposizioni imposte dall’uffi- cio tecnico siano particolarmente severe. In questo contesto s’im- pone una precisazione. Le disposizioni contenute nella LStra e la relativa ordinanza concernono in primo luogo delle strade canto- nali. A livello comunale l’art. 28 LE accorda all’autorità comunale un’ampia autonomia nella gestione della questione degli accessi per le strade comunali. Infatti, pur prevedendo la necessità di uno spiazzo antistante l’accesso di 5 m di lunghezza e di 3 m di lar- ghezza per autorimesse con uscita diretta su strade, vie e piazze pubbliche, la disposizione consente propriamente in zona nucleo e nella zona villaggio la concessione di deroghe per delle situa- zioni particolari.
4. Infine, gli istanti contestano la proporzionalità delle pre- tese di controparte. Per l’edificazione di un garage conforme alle
richieste dell’ufficio tecnico, sarebbe indispensabile il sacrificio di una gran parte del loro prato. Evidentemente, nella ponderazione degli interessi in gioco, l’interesse pubblico alla costruzione di un accesso alla strada cantonale sicuro per tutti gli utenti della strada, va considerato prevalere sull’interesse meramente economico dei privati alla salvaguardia del prato attorno all’edificio o all’impos- sibilità futura di alienare tale parte della loro particella. Vada solo fatto notare che grazie alla morfologia pianeggiante del fondo, uno spostamento dell’entrata del garage lungo il lato ovest o sud della prevista costruzione non comporterebbe alcuna difficoltà di carattere tecnico.
U 07 35Sentenza del 19 ottobre 2007