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Domanda di naturalizzazione. Obbligo di motivare.
**Necessità dimotivare ladecisione di****rifiuto (cons.**2a).
**Come puòessere soddisfattotale obbligonell’ambito di unadecisione diun’assemblea comunale(cons. 2b,**d, e).
Einbürgerungsgesuch. Begründungspflicht.
Notwendigkeit derBegründung ablehnenderEntscheide (E.2a).
**Wie dieseAnforderung imFall eines****Entscheides einer Gemeindeversammlung realisiert werden kann (E.2b,**d, e).
Considerandi:
2. a) Dal profilo formale viene fatta valere una crassa vio-
lazione del diritto di audizione sia relativamente alla mancata edi- zione dell’incarto che per quanto ha tratto all’assenza di una moti- vazione a sostegno della decisione impugnata. Il diritto di essere sentiti, quale garanzia procedurale generale, è espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere de- dotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ot- tenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferi- menti). Giusta la prassi delTribunale federale anche le decisioni ri- guardanti il rifiuto di una naturalizzazione vanno motivate (DTF 131 I 21 cons. 3, 130 I 149 cons. 5 e 129 I 230 ss. cons. 3.3 e 3.6). Ciò in considerazione del fatto che anche i votanti che si devono espri- mere in merito ad una naturalizzazione sono tenuti al rispetto del principio costituzionale della non discriminazione, sancito all’art. 8 cpv. 2 CF e stando al quale: nessuno può essere discriminato a causa della sua origine, razza o religione. Nell’ambito di una pro- cedura di naturalizzazione questo principio ha un’importanza par- ticolare, non essendo consentito negare la naturalizzazione ad una persona solo in base ad una determinata provenienza etnica o culturale risentita come estranea dalla maggioranza (DTF 129 I 230 cons. 3.5 non pubblicato nella raccolta ufficiale). La necessità di una motivazione vuole in questo contesto garantire che non si- ano propriamente stati motivi contrari al principio della non di- scriminazione razziale a giustificare la decisione negativa (René
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Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Daniel Thürer/Jean-François Au- bert/Jörg Paul Müller [editore], Verfassungsrecht der Schweiz, Zu- rigo 2001, § 19 nota 17). La nuova normativa in materia vigente nel nostro cantone a partire del 1. gennaio 2006 garantisce del resto espressamente il diritto ad una motivazione. Infatti l’art. 25 cpv. 1 LCCit prevede espressamente la necessità di motivare le decisioni di rifiuto.
b) La prassi non ha però stabilito come tale obbligo possa essere concretamente soddisfatto nell’ambito di un’assemblea co- munale. In generale, quando la proposta della sovrastanza o della commissione preparatoria viene sostenuta dall’assemblea, si ritie- ne che i motivi a sostegno della decisione presa, per quanto non emergano elementi propri a sostenere il contrario, siano quelli esposti dall’organo incaricato dell’istruzione della pratica. Quando invece l’assemblea prende una decisione diversa dalla proposta fatta dall’organo incaricato di gestire la pratica, è indispensabile che tale diversa decisione trovi una motivazione. Qualora in sede di assemblea sia sorta una discussione sulla questione, i motivi espressi da coloro che hanno dato un voto sfavorevole possono essere presi a fondamento della decisione di rifiuto. Se non ha luogo alcuna discussione, è comunque indispensabile che l’as- semblea decida il motivo per cui non ha ritenuto di dare la propria approvazione alla richiesta al momento che si esprime in modo sfavorevole. Senza una motivazione a sostegno della decisione negativa, la procedura risulta essere viziata e il provvedimento preso in violazione delle regole procedurali minime non può in questa sede essere protetto.
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1. Per contro, l’assenza di una motivazione non può, lad- dove vi è stata una discussione in sede di assemblea, comportare l’accoglienza del ricorso nel senso che agli istanti venga ricono- sciuto il diritto di cittadinanza comunale da parte di questo Giu- dice, come preteso dai ricorrenti. Anche in considerazione del fatto che la necessità di una motivazione è una procedura piuttosto in- solita nell’ambito di quella che è una votazione popolare in sede assembleare, occorre accordare in primo luogo ai rappresentanti del comune patriziale la possibilità di determinarsi su tale carenza e se possibile di ovviare al vizio formale sulla base di quanto di- scusso in assemblea o sentito come critica prima della votazione (Yvo Hangartner, Grundsätzliche Fragen des Einbürgerungsrechts, AJP 2001 959).
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1. Come è stato esposto in precedenza, la decisione nega- tiva deve essere motivata. Da quanto risulta dal protocollo dell’as- semblea patriziale in questione, il rifiuto è stato preceduto da una discussione sulla durata del soggiorno, l’acquisto di una casa da parte dei petenti e l’integrazione in generale. Il protocollo non per- mette però di trarre delle chiare conclusioni sul perché del rifiuto deciso. In effetti, in sede assembleare era stata ventilata anche la necessità di una motivazione, ma questa era stata a torto ritenuta superflua o perlomeno non necessaria. Che questo Giudice possa supplire alla mancanza di una motivazione sulla base del proto- collo assembleare è escluso per più motivi. In primo luogo ai ri- correnti è stato precluso il diritto di vedere l’incarto, ciò che rende improponibile un eventuale sanamento della mancanza di moti- vazione. Inoltre, i motivi contenuti nel protocollo dell’assemblea sono riassunti in modo piuttosto succinto per una valutazione da parte di terzi. Per i rappresentanti del comune patriziale presenti in sala invece, potrebbe essere probabilmente possibile malgrado i pochi appigli protocollati ricordare maggiori dettagli della discus- sione che ha avuto luogo e giungere così ad una motivazione della decisione. U 07 76Sentenza del 19 ottobre 2007
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