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Appalti
Lap. Procedura****su invito.Ammissibilità diconsorziamenti.
Salvo disposizionecontraria, ilconsorziamento diuna ditta partecipantealla garasu invitocon unaditta non invitataè ammissibile**(cons. 1,**2).
Tale soluzioneè delresto lameglio rispettosadel princi-pio dellalibera concorrenza**(cons. 3).**
SubG. Einladungsverfahren. Zulässigkeit von Arbeitsge- meinschaften.
**Mangels anderslautender Vorschriften,ist ineinem Ein- ladungsverfahren die Bildung einer ARGE einerteilneh- menden mit einer nicht eingeladenen Firma zulässig (E.1,**2).
Diese Lösungträgt demPrinzip desfreien Wettbewerbs am besten Rechnung(E.3).
Considerandi:
1. Per le opere da pittore interne, il comune convenuto ha scelto la procedura a invito giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. c Lap. La con- troversia verte sull’ammissibilità del consorziamento di una ditta partecipante alla gara su invito con una ditta non invitata. Per il co- mune convenuto, non sarebbe dato entrare nel merito del ricorso, giacché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’avviso di gara e non la decisione di assegnazione. Dal canto suo l’istante consi- dera che prevedendo la possibilità di un consorziamento, l’avviso di gara andasse inteso come un consorziamento tra ditte invitate all’appalto e non nel senso ammesso in seguito dall’autorità co- munale. In questo senso, per l’istante non vi sarebbero stati mo- tivi per impugnare l’avviso di gara. La questione di sapere se la ditta ricorrente avesse giustamente dovuto già insorgere contro l’avviso di gara in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 lett. a Lap può nell’evenienza restare aperta, giacché il ricorso deve comunque essere respinto.
2. Come risulta dall’avviso di gara, per le opere in oggetto era ammesso il consorziamento. Non prevedendo tale possibilità alcuna altra limitazione, l’interpretazione che l’istante fa del di- sposto contravviene a quanto è stato esplicitamente richiesto
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nell’avviso di gara. Se il consorziamento doveva limitarsi alle ditte invitate all’appalto, l’autorità avrebbe dovuto specificarlo. Non avendo poste condizioni addizionali all’ammissibilità del consor- ziamento, questo doveva essere necessariamente possibile tra qualsiasi ditta invitata e qualsiasi altra ditta. In questo senso la pretesa avanzata dalla ricorrente, in merito al possibile consorzia- mento solo tra ditte invitate all’appalto, non trova alcun riscontro negli atti ed è contraria all’interpretazione della condizione di gara che poteva ragionevolmente fare qualsiasi concorrente.
1. Ma anche da un punto di vista materiale la soluzione scelta dal comune è inoppugnabile. E’ certamente vero, come addotto da parte della ricorrente, che permettendo il consorzia- mento con ditte non invitate all’appalto viene permessa la parteci- pazione alla gara di concorrenti non invitati. Non va però dimenticato che la procedura su invito, in quanto fortemente limi- tativa del principio della libera concorrenza che dovrebbe reggere l’ambito delle commesse pubbliche, non si può applicare che a de- terminate commesse e che la scelta del pubblico concorso è in ogni caso possibile. Per questo, nella misura in cui l’autorità, scegliendo la procedura su invito, intende incrementare comun- que un poco di più la concorrenza, la scelta non può che meritare protezione. Non va dimenticato che l’interpretazione fornita dalla ricorrente è quella che limiterebbe a oltranza la libera concorrenza. Se, infatti, solo le ditte invitate all’appalto potessero consorziarsi tra di loro, delle cinque offerte richieste ne verrebbero necessaria- mente introdotte un numero inferiore, o nel caso di un consorzia- mento di tutte le ditte invitate, un'unica offerta, in manifesto di- spregio al principio della libera concorrenza e alla normativa cantonale che richiede anche nella procedura a invito l’introdu- zione di almeno tre offerte (art. 13 cpv 1 lett. c in fine Lap). Prati- camente poi, la tesi di ricorso non va esente da critiche, non sa- pendo gli altri concorrenti quali siano esattamente le altre ditte invitate a presentare un’offerta e quindi con chi potrebbero con- sorziarsi. Ne discende che l’ammissibilità del consorzio convenuto in ricorso non dà adito ad alcuna critica, ma si palesa essere una soluzione che comunque meglio si conforma ai dettami della Lap della tesi sostenuta nel ricorso. U 07 18Sentenza del 27 aprile 2007
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