Verfahren 15
Procedura
Nomina diun dipendentecomunale dopomessa acon- corso pubblico. Impugnabilità.
**Impugnabilità diuna decisionedi nominanegativa peril candidato noneletto ammissibilelimitatamente all’esa- medella correttezzadella procedura;conseguenze diun eventuale accoglimentodel ricorso(cons. 1,**2).
**Buna fedequanto all’ossequiodelle condizioni****di con- corso (cons.**4).
Wahl eines kommunalen Angestellten nach öffentlicher Ausschreibung. Anfechtbarkeit.
**Anfechtbarkeit des abschlägigen Wahlergebnisses durch den nichtgewählten Kandidatenlediglich bezüglichder Einhaltung vonVerfahrensgrundsätzen zulässig;**Konse- quenzen einer allfälligen Gutheissung der Beschwerde (E. 1, 2).
**Treu undGlauben inBezug aufdie Einhaltungder Aus-**schreibungsvoraussetzungen (E. 4).
Considerandi:
b)Indipendentemente dall’esitodel presentericorsoè* im- proponibilela domandavolta alconferimento retroattivodella no- mina.Senza unaespressa baselegale alriguardo, ilTribunale am- ministrativo non può per principio costringere un comune ad assumereun dipendentecontro lasua volontà**(vedi** ancheRDAT I-1994no. 19cons. 4).Al concorsoin parolahanno poipartecipato anche altriinteressati, perquesto anchela presain considerazione di altre candidature non potrebbe a questo stadio del procedi- mentoessere esclusa.Con l’annullamentodella decisionedi no- mina può al massimo venire semplicemente ristabilita la situa- zioneposteriore all’introduzionedelle candidaturee precedentela designazione del dipendente.*
15/29 Verfahren PVG 2008
*dicui godel’autorità chiamataa nominareun dipendente,questa è tenutaal rispettodel principiocostituzionale dellaparità ditrat- tamento, del rispetto della buona fede e all’ossequio dei disposti chedelineano direttamentela situazionegiuridica deiconcorrenti (vedi sullaquestione dellaviolazione didiritti costituzionalianche l’art. 55cpv. 2cifra 1della Costituzionecantonale eSTA U05 62, concernente l’impugnabilità di esami di avvocatura). Nel caso in esame,il ricorrentecome partecipanteal concorsoè dalTribunale amministrativo reputato legittimato a proporre ricorso contro la nomina in oggetto, limitatamente però agli aspetti esposti in pre- cedenza (PTA1996 no.*10).
4. a) Essenzialmente, il ricorrente adduce una violazione del principio della buona fede, poiché l’autorità comunale avrebbe nominato un candidato con conoscenze e esperienza professionali inferiori ai parametri posti dal bando di concorso. La censura non merita protezione. Il ricorrente è stato indubbiamente dall’autorità ritenuto adempiere alle condizioni del concorso per quanto ri- guardava le qualifiche e l’esperienza professionali attestati. Pro- priamente per questo motivo era stato chiamato al colloquioper- sonale. Se poi la scelta cadeva sull’altro candidato era perché le pretese salariali del candidato superavano il margineche l’autorità si era imposta con il bando di concorso. Come indicava chiara- mente il bando di concorso la retribuzione era quella compresa tra la 13a e la 15a classe di stipendio dell’organico cantonale. Peril 2008, questa indicazione era da intendere nel senso di un salario lordo mensile minimo di fr.5 070.00 (netto fr.4 301.90)e massimo di fr.8 047.00*(netto** fr.6 827.90).Che la pretesa dell’istante, volta all’ottenimento di un salario netto mensile di fr.8 000.00super- asse di gran lunga il margine indicato non necessita di altre spie- gazioni. Come indicano poi le cifre qui riprodotte, anche sel’istante avesse preteso a posteriori una retribuzione mensile netta di «soli» fr.7000.00, affermazione comunque in palese dissonanza con quanto preteso dal ricorrente stesso al punto 8 della replica, non sarebbero comunque state rispettate le condizioni del con- corso.*
b) Il ricorrente ritieneche l’autorità avrebbe dovuto espressamente chiedergli di ridurre le proprie pretese salariali, cosache l’interessato avrebbe sicuramente anche fatto. La cen- sura non può essere udita. In primo luogo sul salario è stato di- scusso, essendosi il ricorrente dichiarato disposto a ridurre il tem- po di lavoro (80 %), ma non la pretesa salariale. Se nell’ambito di un colloquio di presentazione, il candidato avanza pretese**salariali
chesuperano già il limite massimo della classe di salario, è del tutto logico e comprensibile chela candidatura non sia stata più presa in considerazione. Il massimo della retribuzione in base alle classi di salario non viene versato già al momento dell’assunzione
– quando solitamente viene data la preferenza ad una classe di avvio*–** maviene conseguitodopo annidi lavoroe gliaumenti non sono neppure del tutto automatici (del resto tale è il tenore del contratto poi concluso con il candidato prescelto). Ne consegueche lapretesa avanzatain sededi colloquiopersonale erastata giu- stamente dall’autorità considerata priva di qualsivoglia possibi- litàdi ulterioritrattative. Anchel’esorbitanza deldisaccordo sala- rialerendeva oggettivamenteimpossibile prendereseriamente in considerazione la possibilità di ulteriori trattative. Un’assunzione acondizioni salarialinettamente inferioria quantodesiderato dal candidato non è certo oggettivamente garante di motivazione e soddisfazionepersonale. Nediscende chel’autorità comunaleha giustamente escluso la candidatura dell’istante dalla considera- zione acausa delleeccessive pretesesalariali. Lamancata presain considerazione dellacandidatura delconcorrente sfuggepertanto a qualsiasi critica e il ricorso deve su tale questione essere re- spinto. Ilfatto cheil candidatopresentasse lequalifiche richieste quantoa titolidi studioed esperienzaprofessionale nonè conte- stato,maè** irrilevante.La pretesasalariale, oltread essereun ele- mentoessenziale delcontratto dilavoro, facevaparte dellecondi- zioni per l’ottenimento dell’impiego e propriamente contro tali condizioni salarialiera andatala propostadell’istante inoccasione del colloquio personale.*
U08 83Sentenza del 17novembre 2008