Diritto diaudizione ediritto alcolloquio giustal’art. 138cpv. 1LIG.
**Se unaparte chiededi esseresentita insede direclamo, non èdato presupporrela rinunciaa talediritto allosca- dere diun terminecomunicato solo****oralmente (cons.**2, 3b).
**Fintanto cheuna parteè patrocinata,occorre conferirecon detto****patrocinatore (cons.**3a, c).
**Conseguenze dellaviolazione dell’art.138 cpv.1 LIG qualora dalla continuazione del procedimento non possapiù esserepretesa un’audizioneorale (cons.**4).
Rechtliches Gehörund Vortrittsrechtgemäss Art.138 Abs. 1StG.
**Verlangt einePartei imEinspracheverfahren eineAnhö- rung, kannnicht inder Annahmedavon abgesehenwer- den, dermündlich angesetzteTermin seiungenutzt ver-****strichen (E.**2, 3b).
**Solange einePartei vertretenist, istdie Korrespondenz mitdem Vertreterzu führen(E. 3a,**c).
Folgen einerVerletzung vonArt. 138Abs. 1StG, wennim Verfahrensverlauf keine Möglichkeit mehr besteht, mündlich angehörtzu werden**(E. 4).**
Considerando in diritto:
1. a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sen- tito – dedotto dall’art. 4 vCost. ed ora esplicitamente disciplinato all’art. 29 cpv. 2 Cost., norma che del resto si limita a ribadire i principi sviluppati in tale ambito dalla giurisprudenza (FF 1997 I
1. L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una ga- ranzia minima, mentre la portata del diritto di audizione è deter- minata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 16 cons. 2a, 125 I 259 cons. 3a). Giusta l’art. 138 cpv. 1 LIG, nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e le contri- buenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tas- sazione. La contribuente può inoltre pretendere un colloquio con l’autorità di tassazione. Nella PTA 2002 no. 22 il Tribunale ammini- strativo si era già espresso sull’impossibilità di principio di sanare il vizio di un mancato colloquio giusta l’art. 138 cpv. 1 LIG nell’am- bito della successiva procedura di ricorso scritta, anche se poi a ti- tolo eccezionale esaminava comunque la conformità al diritto ma- teriale della decisione impugnata per ragioni di opportunità. In principio però, se nell’ambito di una procedura di reclamo la legge prevede esplicitamente la possibilità di pretendere un colloquio con l’autorità di tassazione, non vi sono motivi di semplice oppor- tunità che possano giustificare di prescindere dalla richiesta.
2. Nell’evenienza in oggetto, l’amministrazione imposte non mette in dubbio che la contribuente andasse ulteriormente sentita nell’ambito del reclamo. Avendola però senza successo sollecitata agli inizi di dicembre 2013 a volersi determinare su tale aspetto della questione entro la fine dell’anno, non vi sarebbe sta- ta alcuna violazione del diritto di audizione al trascorrere infruttuo- so del termine comminato. Per la ricorrente invece, tale invito a volersi determinare entro la fine dell’anno non sarebbe stato fatto alla dovuta patrocinatrice dell’istante, per cui sarebbe giuridica- mente irrilevante.
1. a) In principio, se una parte è rappresentata, fintanto che essa non revochi la procura l’autorità è tenuta a comunicare con la rappresentante (vedi DTA 99 V 182 cons. 3; sentenza del Tribunale federale 2C_869/2013 del 19 febbraio 2014; PTA 2002 no. 47 e art. 11 cpv. 3 PA). Non è contestato che la ricorrente fosse rappresen- tata davanti all’autorità fiscale grigionese dalla X. SA. Detta fiduciaria oltre ad essere legittimata a rappresentare l’istante in sede di reclamo disponeva pure della regolare procura. L’invito fatto da parte dell’amministrazione fiscale a volersi avvalere del diritto di audizione entro la fine dell’anno era invece stato formu- lato oralmente, nell’ambito di un colloquio telefonico, nei con- fronti del legale che rappresentava la società ricorrente in sede pe- nale. L’amministrazione imposte pretende di aver in buona fede potuto supporre che detto legale fosse legittimato anche a trattare le questioni fiscali con l’autorità di reclamo. È vero che giusta la
giurisprudenza del Tribunale federale, una notifica difettosa, se essa raggiunge comunque lo scopo, produce effetti giuridici mal- grado l’irregolarità. Questo principio deriva dall’applicazione delle disposizioni sulla buna fede o riguardanti il divieto di formalismo eccessivo (DTF 132 I 253 cons. 6 e 7).
1. Nell’evenienza però la situazione è diversa. Nel reclamo presentato dalla patrocinatrice ufficiale della ricorrente veniva espressamente formulata una richiesta di audizione e questa pre- tesa non veniva esaudita dopo un colloquio telefonico nel quale veniva fatto accenno alla necessità di reagire entro la fine del 2013. Tale modo di procedere non soddisfa però i requisiti formali mi- nimi imposti dalla legge. Come detto, nell’ambito del reclamo è dato chiedere un colloquio e questa richiesta è stata espressa- mente formulata dall’istante nella misura in cui essa chiedeva di essere sentita prima dell’emanazione di una decisione. Tale pre- tesa andava pertanto in principio esaudita indipendentemente dalla fondatezza o meno delle pretese materiali. La legge accorda un diritto alla contribuente e questa può pretendere il suo eserci- zio senza che da parte dell’autorità di reclamo possa venire op- posta una implicita rinuncia a tale diritto per non aver reagito ad una sollecitazione telefonica entro un determinato tempo. Se in ef- fetti la convenuta avesse inteso privare la ricorrente di tale diritto in assenza di una reazione entro la fine del 2013, tale intenzione andava notificata debitamente alla contribuente in forma scritta e con l’indicazione delle relative conseguenze. Pretendere che il di- ritto al colloquio o ad essere sentiti sulla questione si sia estinto sulla base di una comunicazione telefonica avuta con un diverso rappresentante di parte che quello ufficiale non resiste alle cen- sure di ricorso, indipendentemente quindi dalla questione di sa- pere se l’amministrazione imposte fosse o meno in buona fede ri- guardo la rappresentanza dell’istante.
2. Concretamente comunque, neppure l’intimazione tele- fonica fatta al legale resisterebbe alle censure di ricorso. Che detto patrocinatore potesse essere considerato il nuovo rappresentante della ricorrente nella causa fiscale non viene neppure a giusto titolo preteso, in quanto la decisione su reclamo dell’ammini- strazione imposte veniva in seguito correttamente intimata alla X. SA e non all’avvocato della procedura penale. L’ammi- nistrazione non ha pertanto mai pensato che fosse subentrato un nuovo rappresentate, ma essa reputa che quanto discusso con l’avvocato della sede penale fosse in buona fede imputabile alla rappresentata. La pretesa non merita però protezione. O la ricor-
rente aveva un altro rappresentante e allora era con questi che do- veva necessariamente avvenire lo scambio di corrispondenza, cosa manifestamente non avvenuta, o l’avvocato restava il rap- presentante di controparte nella mera causa penale e quanto di- scusso con detto rappresentante non poteva aver rilevanza per la causa fiscale come tale, senza perlomeno aver debitamente con- ferito con la rappresentante ufficiale. Del resto, da quanto emerge dalla documentazione agli atti, nell’ambito della procedura pe- nale, la ricorrente cercava di ottenere della documentazione con- tabile che avrebbe potuto avere anche rilevanza dal profilo fiscale e il motivo per cui il legale della causa penale contattava l’ammi- nistrazione imposte era quello di informarla in primo luogo sull’in- successo degli sforzi condotti.
1. a) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 134 I 88 cons. 4.1, 331 cons. 3.1 in fine, 133 I 277 cons. 3.1, 132 V 387 cons. 5.1 pag. 390; 127 V 431 cons. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza della sede federale, una violazione del diritto di essere sentito è a determinate condizioni da ritenersi sa- nata, anche se la riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 cons. 3d/aa pag. 437). Nell’evenienza, considerata l’espressa possibilità offerta dal- la normativa fiscale cantonale di avere un colloquio con l’autorità di tassazione in sede di reclamo, un sanamento del vizio in questa sede potrebbe entrare in considerazione solo se tale diritto potes- se essere parimenti esercitato anche in proseguo di causa. b) Le garanzie di un equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non si applicano al di- ritto fiscale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_24/2010 del 1° giugno 2010 e 2P.347/2005 del 3 gennaio 2006, cons. 1) e l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il di- ritto a un’audizione orale (DTF 134 I 148 cons. 5.3 e riferimenti e sentenza del Tribunale federale C 128/04 del 20 settembre 2005). Nella procedura di ricorso un tale diritto non è dal Tribunale am- ministrativo stato riconosciuto (PTA 2012 no. 21). Ne consegue che quanto è stato negato alla ricorrente in sede di reclamo non può essere sanato in questa sede. Per questo si giustifica un rinvio degli atti all’autorità di tassazione per la presa di un nuovo prov-
vedimento dopo aver debitamente dato alla ricorrente l’opportu- nità di esercitare il diritto di essere sentita perorato nel reclamo. A 14 16 Sentenza del 19 agosto 2014