Sozialversicherung 6
Assicuranza sociala Assicurazioni sociali
Contributi AVS/AI/IPGdi assicuratisenza attivitàlucra- tiva. Tassazionein base****al dispendio.
AHV/IV/EO-Beiträge von nichterwerbstätigen Versicher- ten. Besteuerung nach dem Aufwand.
Considerando in diritto:
1. a) A norma dell’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’atti- vità lucrativa, mentre secondo l’art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo AVS è dunque pagato «se- condo le condizioni sociali» dell’assicurato. Giusta i disposti dell’OAVS, questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di in- teresse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 cons. 2a; RCC 1986 pag. 350). Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha costantemente interpretato la nozione di «reddito conseguito in forma di rendite» in senso lato. In effetti se ciò non dovesse es- sere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante. L’ Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presen- tino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al man-
tenimento dell’assicurato, occorre qualificarle come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un’influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obliga- torischen AHV, Berna 1996, 2. ed., pag. 228 ss. e Pratique VSI 1994,
pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 cons. 3a, e riferimenti).
1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribu- zione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è con- vertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza deter- minante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei va- lori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). La determina- zione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
2. L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equipa- rato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS). Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in que- stione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la so- stanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS). Per il resto, se nel calcolo del reddito conseguito in forma di rendita giusta l’art. 29 cpv. 5 OAVS – fatto in base alle spese secondo il dispendio come previsto all’art. 14 LIFD – la sostanza dovesse già essere stata computata nelle spese, allora non sarebbe dato tenerla doppiamente in considerazione, addi- zionandola nuovamente al reddito moltiplicato per venti (vedi sul tema UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo, Basilea, Ginevra 2012, 3. ed., nota 33 all’art. 10 LAVS e la sentenza del Tribunale federale H 20/03 del 30 dicembre 2005, nell’ambito della quale la sostanza accertata in un secondo tempo dall’autorità fiscale veniva corretta a fr. 0.–).
1. a) L’assicurato invoca la direttiva 2.03 riguardante i con- tributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG. A mente di tale direttiva il calcolo dei contributi all’AVS, all’AI e alle IPG si basa sulla sostanza e sul reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Per le persone coniugate (in- dipendentemente dal regime matrimoniale dei beni), i contributi sono calcolati per ogni coniuge sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito sotto forma di ren- dita. L’entità dei contributi è fissata tenendo conto della tassazione delle autorità fiscali cantonali. Non è possibile versare volontaria- mente contributi più alti. I contributi saranno calcolati sulla base del reddito effettivo e della sostanza dell’anno contributivo. Il va- lore determinante della sostanza sarà quello al 31 dicembre dell’anno contributivo (per esempio il 31 dicembre 2014 per l’anno contributivo 2014). In base alla cifra 11 di detta direttiva non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di rendita i redditi da pa- trimonio.
1. Nell’ambito della propria opposizione, l’istante chie- deva che il suo reddito venisse escluso del calcolo dei contributi essendo lo stesso costituito interamente da redditi da patrimonio. Dopo essere venuto a conoscenza che giusta l’art. 14 cpv. 4 LIFD anche i proventi della sostanza immobiliare concorrono alla de- terminazione del reddito, nello scritto di ricorso l’istante sostiene che il suo unico reddito proverrebbe da capitale mobiliare non col- locato in Svizzera. L’imposizione secondo il dispendio costituisce un’eccezione nel sistema fiscale svizzero e si sostituisce all'impo- sizione sul reddito e sulla sostanza. Il dispendio è calcolato con ri- ferimento alle spese annue corrispondenti al tenore di vita del contribuente e la tassazione è vincolante per le casse di compen- sazione (art. 29 cpv. 5 OAVS). Come poi il Tribunale federale riba- diva nella sentenza H 20/03 del 30 dicembre 2005 al considerando 5.3, «per la giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta con- forme alla realtà; questa presunzione può essere infirmata solo da fatti concreti e rilevanti. Dal momento che le casse di compensa- zione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità fiscali e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la de- cisione amministrativa unicamente dal lato della legalità, egli può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa contenga errori manifesti o debitamente comprovati, che possono essere immediatamente corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull’esattezza di
una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni so- ciali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione».
1. Nell’evenienza, per gli anni 2010, 2011 e 2012 vi sono delle tassazioni fiscali definitive ed i relativi contributi sono stati giustamente corrisposti in base ai dati comunicati dall’autorità fis- cale (HANSPETER KÄSER, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1998, pag. 55). Sia nell’ambito dell’opposizione che poi in sede di ricorso, il ricorrente non adduce il benché minimo mezzo di prova a conferma di quanto pretende relativamente alla provenienza dei suoi mezzi. Poiché l’assicurato non è stato in grado di comprovare che la fonte del suo reddito e la sua sostanza si compongano di elementi che non vanno considerati nel com- puto dei contributi secondo quanto afferma, per la cassa di com- pensazione restava determinante la comunicazione fatta dall’au- torità fiscale in merito alle spese stimate per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio e giustamente l’importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio è stato equiparato al reddito conseguito in forma di rendita, come sancito dalla rela- tiva normativa. Anche per quanto riguarda la sostanza, il ricor- rente non fornisce alcun elemento di giudizio concreto proprio a mettere anche solo in dubbio le deduzioni operate dalla compe- tente autorità fiscale, tantomeno è dato ritenere che nel calcolo del reddito siano già stati considerati anche elementi della sostanza che non andrebbero più tenuti in considerazione. Per l’anno 2013 sono dalla cassa di compensazione stati ripresi i dati dell’anno precedente. Giusta quanto allegato dall’istante in sede di ricorso, egli avrebbe pattuito con l’autorità fiscale di passare nel 2013 ad una tassazione ordinaria. Questo auspicio è però allo stato degli atti presentati finora rimasto solo tale. Evidentemente, se per il 2013 l’istante dovesse essere tassato nell’ambito di una tassazione ordinaria o se la ripresa dei dati dell’anno precedente per la deci- sione di contribuzione del 2013 dovesse rivelarsi non corretta, la cassa di compensazione sarà tenuta a rivedere la fissazione dei contributi per detto anno in base a questi nuovi parametri fiscali. S 14 42 Sentenza dell’8 luglio 2014