1/1 Politische Rechte PVG 2016
Bürgerrecht, Niederlassung****und 1
Aufenthalt
Dimora, domicil,dretg daburgais Cittadinanza, domicilio****e dimora
Domicilio. Luogodi lavoro,di abitazionee nativodifferen- ti.Precisazione dellaprassi.
**Analogo richiamodella prassisul domiciliofiscale perla determinazione deldomicilio civile(cons. 2,**3).
**Caso di una persona nubile chelavora e abita in postidiversi esoggiorna regolarmentepresso igenitori; pre-sunzione secondo cuiil domicilio si trovi nel posto di lavoro (intesoquale postodal qualesi parteper recarsial lavoro);tale presunzionepuò essereinvalidata (infa- vore diun altroluogo) inpresenza diconcreti elementi (cons.**3c).
**Gli elementidel casodi specieparlano infavore diuna fissazione deldomicilio nelluogo incui laricorrente hail suo appartamentoe dacui essaparte perrecarsi allavo- ro;considerazione delprincipio secondocui, oltrepassa-ti i30 annid‘età, ilrientro regolarepresso igenitori nonrappresenta uncriterio rilevantea favoredi un****domicilio nel luogo natio (cons.**3c, 4).
Wohnsitz. Unterschiedliche Arbeits-, Wohn- und Geburts- orte. Präzisierung der Praxis.
**Analoge Anwendungder Praxiszum steuerrechtlichenWohnsitz aufden zivilrechtlichen****Wohnsitz (E.2,**3).
Fall einer ledigenPerson, die an unterschiedlichenOr- ten wohntund arbeitet,und sichregelmässig beiihren Eltern aufhält;Vermutung, wonach sichder Wohnsitz am Arbeitsort**(d. h.am Ort,von demjemand zurArbeit geht) befindet;diese Vermutungkann zugunsteneines anderen Ortsbei Vorliegen konkreter Elemente umge- stossen****werden (E.3c).**
Die konkreten Elemente sprechenhier zugunsten ei- ner Festlegungdes Wohnsitzesam Ort,an demdie Be-schwerdeführerin ihre Wohnung hat und von dem aus sie zurArbeit fährt;Berücksichtigung des Grundsat- zes, wonach dieregelmässige Heimkehr zu denEltern
nach dem30. Lebensjahrkein entscheidendesKriterium zugunsten einesWohnsitzes am Geburtsort****darstellt (E.3c, 4).
Considerando in diritto:
1. a) L’art. 24 cpv. 1 Cost., sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la libertà di prendere domicilio in qualsia- si luogo della Svizzera ai sensi delle disposizioni del CC o di sog- giornare semplicemente in un determinato luogo. La libertà è quel- la di poter creare, conservare o lasciare un determinato domici- lio o un luogo di soggiorno (Jean-Baptiste Zuffery, La liberté d’éta- blissement, in: thürer/auBert/Müller, Droit constitutionnel Suisse, § 47 marginale 5). In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad
accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richie- sta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine (cfr. DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una deci- sione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo U 15 51 cons. 2 con riferimenti).
1. La ricorrente invoca la libertà di domicilio di cui al sum- menzionato art. 24 Cost. La libertà di prendere domicilio in qual- siasi luogo della Svizzera, a differenza della libertà di scelta del semplice soggiorno – a cui fa riferimento in senso esteso l‘art. 24 Cost. –, va tuttavia intesa nei limiti dell’art. 23 CC. La libertà della ricorrente di stabilire il proprio domicilio nel Comune di Y. è quindi garantita fintanto che siano adempiti tali presupposti.
1. a) Giusta l’art. 23 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmen- te. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residen- za o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luo- go durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concre- tamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto (DTF 132 I 29 cons. 4.1; 125 I 54 cons. 2a; 123 I 289 cons. 2b). Il prin-
cipio basilare a fondamento dell’art. 23 cpv. 1 CC è che i cittadini hanno il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro rela- zioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons.
3, 85 II 322 cons. 3). La semplice presenza in un determinato luogo non costituisce domicilio, per questo serve che la persona abiti nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possi- bilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (DTF 96 I 145 cons. 4c). Il domicilio si trova dunque abitualmente nel luogo dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L‘intenzio- ne, riconoscibile all‘esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l‘intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (sentenze del Tribunale amministrativo U 15 51 cons. 3a e b, U 05 54 cons. 2b con riferimenti).
1. La semplice dichiarazione di volontà non basta per stabi- lire dove una persona abbia il proprio domicilio. Considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione sogget- tiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rile- vanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. honsell/Vogt/geiser, Kommentar zum Schwei- zerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante, pertanto, quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi e non unicamente quel- lo che pretendono volere le persone interessate (sentenza del Tri- bunale amministrativo U 15 51 cons. 3c).
2. Siccome il domicilio civile e quello fiscale, di regola, van- no di pari passo, per la determinazione del luogo dove si trova il centro delle relazioni personali è dato riprendere anche la prassi in merito al diritto fiscale. In tale contesto, vanno distinte due ter- minologie riguardo al luogo di lavoro: con la prima, si intende lo stesso luogo in cui viene svolta l‘attività lavorativa; mentre che con l‘altra, ci si riferisce al luogo da cui ci si reca al posto di lavoro. Qui di seguito, il luogo di lavoro va inteso nel senso dell‘ultima defini- zione descritta, vale a dire come luogo da cui ci si reca al lavoro
siccome, nel caso in esame, la ricorrente non lavora nel comune convenuto bensì in quello di Z. . Secondo la menzionata pras- si del Tribunale federale, superati i 30 anni d‘età, oppure, decorsi cinque anni di dimora ininterrotti nello stesso luogo di lavoro, si presume che i legami con i genitori di regola siano affievoliti, men- tre che quelli presso il luogo di lavoro si intensifichino. Il rientro regolare presso il luogo di domicilio dei genitori non è un criterio in grado di giustificare un domicilio in tal luogo, a meno che venga dimostrato chiaramente che i legami presso il luogo natio siano preponderanti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo A 13 34 del 27 agosto 2013 cons. 2c con riferimenti in particolare alle deci- sioni del Tribunale federale 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 cons.
2.2 e 2C_178/2011 del 2 novembre 2011 cons. 2.2). Nel diritto fiscale
sussiste poi una presunzione naturale che il centro delle relazioni personali (e di conseguenza il domicilio fiscale principale) si trovi nel luogo di lavoro. In una sentenza del 27 agosto 2013, questo Tribunale riteneva che, dal momento che il comune del luogo di lavoro non corrisponde a quello di dimora (vale a dire – come nel caso di specie – quello da cui ci si reca al lavoro), non ci si potrebbe basare su tale presunzione (sentenza del Tribunale amministrativo A 13 34 del 27 agosto 2013 cons. 2d). Questa considerazione, vista anche la citata prassi del Tribunale federale, va tuttavia rivista, ri- tenendo pertanto che la presunzione summenzionata è principal- mente valida, ma può essere contraddetta in presenza di concreti elementi.
1. Gli elementi che nel caso di specie parlano in favore di un domicilio civile instauratosi nel Comune di X. sono, innanzi- tutto, la lunga durata ininterrotta della residenza (più di sette anni) sul suolo del Comune convenuto e il fatto che la ricorrente vi abiti in un ampio appartamento di 4.5 locali. Posto ciò, non può essere accolta l‘osservazione della ricorrente, là dove afferma che si trat- terebbe di una sistemazione provvisoria. Va invece ritenuto, che questi elementi oggettivi confermano la volontà della ricorrente di restare sul territorio del convenuto. Inoltre, avendo ella da lungo tempo oltrepassato i 30 anni d‘età, vale il principio secondo cui il rientro regolare presso i genitori non rappresenta un criterio rile- vante. Infatti, questo tipo di relazione con i genitori non raggiunge l‘intensità premessa per poter affermare che le relazioni di caratte- re familiare pesino più delle interazioni che, per forza di cose, dopo sette anni di residenza si sono venute a creare sul territorio del Comune convenuto. Affermare l‘opposto nel caso della ricorrente – che è di stato civile nubile – significherebbe negare l‘indipendenza
che ella stessa ha fondato andandosi a stabilire al di fuori dell‘abi- tazione familiare. Oltretutto, va osservato che tra X. e Y. la distanza è minima, fatto che permette alla ricorrente di recarsi dai genitori per poi far rientro in tempo breve a X. . Inoltre, le asserite cure prestate dalla ricorrente presso la dimora dei genitori non sono suffragate da mezzi di prova atti a capovolgere la presun- zione esposta qui sopra al cons. 3c. I documenti inoltrati, infatti, sono anzitutto del 2016 e attestano solamente lo stato di salute
– benché evidentemente precario – del padre della ricorrente. In
ogni caso, in accordo con le affermazioni del convenuto, va detto che, essendo ella assente durante la giornata e rientrando giornal- mente a X. , non ci sono gli elementi sufficienti per affermare che le relazioni con il luogo natio siano preponderanti. Del resto, la soluzione di vivere in un luogo al di fuori di quello natio – come affermato dalla ricorrente – solamente per convenienza e non p.es. per praticità riguardo al tragitto per recarsi al posto di lavoro, met- te in discussione l‘effettiva volontà della ricorrente di partecipare alla vita sociale del comune natio, dove ella di fatto non abita più. Il luogo di domicilio va quindi fissato a X. , dove ella abita e da dove ella si reca al lavoro. Per queste ragioni il ricorso va respinto. U 16 26 Sentenza del 12 luglio 2016