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gnata.
Staatsorganisation Organisaziun statala Organizzazione dello Stato
**Aggregazione (fusione)****di comuni.Notifica diuna decisio-****ne decaduta.**Nullità.
Gemeindezusammenschluss (Fusion). Mitteilung eines untergegangenen Entscheides. Nichtigkeit.
Considerandi:
2. Innanzitutto va valutata la validità della decisione impu-
1. Secondo costante giurisprudenza una decisione viziata
è di regola solo annullabile. Se non è impugnata tempestivamente essa passa quindi in forza di cosa giudicata formale e non può più essere oggetto di contestazione (cfr. DTF 104 Ia 172 cons. 2c). Rara- mente una decisione viziata è soggetta a nullità: lo è se il vizio di cui
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è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa (cfr. DTF 139 II 243 cons. 11.2, 132 II 21 cons. 3.1, 116 Ia 215 cons. 2c con riferimento a 104 Ia 172 cons. 2c; PTA 1993 no. 84). Di norma, sono considerati vizi particolarmente gravi gli erro- ri di procedura, quali l’incompetenza dell’autorità adita (PTA 1990 ni. 1 e 35) o la notificazione difettosa di una sentenza cagionante un pregiudizio alla parte interessata risp. l’assenza di notificazione (cfr. DTF 122 I 97 cons. 3a/aa e bb). Per contro, gli errori di merito provocano la nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l’atto in questione diviene in pratica pri- vo d’effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d’impossibile esecuzione (cfr. DTF 132 II 21 cons. 3.1, 129 I 361 cons. 2.1, 122 I 97 cons. 3a/aa, 104 Ia 176 cons. 2c e
riferimenti; PTA 1993 no. 84).
1. Nel caso di specie, i comuni di X. , Y. e Z. si sono aggregati con effetto al 1° gennaio 2017 nel nuovo Comune di X. . La decisione impugnata, costituita dalla licenza edilizia e dalla decisione su opposizione, è stata notificata alle parti il 2 gennaio 2017 da parte del neocostituito Comune convenuto. Sia la decisione sulla licenza edilizia sia quella sull’opposizione sono datate 2 gennaio 2017. Dette decisioni, tuttavia, sono state eviden- temente deliberate dal vecchio Comune di X. . Infatti, esse in- dicano quale data di decisione la seduta del 14 dicembre 2016. Ne discende che la motivazione è stata stesa dal vecchio Comune, fat- to che il convenuto non nega, ma si limita a sostenerne l’irrilevanza. Ne consegue che la decisione impugnata (di rilascio della licenza edilizia e sull’opposizione) è stata decretata dal vecchio Comune, mentre il nuovo Comune si è limitato a comunicarla alle parti. Si tratta quindi di esaminare se il nuovo Comune, con la fusione, ha assunto la decisione del vecchio Comune decaduto e quindi poteva comunicarla come sua alle parti.
2. L’aggregazione (anche: fusione) di comuni è caratteriz- zata dal principio di successione universale. Giusta consolidata dottrina e giurisprudenza, tramite la fusione di comuni, tutti i rap- porti giuridici dei comuni che si estinguono vengono trasferiti al nuovo comune aggregato, senza far distinzione tra diritti e doveri di carattere giuridico privato e pubblico (cfr. URSIN FETZ, Gemeindefu- sion unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Graubünden, diss. Zurigo 2009, p. 170 seg.). Tali effetti della successione univer- sale saranno fissati esplicitamente nella nuova legge cantonale sui
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comuni, soggetta a revisione totale (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio, foglio n. 3, 2017–2018, p. 259). Così, l’art. 69 del disegno di legge prevede che il comune nato dall’aggregazione è successore in diritto dei comuni aggregati. Esso rileva i diritti e i doveri nonché i crediti e le obbligazioni di tutti i comuni precedenti.
1. Per acquisire efficacia giuridica, una decisione deve es- sere notificata. Solo allora gli obblighi fissati nella decisione si ma- nifestano come doveri di natura giuridica (cfr. TSCHANNEN/ZIMMERLI/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, § 31 n. 2 seg.). La decisione impugnata non è stata notificata dal vecchio Comune. Di conseguenza, al momento della fusione non sussis- teva nessun obbligo del vecchio Comune, derivante dalla decisio- ne in discussione priva di efficacia giuridica, che potesse essere trasferito al nuovo Comune tramite successione universale. A tal proposito sarebbe occorso che il vecchio Comune comunicasse la sua delibera qui in discussione entro il 31 dicembre 2016. Inoltre, un trasferimento eo ipso in seguito alla fusione della decisione in questione al nuovo Comune è escluso: semplici decisioni senza ef- ficacia giuridica non rientrano nella categoria dei rapporti giuridici trasferibili per successione universale. Infine, il trasferimento risp. la ripresa di suddetta delibera non è nemmeno stata regolamen- tata nel contratto di aggregazione (doc. 19 convenuto). La decisio- ne va quindi considerata decaduta al momento dell’estinzione del vecchio Comune il 31 dicembre 2016. Il nuovo Comune convenuto deve quindi deliberare esso stesso una nuova decisione e non può semplicemente comunicare una decisione decaduta presa in altra composizione da un Comune estinto. Visto il grave vizio formale (comunica di una decisione decaduta), la decisione impugnata è da dichiarare nulla. Non oc- corre quindi entrare nel merito delle censure materiali.
R 17 16Sentenza del 25 gennaio 2018
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