Contributi AVS. Lavoratore indipendente domiciliato in Svizzera e che consegue reddito in uno Stato dell’UE e in Svizzera.
AHV-Beiträge. Selbstständigerwerbendermit Wohnsitzin derSchweiz undEinkommen ineinem EU-Staatund in****der Schweiz.
Considerando in diritto:
1. La controversia verte sull’assoggettamento in Svizzera dell’istante per il suo intero reddito, ovvero anche per quella parte che è stata realizzata nel 2013 e 2014 in Italia.
1. Giusta l’art. 13 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Modi- ficato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43), nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confede- razione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito semplicemente RCE no. 883/2004; RS 0.831.109.268.1), la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure b) alla legislazione dello Sta- to membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
1. In principio, l’istante non contesta l’affiliazione alla cassa di compensazione per il reddito da indipendente consegui- to in Svizzera. Infatti, l’affiliazione alla cassa di compensazione è avvenuta, oltre che per espressa volontà dell’interessato, anche in virtù del domicilio nei Grigioni e dell’esercizio di una parte so- stanziale dell’attività in Svizzera. Nella decisione impugnata vie- ne debitamente spiegato cosa vada inteso per “parte sostanziale
dell’attività” ai sensi dell’art. 14 paragrafo 8 del Regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem- bre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confede- razione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito semplicemente RCE no. 987/2009; RS 0.831.109.268.11). Giusta detto disposto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, pa- ragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato mem- bro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principa- le di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono indicativamente per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servi- zi prestati e/o il reddito. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato mem- bro in questione. A contrario è allora lecito dedurre che una quota superiore al 25 % lasci presumere che una parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato in questione.
1. Nell’evenienza l’istante risiede in Svizzera e giusta la comunicazione fatta dall’autorità fiscale il 22 dicembre 2016 nell’e- sercizio della sua attività di indipendente ha conseguito una retribu- zione in Svizzera di almeno il 25 %. Nel 2013, infatti, la quota di red- dito conseguita in Svizzera era del 36.45 % e nel 2014 dell’88.55 % rispetto al reddito globale. Nel proprio ricorso l’istante non conte- sta questi dati, ma vorrebbe venisse operata nella determinazione dei contributi la rispettiva deduzione per il reddito realizzato in Ita- lia ed ivi già soggetto a contribuzione.
1. La pretesa addotta dall’istante quanto alla sottoposi- zione a contribuzione dell’assicurazione svizzera della sola parte di reddito conseguita in Svizzera contraddice però manifestamen- te quanto previsto della relativa legislazione in materia. L’art. 13 paragrafo 5 del RCE no. 883/2004 disciplina propriamente questa specifica questione precisando: le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di que- ste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retri- buzioni nello Stato membro in questione. Ne risulta che se la Sviz-
zera va considerata legittimata a riscuotere i contribuiti, in virtù del domicilio e dello svolgimento della parte sostanziale delle attività, come non viene in principio contestato, tale diritto riguarda espli- citamente tutti i redditi conseguiti dall’assicurato come se questi esercitasse l’insieme delle sue attività autonome e riscuotesse l’in- sieme delle sue retribuzioni in Svizzera.
1. Per il ricorrente, il fatto di essere obbligatoriamente as- sicurato in Italia implicherebbe il suo esonero dalla sottoposizione a contribuzione all’assicurazione svizzera, per i proventi conseguiti all’estero. Tale pretesa non è però corretta. Dal punto di vista dei trattati sopra menzionati vigenti tra la Svizzera e l’UE di cui l’Italia è stato membro, l’assicurato va sottoposto a contribuzione in Sviz- zera per tutti i redditi anche se conseguiti all’estero. Il fatto che in Italia egli debba obbligatoriamente assicurarsi per poter esercitare la propria professione è quindi di fondo un problema che riguarda lo Stato Italiano, ma non la corretta applicazione del trattato Sviz- zera-UE in materia di sicurezza sociale.
1. Per definire la situazione dei lavoratori attivi in ambito internazionale tra gli stati UE, al contribuente viene rilasciato un modello A1. Questo documento certifica quale legislazione in ma- teria di sicurezza sociale si applichi nel caso del titolare del model- lo. Solitamente è necessario nei casi in cui la persona interessata, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, abbia dei colle- gamenti con più di un paese dell’UE in relazione al proprio lavoro autonomo o di dipendente. In base ai regolamenti dell’UE, una per- sona può essere soggetta unicamente alla legislazione di un paese per volta. Il modello A1 è rilasciato dal paese di cui si applica la legislazione e serve a certificare che la persona non è soggetta alla legislazione di nessuno degli altri paesi con cui sono in atto dei collegamenti – in altre parole, che questa persona non è obbligata a versare contributi di sicurezza sociale agli altri paesi. Il modello A1 rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro del modello da parte dell’istituzione che l’ha rilasciato. Il mo- dello A1 dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavora- tore o dal datore di lavoro all’ente del paese in cui si sta lavorando, al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale paese dovranno essere versati i relativi contributi. 2. È incontestato che per gli anni 2013 e 1014 l’istante abbia già versate delle contribuzioni alla cnpadc. Le decisioni di contribuzione emesse dalla convenuta nel 2017 a seguito della co- municazione dell’autorità fiscale del 2016 rappresentano pertanto delle decisioni di assoggettamento retroattive. Nelle decisioni im-
pugnate, il lavoratore è stato reso attento al fatto che la cassa di compensazione avrebbe rilasciato un certificato A1 con effetto re- troattivo e che tale documento poteva essere presentato al servizio estero competente. In questo modo, da parte dello Stato Svizzero sono stati fatti tutti i passi necessari per permettere all’istituzione chiamata in causa in Italia di ovviare ad una situazione di doppia imposizione dei contributi all’AVS/AI/IPG. Allegando statuti, regola- menti e prese di posizione della cnpadc, il ricorrente intende com- provare che non gli è possibile esercitare la professione di com- mercialista in Italia senza essere obbligatoriamente affiliato a detta istituzione. Come però esposto in precedenza tale conflitto non ri- guarda lo stato Svizzero, ma la contrarietà alle norme UE della nor- mativa della cnpadc. Anche la questione di sapere se all’istante, su presentazione del modello A1, verranno restituite le prestazioni già versate alla cnpadc per il 2013 e il 2014 esula dal contesto della pre- sente vertenza. Per il 2013 e il 2014 il ricorrente, quale residente in Svizzera e qui esercitante una parte sostanziale della propria attivi- tà di indipendente era tenuto ad un obbligo di contribuzione esclu- sivo in Svizzera. Pertanto le due decisioni di contribuzione emesse per tutto il reddito conseguito durante il 2013 e l 2014 meritano protezione e vanno in questa sede confermate, indipendentemente dalla questione di sapere se la forma di previdenza offerta dalla cnpadc abbia maggiori affinità al nostro primo o secondo pilastro. S 17 143 Sentenza del 12 giugno 2018