VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
R 20 93
5a Camera
PresidenzaRacioppi
GiudiciMeisser e Audétat
AttuarioPaganini
SENTENZA
del 14 dicembre 2021
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,
ricorrente
contro
Comune di B._____,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini,
convenuto
concernente domanda di costruzione
I. Ritenuto in fatto:
1. Il 5/7 luglio 2004 il Consiglio comunale di B._____, quale Autorità edilizia, ha rilasciato a A._____ la licenza edilizia per la costruzione di un impianto di smistamento dei rifiuti sul fondo n. C._____, Pedemonte, in zona artigianale/industriale. Il progetto prevedeva la realizzazione di tre edifici (un deposito intermedio di materiali riciclabili con nuova rampa di carico contenitori, un nuovo magazzino e area di smistamento e selezione dei materiali e una nuova autorimessa e ufficio), delle aree di circolazione interna e un accesso sulla strada cantonale. Si imponeva l'obbligo di definire l'areale e munirlo di una recinzione. Inoltre, si decretava lo sgombero e il ripristino del prato sul fondo n. D._____ fuori della zona edificabile di proprietà del Comune occupato (abusivamente) da un deposito di materiale e diversi macchinari.
2. Successivamente alla proposta di A._____ del 13 gennaio 2016 di acquisto della parte del fondo n. D._____ da lui utilizzata e alla bozza di mutazione del 21 giugno 2016 sottopostagli dal Comune e da lui accettata, il Comune ha proceduto a una verifica legale dello stato di fatto. Il Comune ha constatato che l'utilizzo del fondo comunale n. D._____ fuori della zona edificabile era abusivo, cosicché il 30 aprile 2018 ha assegnato a A._____ un termine fino al 31 maggio 2018 per l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori per gli interventi edilizi non contemplati nel permesso del 5/7 luglio 2004.
3. Il 30 maggio 2018 A._____ ha inoltrato una domanda di costruzione a posteriori per i fondi n. C._____ e D._____ per ampliamenti edilizi e per la vasca per recupero fanghi dei pozzetti stradali.
4. Il 13 giugno 2018 la Commissione edilizia ha comunicato a A._____ di essere d'accordo, in via preliminare, con la domanda di costruzione inoltrata con riserva della decisione dell'Autorità edilizia. Visto tuttavia che la nuova struttura realizzata sul fondo n. D._____ senza licenza edilizia si trova in zona agricola e in zona libera, la Commissione edilizia riteneva necessaria una modifica pianificatoria e l'inserimento del comparto di terreno in zona artigianale/industriale. Essa decideva pertanto di sospendere la procedura della domanda di costruzione fintanto che la modifica pianificatoria non fosse cresciuta in giudicato.
5. Al fine di evitare interventi di vigilanza e disposizioni sostitutive da parte del Cantone, in data 8/10 luglio 2019 il Comune ha sottoscritto un accordo con il Cantone nel quale si impegnava, fra l'altro, a verificare gli impianti non autorizzati della ditta E._____ di A._____ e a pretendere la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori per tali impianti entro quattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
6. Il 6 dicembre 2019 A._____ ha inoltrato una nuova domanda di costruzione per la realizzazione di un impianto di betonaggio sul fondo n. C._____.
7. Il 12 dicembre 2019 la Commissione edilizia ha constatato la mancanza di determinati documenti circa la domanda di costruzione del 6 dicembre 2019 e di conseguenza ha invitato A._____ a completarla. Essa gli ha inoltre comunicato, in special modo, che per il comparto in questione è in vigore una zona di pianificazione e che con la nuova pianificazione le immediate adiacenze del fondo n. D._____ al fondo n. C._____, premessa l'approvazione del Sovrano e del Governo, sarebbero state inserite in zona industriale.
8. Il 13 gennaio 2020 A._____ ha risposto alle richieste della Commissione edilizia, precisando che, salvo per una vasca, non erano necessari nuovi allacciamenti alle condotte pubbliche.
9. Con scritti del 22 aprile 2020 concernenti rispettivamente la domanda di costruzione a posteriori rispettivamente del 30 maggio 2018 e del 6 dicembre 2019, il Consiglio comunale elencava le irregolarità rilevate nell'edificazione del fondo n. C._____ del ricorrente (in particolare dell'edificio n. F._____ ICAI) e nell'uso del fondo comunale confinante n. D._____ (in particolare deposito e accesso al fondo n. C._____ nonché impianti legati alla sua attività). Nel primo scritto, veniva indicata come incompleta la domanda di costruzione (a posteriori) del 30 maggio 2018. Di conseguenza, si concedeva a A._____ un termine di 30 giorni per completare la domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018 tramite l'apertura di una procedura EFZ con tutta la documentazione necessaria tenente conto delle irregolarità riscontrate dal Comune. Nel secondo scritto inerente alla domanda del 6 dicembre 2019, il Consiglio comunale evidenziava che l'edificazione del fondo n. C._____ non era avvenuta nel rispetto dei piani approvati e, in particolare, che l'edificio n. F._____ ICAI, oggetto della richiesta di modifica per la realizzazione dell'impianto di betonaggio, appariva essere di dimensioni ben maggiori di quelle approvate. L'accesso a tale edificio avveniva inoltre tramite un accesso abusivo alla strada cantonale, realizzato su suolo comunale e senza autorizzazione dell'Ufficio tecnico cantonale (UTC). Anche la recinzione lungo la strada cantonale sarebbe illegale. Per tali motivi, si comunicava l'impossibilità a concedere la licenza edilizia per l'impianto di betonaggio, conferendo a A._____ la possibilità di ritirare la domanda di costruzione oppure di richiedere una decisione impugnabile. Per quest'ultimo caso veniva richiesto il completamento della domanda secondo i presupposti EFZ per quanto riguarda l'allacciamento in zona agricola. A A._____ veniva assegnato un termine di 20 giorni per la comunicazione delle sue intenzioni.
10. Con lettera del 20 maggio 2020 il Comune ha rinunciato a un sopralluogo risp. un incontro informale con A._____ come da lui richiesto con scritto del 4 maggio 2020.
11. Il 28 maggio 2020 A._____ ha contestato la volontà del Comune di dar seguito alla procedura della domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018, asserendo che per la revoca della sospensione occorreva dimostrare un motivo di revisione.
12. Il 16 giugno 2020 A._____ ha inoltrato i nuovi piani a sostegno della domanda del 6 dicembre 2019 concernente l'impianto di betonaggio. Questi piani non contemplano più l'accesso tramite il fondo comunale fuori della zona edificabile n. D._____, bensì attraverso l'accesso in zona industriale approvato con licenza edilizia del 5/7 luglio 2004. Egli chiedeva che si desse seguito alla procedura di domanda di costruzione per l'impianto di betonaggio, in quanto questa procedura andrebbe trattata distintamente da quella della domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018.
13. Il 28 luglio 2020 A._____ ha assegnato al Comune un termine di 20 giorni per procedere alla pubblicazione della domanda di costruzione per l'impianto di betonaggio.
14. Con decisione del 18/19 agosto 2020 il Consiglio Comunale ha respinto la domanda di costruzione del 30 maggio 2018 perché incompleta, nella misura in cui non sia da considerare ritirata (cifra 1 dispositivo). Inoltre, esso ha respinto la domanda di costruzione del 19 (recte: 6) dicembre 2019 perché incompleta, nella misura in cui non sia da considerare ritirata (cifra 2 dispositivo). Per la decisione, il Consiglio Comunale ha prelevato una tassa di CHF 1'000.00 (cifra 3 dispositivo).
15. Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 18 settembre 2020 chiedendo che: la cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata sia annullata; gli atti siano rinviati al Comune con l'obbligo di sospendere la procedura e trattarla dopo la revisione della pianificazione locale nel rispetto della decisione emanata dal Comune stesso. La cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata sia annullata, gli atti siano ritornati al Comune con l'obbligo di pubblicazione della domanda 11 gennaio 2020 (recte: 6 dicembre 2019/16 giugno 2020) e, dopo pubblicazione, di decisione entro un termine da fissare dal Tribunale. La cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata sia cassata. Le spese della procedura comunale siano a carico del Comune. Vista la conduzione arbitraria della procedura, il Comune sia tenuto a rimborsare al ricorrente le spese sostenute per la procedura comunale di CHF 2'000.00. Protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura davanti a questo Tribunale.
16. Nella presa di posizione del 2 novembre 2020 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso nella misura in cui sia ricevibile; protestate spese, tasse e ripetibili.
17. Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti.
II. Considerando in diritto:
1.1. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione 18/19 agosto 2020 del convenuto è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione del ricorrente è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile.
1.2. La rappresentanza del legale del convenuto, eccepita dal ricorrente, è attestata.
2. Da esaminare è se il convenuto ha giustamente respinto le domande di costruzione del ricorrente del 30 maggio 2018 (domanda a posteriori) e del 6 dicembre 2019/16 giugno 2020 perché incomplete ai sensi degli artt. 114 e 115 della Legge edilizia comunale (LE), 87 e 88 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) e 42 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110).
3. Il ricorrente fa innanzitutto valere dei vizi procedurali.
3.1. Il ricorrente contesta la competenza dell'Autorità edilizia (AE, ossia il Consiglio comunale) per il rilascio della decisione impugnata.
3.1.1. A mente del ricorrente, la relativa procedura è stata sospesa dalla Commissione edilizia (CE) e la competenza per rigettare una domanda incompleta (o per chiederne il completamento) non spetterebbe al Consiglio comunale, bensì alla CE. Dopo l'inoltro dei piani del 16 giugno 2020, conformemente al relativo Regolamento la CE avrebbe dovuto deliberare sulla pubblicazione entro 20 giorni. Non avendo chiesto una completazione entro 20 giorni, la CE avrebbe dovuto pubblicare la domanda di costruzione. Soltanto la CE avrebbe poi potuto procedere alla revoca di una sua decisione. Avocando a sé la decisione, l'AE avrebbe inoltre privato il ricorrente di una via di ricorso. La decisione impugnata sarebbe pertanto nulla.
3.1.2. Giusta l'art. 44 OPTC l'autorità edilizia comunale esamina senza indugio le domande di costruzione e le domande EFZ inoltrate riguardo alla loro completezza e le sottopone ad un esame materiale preliminare (cpv. 1 primo periodo). Se la domanda è incompleta o presenta evidenti difetti materiali, l'autorità edilizia comunale, rispettivamente il Servizio, assegna ai richiedenti, entro 20 giorni dal recapito, un termine adeguato per completare o migliorare la domanda di costruzione (cpv. 2). Se la domanda non viene completata o migliorata entro il termine fissato, essa viene considerata ritirata (cpv. 3). Giusta l'art. 5 LE la competenza e gli obblighi della CE sono fissati dalla Giunta in un regolamento (cpv. 4). Giusta l'art. 5 cpv. 1 del Regolamento della CE la CE funge da consulente dell'AE in tutti i casi in cui questa deve emanare una decisione in base a una domanda di costruzione. Inoltre, essa è responsabile per lo svolgimento delle procedure edilizie. La CE esamina le domande di costruzione sotto l'aspetto materiale e della fattibilità nel contesto insediativo, decide in merito all'esposizione pubblica e formula proposte all'AE. Le decisioni della CE possono essere impugnate davanti all'AE (cfr. art. 10 Regolamento della CE). Giusta l'art. 11 secondo periodo del Regolamento della CE la domanda di costruzione completa va deliberata per l'esposizione entro 20 giorni dall'inoltro.
3.1.3. D'accordo con l'argomentazione del convenuto, va dapprima osservato che il termine di 20 giorni dal recapito della domanda di costruzione per il suo completamento è una mera disposizione ordinatoria. Se il termine è scaduto senza che il Comune abbia richiesto un completamento, non sorge automaticamente un diritto alla pubblicazione della domanda. La decisione impugnata non può dunque essere invalidata da questa rispettiva censura del ricorrente.
3.1.4. Pur ammettendo che, in caso di domande di costruzione incomplete, sia responsabile in primo luogo la CE per la comunicazione di completamento al richiedente, dacché spetta ad essa decidere in merito all'esposizione pubblica della domanda, si osserva che in ogni caso non rappresenta certo un errore procedurale grave e quindi un motivo di nullità il fatto che sia stata l'AE, quale autorità superiore, a effettuare tale domanda con scritti del 22 aprile 2020. Ma soprattutto, l'AE era competente per decidere in seguito il rigetto della domanda per incompletezza. Si rileva infatti che la competenza d'approvazione per le domande di costruzione – come quelle in discussione – è dell'AE (cfr. art. 9 cpv. 1 cifra 1 e 2 Regolamento della CE; art. 5 cpv. 1 cifra 1 e 2 Regolamento comunale per la gestione delle pratiche edilizie) e che l'art. 44 OPTC designa l'AE quale autorità competente per l'esame provvisorio, segnatamente per la completezza delle domande di costruzione. Il ricorrente non ha quindi perso un'istanza di ricorso, come da lui sostenuto. Tantomeno si intravede un'incompetenza dell'AE per revocare una decisione della CE (riguardo alla revoca v. sotto consid. 5). Si noti inoltre che nel caso di specie l'AE era tenuta a intervenire già solo per l'obbligo impostole dal Cantone conformemente all'accordo dell'8/10 luglio 2019.
3.2. Il ricorrente asserisce inoltre che la congiunzione delle due procedure edilizie sia ingiustificata.
3.2.1. Giusta l'art. 6 lett. a LGA nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità competente può unire più procedure.
3.2.2. Visto che il ricorrente con la domanda del 6 dicembre 2019/16 giugno 2020 intende fra l'altro ampliare un edificio per il quale va ancora verificata la liceità (domanda a posteriori del 30 maggio 2018), le due procedure possono essere ritenute interdipendenti, come le ha reputate il convenuto. All'unione di queste procedure non c'è niente da eccepire, tanto più che il convenuto nel dispositivo della decisione impugnata ha comunque deciso in modo distinto riguardo a ognuna delle procedure edilizie. Ininfluente è inoltre il fatto rimarcato dal ricorrente che gli aspetti toccanti il fondo n. D._____ fuori della zona edificabile siano di competenza materiale dell'UST (procedura EFZ), siccome qui si tratta dell'esame provvisorio della completezza delle domande di costruzione, su cui può decidere l'Autorità edilizia anche per domande EFZ.
4. Va quindi esaminata la completezza della domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018.
4.1. L'autorità edilizia comunale esamina senza indugio le domande di costruzione e le domande EFZ inoltrate riguardo alla loro completezza e le sottopone ad un esame materiale preliminare. Al contempo viene controllato se le modine sono posate in maniera corretta (art. 44 cpv. 1 OPTC). Se la domanda è incompleta o presenta evidenti difetti materiali, l'autorità edilizia comunale, rispettivamente il Servizio, assegna ai richiedenti, entro 20 giorni dal recapito, un termine adeguato per completare o migliorare la domanda di costruzione (art. 44 cpv. 2 OPTC). Se la domanda non viene completata o migliorata entro il termine fissato, essa viene considerata ritirata (art. 44 cpv. 3 OPTC). Giusta l'art. 42 cpv. 4 OPTC in caso di modifiche di edifici e impianti già esistenti, nonché di piani approvati, dai piani deve risultare evidente lo stato dei relativi elementi strutturali prima e dopo la modifica (esistente: grigio/nero; nuovo: rosso; demolizione: giallo; cfr. anche art. 114 cpv. 4 LE secondo cui in caso di trasformazioni o modifiche di piani approvati, deve emergere dagli stessi lo stato delle relative parti della costruzione come si presenta prima e dopo la trasformazione risp. modifica [parti esistenti: grigio; parti nuove: rosso; demolizioni: giallo]). Giusta l'art. 87 LPTC in unione con l'art. 42 cpv. 1 OPTC per costruzioni fuori della zona edificabile va presentata una domanda di costruzione EFZ.
4.2. Riguardo alla domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018, va previamente rilevato che il convenuto come precedentemente comunicato al ricorrente si attendeva da questi una domanda in sanatoria per tutti gli interventi abusivi constatati sul fondo n. C._____ di proprietà del ricorrente (irregolarità constatate in special modo riguardo agli edifici esistenti, in particolare riguardo all'edificio n. F._____ ICAI, riguardo al muro di contenimento e alla recinzione) e sul fondo n. D._____ di proprietà del comune (irregolarità constatate in special modo riguardo all'accesso per accedere al fondo n. C._____, per depositi e l'installazione della vasca e impianti per il recupero dei fanghi nonché per la parte del muro di contenimento eretto su di esso; si veda nel dettaglio decisione impugnata pag. 4). Il ricorrente si è tuttavia limitato a chiedere l'autorizzazione per il muro di contenimento e per la vasca per il recupero dei fanghi. Inoltre nei piani gli edifici esistenti, segnatamente l'edificio n. F._____ ICAI, sono indicati in nero come esistenti e dunque come già autorizzati. Il ricorrente sminuisce a tal proposito le violazioni constatate dal convenuto al riguardo dell'edificazione del fondo n. C._____, ma di per sé non nega che ci siano state infrazioni delle norme edilizie materiali risp. che detto fondo non sia stato edificato come autorizzato nella licenza edilizia del 5/7 luglio 2004. Egli non eccepisce poi l'incompletezza della domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018 alla luce delle violazioni rilevate. Con essa il ricorrente si è limitato a domandare il permesso per la vasca per il recupero dei fanghi dei pozzetti stradali e per un muro di contenimento, senza segnalare e chiedere l'autorizzazione in sanatoria degli interventi agli edifici sul suo fondo n. C._____ non contemplati dalla licenza del 5/7 luglio 2004. Oltretutto, il ricorrente non ha presentato una domanda EFZ per gli interventi fuori della zona edificabile. Certo, va sottolineato che il ricorrente confidava nella proposta di mutazione della parte di terreno sul fondo n. D._____ che si prevedeva di assegnare alla zona industriale con la revisione della pianificazione locale. Ma la nuova situazione in seguito all'accordo del convenuto con il Cantone del 8/10 luglio 2019 – nel quale il convenuto si impegna, fra l'altro, a verificare gli impianti non autorizzati del ricorrente e a pretendere la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori per tali impianti entro quattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo – ha vanificato questa ipotesi. Dovendo trattare la domanda così come presentata, visto che il ricorrente non ha dato seguito all'invito nello scritto del 22 aprile 2020 di voler completare la domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018 tramite l'apertura di una procedura EFZ con tutta la documentazione necessaria tenente conto delle irregolarità riscontrate, il convenuto non ha potuto che ravvisare la mancanza di una formale domanda EFZ. Il convenuto ha perciò a ragione considerato incompleta la relativa domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018 perché indica come esistenti, e quindi come approvate, costruzioni abusive, e perché non è stata presentata una domanda di costruzione EFZ per le costruzioni fuori della zona edificabile.
5. In relazione alla domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018, il ricorrente fa valere una lesione del principio della buona fede.
5.1. Il principio della buona fede di cui all'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) impone un comportamento leale e affidabile non solo allo Stato nei confronti del cittadino, ma pure viceversa, al cittadino verso le autorità statali. Comportamenti contradditori e in mala fede nonché abusi di diritto non possono essere tutelati (cfr. Schindler in: Ehrenzeller/Schindler/ Schweizer/Vallender, St. Galler BV-Kommentar, 2014, art. 5 n. 55; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, n. 717 segg.). I privati devono poter confidare nelle decisioni prese dalle autorità. Di conseguenza, giusta l'art. 25 cpv. 1 LGA l'autorità amministrativa può modificare o annullare d'ufficio una decisione cresciuta in giudicato soltanto se la situazione di fatto o di diritto è cambiata rispetto alla base decisionale originaria (lett. a) e se alla revoca non si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (lett. b).
5.2. Stando al ricorrente, il convenuto non poteva chiedere la prosecuzione della procedura a posteriori, dal momento che la CE aveva sospeso la procedura ipotizzando una soluzione nell'ambito della revisione della pianificazione locale. Questa censura non può essere accolta. Senza dover approfondire la questione se la CE poteva sospendere una procedura edilizia o meno e se la relativa comunicazione del 13 giugno 2018 costituisce una decisione in accezione formale, va osservato che con gli scritti del 22 aprile 2020 l'AE (ossia il Consiglio comunale) ha indubbiamente revocato un'eventuale decisione di sospensione della CE, comunicando il proseguimento delle procedure edilizie e concedendo al ricorrente la possibilità di completare risp. ritirare le sue domande di costruzione. Ciò in attuazione di quanto accordato con il Cantone l'8/10 luglio 2019. Dato l'intervento di vigilanza del Cantone, il convenuto era tenuto a revocare la sospensione e a proseguire le relative procedure edilizie. Pur ammettendo che lo scritto del 13 giugno 2018 era una decisione formale e che la CE poteva emanare una tale decisione di sospensione, i requisiti per una sua revoca appaiono adempiti, posto che dopo l'intervento del Cantone la situazione di fatto era cambiata e che gli interessi privati del ricorrente non prevalgono su quelli pubblici del rispetto della legalità e dell'adempimento di quanto accordato dal convenuto con il Cantone al fine di evitare interventi di vigilanza. Per quest'ultimo motivo, in osservanza del termine di quattro mesi per l'ottenimento di una domanda di costruzione a posteriori accordato con il Cantone, anche il principio di proporzionalità invocato dal ricorrente è rispettato. L'intervento del Cantone non lasciava spazio al convenuto per altre misure meno incisive. Il convenuto non poteva dunque attendere la revisione della pianificazione locale.
5.3. Per quanto il ricorrente faccia valere una violazione del principio della buona fede, perché il convenuto non ha contestato le costruzioni sul fondo n. C._____ al momento del collaudo nel 2005, così come nel 2006 non ha contestato la vasca per filtrare i fanghi autorizzata dall'UNA, ci si limita ad evidenziare che, in linea di principio, la tollerazione (anche se per anni) di uno stato illegale non impedisce all'autorità di eliminarlo in seguito. L'inattività dell'autorità crea soltanto in casi eccezionali una base di fiducia che fa decadere il diritto di ripristino dello stato di legalità prima del termine di perenzione di 30 anni (cfr. ad es. DTF 136 II 359 consid. 7). Nel caso di specie, un esame di tali presupposti non entra in considerazione e non viene nemmeno fatto valere dal ricorrente.
6. Non sono inoltre ammesse in questa procedura le accuse del ricorrente al convenuto di essere perturbatore egli stesso del proprio fondo n. D._____, in quanto avrebbe proceduto a depositi e modifiche illegali su questo fondo.
7. Le censure inerenti alla domanda di costruzione a posteriori del 30 maggio 2018 vanno perciò integralmente respinte.
8. In seguito si entrerà nel merito delle censure inerenti alla domanda di costruzione del 6 dicembre 2019/16 giugno 2020 concernente l'impianto di betonaggio.
8.1. Il ricorrente sottolinea che non vi sarebbe nessun motivo per rifiutarne la pubblicazione. Egli contesta che la sua domanda del 6 dicembre 2019/16 giugno 2020 non fosse completa. Egli sostiene che l'accesso avviene attraverso l'ingresso esistente autorizzato dall'UTC nel 2003 (risp. con licenza edilizia del 5/7 luglio 2004). L'impianto rispetterebbe tutte le norme edilizie. La realizzazione di detto impianto non ostacolerebbe eventuali misure di ripristino dello stato di legalità (anche se fossero ordinate delle demolizioni), siccome la collocazione dell'impianto di betonaggio non toccherebbe la parte del capannone n. F._____ ICAI che non rispetta le distanze dal confine. Il convenuto è invece dell'avviso che l'impianto di betonaggio trasforma ampliandolo uno degli edifici abusivi per i quali non vuole che venga esaminata la conformità al diritto materiale. La domanda di costruzione si baserebbe su piani falsati, nei quali si indicherebbero come esistenti edifici abusivi per i quali non si richiede la licenza edilizia in sanatoria.
8.2. L'opinione del convenuto va condivisa: prima di poter modificare quanto costruito abusivamente, il ricorrente deve ottenere la licenza edilizia per quanto già costruito. La realizzazione dell'impianto di betonaggio è prevista nell'edificio n. F._____ ICAI sul fondo n. C._____, che indiscutibilmente non è stato realizzato conformemente alla licenza edilizia del 5/7 luglio 2004. L'obiezione del ricorrente, secondo cui una demolizione del rispettivo edificio non concernerebbe la parte interessante l'impianto di betonaggio non può essere ricevuta. L'eventuale portata di un ripristino dello stato di legalità circa l'edificio n. F._____ ICAI non può infatti essere esaminata in questa sede. Per valutare se il convenuto ha giustamente ritenuto incompleta la relativa domanda edilizia del ricorrente bisogna accertare se per il convenuto era possibile esaminarne la conformità al diritto edilizio. Tenendo conto del fatto che, come ammesso dal ricorrente stesso, l'edificio n. F._____ ICAI non rispetta le norme edilizie risp. la relativa licenza del 5/7 luglio 2004, appare sostenibile che il convenuto non abbia ritenuto completa e quindi esaminabile una domanda che si fonda su uno stato illecito. Il convenuto non abusa del suo potere discrezionale sostenendo che, se manca la licenza in sanatoria per detto edificio, la domanda per l'impianto di betonaggio previsto in detto edificio non può essere trattata perché incompleta (risp. evidentemente difettosa).
9. Infine, vanno ancora giudicate le censure del ricorrente di disparità di trattamento risp. arbitrio.
9.1. Il principio della parità di trattamento di cui all'art. 8 Cost. e la protezione dall'arbitrio oggetto dell'art. 9 Cost. sono strettamente legati tra di loro. Una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso risp. di scopo (cfr. DTF 134 II 124 consid. 4.1). Essa disattende il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, faccia delle distinzioni che nessun fatto importante giustifichi oppure sottoponga ad un regime identico situazioni che presentano tra loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (cfr. DTF 136 I 345 consid. 5, 136 II 120 consid. 3.3.2, 133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2). L'ossequio del principio della parità di trattamento impone dunque che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso (cfr. DTF 134 I 23 consid. 9.1).
9.2. Il ricorrente sostiene che i parametri applicati dal convenuto per valutare la procedura edilizia del ricorrente e quelli per altre due procedure anche inerenti alla costruzione di un impianto di betonaggio siano diversi, benché le situazioni siano identiche. A mente del ricorrente oltretutto, le altre due procedure sarebbero addirittura in zona non conforme (artigianale). Questa censura va respinta. Irrilevante è che finora per tali procedure prese a confronto dal ricorrente non siano (ancora) state accertate delle violazioni e imposto un ripristino, come asserito dal ricorrente. Le domande di costruzione del ricorrente sono state ritenute incomplete. Inconferente è se per altri impianti di betonaggio in zona artigianale siano stati rilasciate delle autorizzazioni, indipendentemente dal quesito se un simile impianto sia conforme o meno a detta zona. Non è nemmeno riscontrabile un agire arbitrario del convenuto nei confronti del ricorrente.
10. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
11. I costi di procedura di CHF 3'000.00 sono posti a carico del ricorrente giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
CHF
3'000.00
CHF
338.00
totale
CHF
3'338.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
[Vie di diritto]
[Comunicazioni]