VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
R 24 82
5a Camera
Giudice unicoRighetti
AttuariaSchupp
SENTENZA
del 9 settembre 2024
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Comune di B._____,
convenuto
concernente richiesta di revisione
I. Considerato che:
con e-mail del 30 luglio 2024, A._____ sollevava delle censure in merito ad una procedura non meglio precisata in ambito di diritto edilizio,
il Giudice dell'istruzione, in data 5 agosto 2024 informava A._____ che i presupposti procedurali per l'avvio di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo, giusta l'art. 38 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), non erano soddisfatti. Parimenti il Giudice dell'istruzione assegnava a A._____ un termine fino al 26 agosto 2024 per inoltrare un memoriale scritto che ossequiasse i presupposti legali, rendendolo al contempo attento che, in caso contrario, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni non sarebbe entrato nel merito della sua istanza del 30 luglio 2024,
il 13 agosto 2024 A._____ richiedeva una proroga del termine e, parimenti, comunicava di essere di lingua madre tedesca, chiedendo una presa di posizione da parte di questo Tribunale in detta lingua,
tra il 12 agosto 2024 e il 19 agosto 2024 A._____ trasmetteva diverse e-mail a questo Tribunale, dalle quali si evince, fra l'altro, una richiesta di revisione di una sentenza emanata da questo Tribunale, nel cui ambito era parte anche il Comune di B._____,
il 19 agosto 2024 il Giudice dell'istruzione comunicava in lingua tedesca a A._____, che era stato egli stesso a formulare un'istanza (e-mail del 30 luglio 2024) in lingua italiana e che, a questo punto, era dunque contradditorio far valere di essere di lingua madre tedesca. Inoltre, mediante tale decreto ordinatorio, passibile di ricorso procedurale ai sensi degli artt. 42 e 52 cpv. 1 LGA, il Giudice istruttore non entrava nel merito della richiesta di proroga del termine, comunicando a A._____ che ulteriori e-mail non sarebbero state prese in considerazione,
tra il 22 agosto 2024 e il 27 agosto 2024 A._____ trasmetteva ulteriori e-mail al Tribunale, senza tuttavia, da una parte, presentare un ricorso procedurale contro la decisione del 19 agosto 2024, e, dall'altra parte, omettendo di inoltrare un memoriale scritto che ossequiasse i presupposti previsti dall'art. 38 LGA. II. Ritenuto che:
le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione. Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (art. 38 cpv. 1 LGA). Le memorie in formato cartaceo devono essere firmate e inoltrate in duplice copia (art. 38 cpv. 2 LGA),
se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che, in caso contrario, non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA),
con decreto ordinatorio del 5 agosto 2024, il Giudice dell'istruzione segnalava a A._____ che l'istanza del 30 luglio 2024 non soddisfa i presupposti legali per l'avvio di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
sotto indicazione di tali presupposti, giusta l'art. 38 LGA, il Giudice dell'istruzione, in base all'art. 38 cpv. 3 LGA, gli accordava un termine fino al 26 agosto 2024 per eliminare i vizi constatati, a pena di non entrare nel merito dell'istanza al trascorrere infruttuoso di questo termine,
il termine assegnato è scaduto il 26 agosto 2024 senza che A._____ ovviasse ai vizi della sua istanza,
di conseguenza, non si entra nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA),
questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di Giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]),
è giustificato prelevare una tassa di Stato di CHF 500.00 (art. 73 cpv. 1 LGA), che viene posta a carico del ricorrente (art. 72 cpv. 1 LGA).
al comune convenuto non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Giudice unico decide:
1. L'istanza del 30 luglio 2024 è irricevibile.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
CHF
500.00
CHF
122.00
totale
CHF
622.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
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